Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 16 gennaio 2001
Materiali per la costruzione dei serbatoi utilizzati per il trasporto e lo spandimento di liquame, proveniente prevalentemente da deiezioni animali, utilizzato in agricoltura.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1982 con il quale sono state emanate norme per disciplinare la progettazione, la costruzione, l'approvazione, la revisione e l'installazione sui veicoli, di serbatoi utilizzati per il trasporto e lo spandimento di liquame, proveniente prevalentemente da deiezioni animali, utilizzato in agricoltura;
Considerata l'opportunita' di adeguare i criteri di individuazione dei materiali idonei nella costruzione dei sopra citati serbatoi, dettati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 settembre 1982, ai progressi della tecnica;
Decreta:
Fermo restando che il materiale base per la costruzione dei serbatoi utilizzati per il trasporto e lo spandimento di liquame, proveniente prevalentemente da deiezioni animali, utilizzato in agricoltura e' individuato nell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 settembre 1982, si ammette l'utilizzo di altri acciai, alle seguenti condizioni:
la lega sia inclusa in una norma europea armonizzata di prodotto, specifica per l'impiego previsto;
la lega sia inclusa nella norma di unificazione nazionale di prodotto specifica per l'impiego previsto in un paese della CE;
la lega sia di tipo ammessa all'uso e incluso nelle schede di accettazione dei materiali di cui alla raccolta M dell'ISPESL, nella sua edizione piu' aggiornata.
Roma, 16 gennaio 2001
p. Il Ministro: Angelini
 
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