Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 gennaio 2001
Integrazioni all'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 e ulteriori disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3104).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni della legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza ambientale nella regione Campania e nella citta' di Napoli e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Vista l'ordinanza n. 3100, in data 22 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 in data 4 gennaio 2001;
Viste le note dei prefetti di Salerno e Napoli 9 gennaio e 16 gennaio 2001, che segnalano l'esigenza di integrare l'ordinanza n. 3100/2000, nella parte relativa all'esercizio dei poteri straordinari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del mese di settembre 1997;
Vista l'ordinanza n. 3101, in data 22 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 in data 3 gennaio 2001;
Considerato che nel comune di Carpineto Sinello (Chieti) il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche ha accertato l'esistenza di una grave situazione di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumita';
Considerato che per la situazione di dissesto idrogeologico incombente sul territorio del comune di Carpineto Sinello la regione Abruzzo ha chiesto l'adozione di atti straordinari diretti ad eliminare le situazioni di pericolo;
Sentito il Ministero dell'ambiente;
Acquisite le intese dei presidenti delle regioni Campania, Abruzzo, Marche ed Umbria;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi
Art. 1.
1. All'art. 17, commi 1 e 2, dell'ordinanza 3100/2000, dopo le parole "Campania" sono inserite le seguenti "e i prefetti delle province della Campania" e le parole "puo'" sono sostituite dalle seguenti "possono".
 
Art. 2.
Il comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza 3100 del 22 dicembre 2000, e' soppresso e sostituito dal seguente:
1. "Il prefetto di Napoli delegato, in caso di mancata realizzazione delle attivita' di cui al precedente comma 1, puo' disporre anche nelle altre province - avvalendosi del soggetto individuata dall'esito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata nonche' della struttura commissariale regionale per l'istruttoria tecnico amministrativa, - la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 o di impianti di stoccaggio, per un periodo di trenta giorni, di rifiuti urbani, nelle more dell'entrata in funzione degli impianti di vagliatura, con provvedimento, anche in deroga alle procedure di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, costituente dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere. A tal fine individua le aree, approva i progetti, acquisisce le aree mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, esegue le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica e di appalti, autorizza l'esercizio affidandone la titolarita' a soggetti pubblici e la gestione a soggetti pubblici o all'affidataria del servizio definitivo di smaltimento. L'onere della spesa relativa alle attivita' ed agli interventi di cui al presente articolo fara' carico sui fondi assegnati al regione Campania - Commissario delegato ai sensi comma 5 dall'art. 8 della presente ordinanza".
 
Art. 3.
1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3101/2000, e' soppressa la parola "archeologici".
 
Art. 4.
1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni culturali nella regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del mese di settembre 1997, e' assegnata ai sub-commissari per la regione Marche ed Umbria rispettivamente la somma di lire 240 milioni e 310 milioni. L'onere e' posto a carico della disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 5.
1. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico e consolidamento del Palazzo Ducale e centro storico nel comune di Carpineto Sinello (Chieti) e' assegnata al medesimo comune la somma di lire 4 miliardi a valere sulla disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi che devono essere completati entro 12 mesi dalla data della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
 
Art. 6.
1. La valutazione dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto da parte della commissione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, avviene nell'ambito delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti dalla norma citata.
 
Art. 7.
1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati, e' assegnata al prefetto di Caltanissetta commissario delegato, l'ulteriore somma di lire 410 milioni.
2. Per le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2862/1998 e' assegnata al prefetto di Caltanissetta, commissario delegato, la somma di lire 280 milioni.
3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 690 milioni, si provvede con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Per gli interventi urgenti attribuiti da ordinanze di protezione civile al prefetto di Caltanissetta in qualita' di commissario delegato, e' autorizzata la deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, collegate alle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per le quali e' gia' stata prevista la possibilita' di deroga.
 
Art. 8.
1. Per il sostegno tecnico alle attivita' del Dipartimento della protezione civile connessi alle molteplici emergenze sismiche in atto nel territorio nazionale, l'autorizzazione di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3084/2000 e' prorogato al 30 giugno 2001, e l'onere, stimato in lire 200 milioni, e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 9.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2001
Il Ministro: Bianco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone