Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 20 novembre 2000
Registrazioni e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1993, recante determinazione di funzioni e compiti degli Uffici veterinari del ministero della sanita';
Visto il decreto del Ministro della sanita' 24 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1993, recante convenzioni e registrazioni da effettuarsi presso gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE;
Vista la legge 24 aprile 1998 n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), e in particolare l'art. 56 recante apparato sanzionatorio alle violazioni delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 181, recante modifiche e integrazioni al medesimo decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Ritenuto necessario stabilire le prescrizioni che i soggetti obbligati alla registrazione e alla convenzione sono tenuti ad osservare quali primi destinatari di animali e prodotti derivati di origine comunitaria, tenuto anche conto delle intervenute modifiche e integrazioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
Considerato che la fissazione delle su citate prescrizioni consente il miglioramento delle modalita' di controllo veterinario previste in via ordinaria dal citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, come modificato e integrato, nonche' di assicurare tempestivita' ed efficacia agli interventi cautelari disposti a seguito di eventuali emergenze sanitarie che interessano animali e prodotti di origine animale provenienti da altri Stati membri, a tutela della salute pubblica e della sanita' animale e quale contestuale garanzia per gli stessi operatori nazionali destinatari delle indicate merci;
Considerato che l'informatizzazione delle modalita' operative degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari consente sia l'accorpamento della modulistica relativa alle richiamate registrazioni e convenzioni che la correlata unificazione delle registrazioni dei destinatari materiali degli animali e dei prodotti di origine animale effettuate dagli uffici veterinari per gli adempimenti CEE;
Considerato, che la richiamata informatizzazione rende altresi' opportuno prevedere l'utilizzo di modelli standard anche per altre operazioni afferenti le citate merci comunitarie anche ai fini della successiva elaborazione dei dati relativi ai controlli sanitari;
Decreta:
Art. 1.
1. Le registrazioni di cui agli articoli 5, comma 4, lettera a) e 11, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, sono effettuate dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in conformita' all'allegato A) al presente decreto.
2. Le convenzioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3) e 11, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, sono effettuate dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in conformita' all'allegato B) al presente decreto.
3. Gli obblighi previsti dalle registrazioni e convenzioni effettuate in base al decreto del Ministro della sanita' 24 marzo 1993, sono sostituiti da quelli contenuti negli allegati A) e B) al presente decreto.
4. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, convertono i dati delle registrazioni e convenzioni effettuate in base al decreto del Ministro della sanita' 24 marzo 1993, secondo le modalita' previste dagli allegati A) e B) al presente decreto, sempre che sia possibile identificare i soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, in collegamento con una struttura di destinazione delle merci; in caso contrario occorre richiedere una nuova registrazione e convenzione in conformita' al presente decreto.
5. Il Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, anche ai fini della elaborazione dei dati relativi ai controlli sanitari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale comunitari, predispone e dirama, per il tramite degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, l'elenco delle relative voci merceologiche da utilizzare nonche' la modulistica necessaria per le altre operazioni connesse al controllo e alla verifica delle merci citate, diversa da quella di cui agli allegati A) e B).
6. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari mettono a disposizione degli assessorati regionali alla sanita' e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali l'elenco degli operatori registrati e convenzionati in base alle modalita' previste dal presente decreto.
 
Art. 2.
1. E' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 24 marzo 1993, citato in preambolo, recante convenzioni e registrazioni da effettuarsi presso gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2000
Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 362
 
Allegato A
----> vedere allegato da pag. 15 a pag. 18 della G.U. <----
 
Allegato B
----> vedere allegato da pag. 19 a pag. 20 della G.U. <----
 
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