Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Basilico genovese"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per il "Basilico genovese", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal comitato promotore D.O.P. Basilico genovese con sede in via Gropallo, l 0/5 - Genova -, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.
Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita' - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.
Disciplinare della produzione del
"Basilico genovese a denominazione di origine protetta"
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
disciplinare di produzione "Basilico genovese"
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Basilico genovese", di seguito indicata con la sigla D.O.P., e' riservata, nel settore orticolo, al basilico (Ocimum basilicum L.) di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
Sementi e caratteristica della pianta
Le sementi impiegabili per la produzione del "Basilico genovese" D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum basilicum L. ed avere le caratteristiche di seguito elencate:
pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;
densita' del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta);
forma della foglia ellittica;
bollosita' del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;
piano della lamina fogliare piatto o convesso;
assenza totale di aroma di menta;
aroma intenso e caratteristico.
Il riferimento a varieta' specifiche si fara' solo quando nel registro nazionale delle varieta' di specie ortive saranno iscritte anche quelle del basilico (Ocimum Basilicum L.)
Sara' cura del Ministero individuare con apposito decreto le varieta', che avendo le caratteristiche sopra elencate, potranno concorrere alla produzione del Basilico genovese D.O.P.
 
Art. 3.
Zone ed epoca di produzione
La zona di produzione del "Basilico genovese" D.O.P. e' delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque.
Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.
 
Art. 4.
Legame storico della coltura con l'area geografica
Il basilico e' stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai romani che ad esso attribuivano proprieta' curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario.
Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si e' allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.
 
Art. 5.
Elenco dei produttori e denunce di coltivazione
I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della D.O.P. "Basilico genovese", dovranno iscriversi all'elenco dei produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina:
le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta;
la varieta' di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione);
dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.
E' fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare. Terreno e ambienti di coltivazione
La coltivaziane del "Basilico genovese" D.O.P. puo' essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto purche' sia garantito un adeguato ricambio d'aria, in pieno campo.
La coltivazione del "Basilico genovese" D.O.P. in ambiente protetto puo' essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra.
E' vietata la produzione di "Basilico genovese" D.O.P. su substrati privi di terreno autoctono.
E' vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno. Denuncia di produzione:
Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:
1) consumo fresco:
in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.
in piena aria 2000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.
2) per la trasformazione:
in coltura protetta: 10 kg/mq/anno; in piena aria: 8 kg/mq/anno.
 
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame dell'ambiente
E' noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria e' caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre e' esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta.
La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonche' la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo gestira' un apposito elenco di produttori di "Basilico genovese" D.O.P.
 
Art. 7.
Organismo di controllo
Il controllo sara' effettuato da un organismo conforme alle previsioni dell'art. 10 regolamento (CEE) n. 2081/1992.
Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro.
 
Art. 8.
Confezionamento
1) Basilico da commercializzare fresco:
la pianta intera e' confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere.
Siano identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o "mazzetto" e il mazzo grande o "bouquet".
Il mazzetto e' composto da 3 a 10 piante intere complete di radici e' confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed e' legata singolarmente.
Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del "bouquet"; un bouquet e' costituito dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non e' vincolante il peso del prodotto bensi' il numero delle piante.
Nella preparazione dei mazzi e' consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute.
Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della D.O.P. e con il marchio aziendale completo. L'identificazione aziendale dovra' avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della D.O.P.
2) Basilico per la trasformazione:
per la trasformazione artigianale e/o industriale e' necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovra' essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovra' riportare la definizione D.O.P.
 
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