Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 25 gennaio 2001
Modalita' di assegnazione e pagamento di una quota delle accise sulle benzine alle regioni Lombardia e Piemonte.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale";
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che, in attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte della Unione europea, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine;
Visto l'ultimo comma del medesimo art. 12 con il quale si determina che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12;
Considerato che la quota dell'accisa sulle benzine spettante ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene attribuita secondo le disposizioni indicate con il decreto del Ministro del tesoro del 1 marzo 1996;
Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto interministeriale tenuto conto dell'operativita' della nuova normativa;
Decreta:
Art. 1.
1. Le norme del presente decreto si applicano alle regioni Lombardia e Piemonte che riducono con propria legge il prezzo alla pompa delle benzine ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
2. L'ambasciata d'Italia presso la Repubblica federale svizzera comunica trimestralmente ai presidenti delle giunte regionali il prezzo alla pompa delle benzine, con e senza piombo, praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 10 chilometri dal confine italiano. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio.
3. Le regioni Lombardia e Piemonte informano il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte.
4. Le regioni Lombardia e Piemonte nell'ambito della predetta autonoma regolamentazione disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi relativi alla riduzione del prezzo alla pompa e dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso, tenendo anche conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali.
 
Art. 2.
1. Annualmente entro il mese di marzo di ciascun anno il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi - provvedera' a determinare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sulla base dei dati disponibili, dandone comunicazione alle regioni interessate, le differenze tra le quantita' espresse in litri delle benzine, con e senza piombo, vendute in ciascun anno precedente nella parte di territorio della regione ove e' stata applicata la riduzione rispetto a quelle corrispondenti relative all'anno precedente all'attuazione della normativa regionale.
2. Nel caso in cui le quantita' complessive vendute risultino superiori rispetto a quelle vendute nell'anno precedente all'attuazione della normativa regionale, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi provvede a determinare, entro il mese di aprile, la somma pari alla quantita' differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari ai nove decimi della media delle aliquote delle accise vigenti in ciascun periodo considerato dell'anno di competenza da corrispondere alle regioni Lombardia e Piemonte. Detto importo viene, entro lo stesso termine, comunicato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. che provvede a rettificarlo sulla base di quanto gia' attribuito alle medesime regioni ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze del 1 marzo 1996.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dai commi precedenti il periodo di riferimento precedente all'attuazione della normativa regionale e' rapportato al medesimo periodo in cui la stessa e' stata resa operativa.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dopo aver provveduto alla ripartizione di cui all'art. 2 del decreto 1 marzo 1996. riversa mensilmente le disponibilita' residue su un apposito conto di Tesoreria centrale di nuova istituzione denominato "Ministero delle finanze. Accisa sulle benzine di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 56/2000 - decreto interministeriale n. 3342/E del 25 gennaio 2001". Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese di maggio, provvede ad accreditare ai tesorieri delle regioni Lombardia e Piemonte le somme spettanti ed al versamento delle eventuali somme residue in conto entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo I capitolo 1409.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda Il Ministro delle finanze
Del Turco
 
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