IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR); Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni; Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1980, concernente il trasporto su strada di merci pericolose, delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2 ADR, mediante cisterne; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1980 concernente il trasporto su strada di merci pericolose, delle classi 6.1 e 8 ADR, mediante cisterna; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1982, con il quale sono state emanate talune disposizioni riguardanti l'individuazione dei materiali e i criteri di saldatura da impiegare nella costruzione delle cisterne per il trasporto delle merci pericolose individuate nell'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerata l'opportunita' di adeguare i criteri di individuazione dei materiali idonei nella costruzione delle cisterne per il trasporto di merci pericolose, contenuti nel decreto ministeriale 27 dicembre 1982, ai progressi della tecnica; Decreta: Fermo restando che i materiali base per la costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose, di cui all'appendice B1a e B1b dell'ADR, sono l'acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile austenitico e le leghe di alluminio, si ammette l'utilizzo di nuove leghe, non contemplate nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'allegato 1, nonche' ai medesimi punti dell'allegato 2 al decreto ministeriale 27 dicembre 1982, alle seguenti condizioni: la lega sia inclusa in una norma europea armonizzata di prodotto, specifica per l'impiego previsto; la lega sia inclusa nella norma di unificazione nazionale di prodotto specifica per l'impiego previsto in un paese della CE; la lega sia di tipo ammessa all'uso e incluso nelle schede di accettazione dei materiali di cui alla raccolta M dell'ISPESL, nella sua edizione piu' aggiornata; la lega venga ammessa all'impiego nel rispetto delle procedure previste per le leghe di marca del decreto ministeriale 27 dicembre 1982. Roma, 16 gennaio 2001 p. Il Ministro: Angelini |