| Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2000 |  
| Criteri  di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali   per   l'esercizio   delle  funzioni  conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
     VISTA  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59 e successive modifiche, recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";   VISTO  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";   VISTO,  in  particolare,  l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.112  che  prevede:  "Con  le  modalita'  previste dai rispettivi  statuti  si  provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale  e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano  gia'  attribuite,  le  funzioni  ed  i  compiti  conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre  2000  recante  "Individuazione  dei  beni  e  delle  risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni  o  agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del d.lgs n. 112 del 1998 in materia di demanio idrico";   VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma  2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo  7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza   unificata   il  22  aprile  1999,  come  successivamente modificato ed integrato;   CONSIDERATI  i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in  sede  tecnica tra Governo, regioni ed enti locali, sulla base dei criteri   definiti  dall'accordo  quadro  generale,  in  merito  alla ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;   ACQUISITO,  in  data  3  agosto  2000,  il parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;   SENTITA  l'Unione  Italiana  delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;   SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;   ACQUISITO,  in  data  17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;   SENTITI  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  il  Ministro  della funzione  pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'interno;
                                Decreta:
                               Articolo 1                         (Ambito operativo)
     1.  Il  presente  decreto  ripartisce tra le regioni e le province autonome  i  beni  e  le  risorse  finanziarie,  umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di  demanio  idrico,  individuate  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative  da  trasferire  alle  regioni  o  agli enti locali per l'esercizio  delle  funzioni  conferite ai sensi del d.lgs n. 112 del 1998 in materia di demanio idrico".  |  
|   |                               Articolo 2 (Compensazione  delle  risorse  da  trasferire  alle  regioni  con le               entrate dei canoni del demanio idrico)
     1.  A decorrere dall'anno 2001, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera   c)   del   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.112  e dell'articolo  2  del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12  ottobre 2000, le risorse finanziarie da trasferire dal  bilancio  dello  Stato  per l'esercizio delle funzioni di cui al titolo  III  del  decreto  legislativo  112/98  saranno  ridotte  per ciascuna  regione  degli importi previsti nella tabella "A", allegata al presente decreto.  |  
|   |                               Articolo 3             (Riparto delle risorse umane e finanziarie)
     1.  Il  contingente  di  104  unita'  da  trasferire alle regioni, individuato   dall'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12  ottobre  2000, e' ripartito  tra  le  stesse  sulla  base  della  incidenza  delle  ore lavorative  impiegate per la gestione dei beni del demanio idrico sul totale  delle  ore  lavorate  per  la  gestione di tutte le attivita' afferenti  i  servizi  demaniali  dal  personale  in servizio secondo quanto indicato nella tabella "B", allegata al presente decreto.   2.   Le   risorse  finanziarie  per  le  spese  di  funzionamento, quantificate  dall'articolo  4,  comma  1,  del  citato  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 457 milioni,   sono   ripartite   tra  le  regioni  in  percentuale  alla attribuzione delle singole unita' di personale.  |  
|   |                               Articolo 4          (Regioni a statuto speciale e province autonome)
     1.  Le  risorse  destinate  alle regioni a statuto speciale e alle province  autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di  cui alle tabelle allegate al presente decreto, saranno trasferite alle  stesse,  ai  sensi  dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.112,  nei  limiti  e  con  le  modalita' previste dai rispettivi statuti.
  Roma, 13 novembre 2000
                                    p. Il Presidente del Consiglio                                  dei Ministri: BASSANINI  |  
|   |                                                        TABELLA "A"
                  ENTRATE DEMANIO IDRICO E LACUALE                   Ripartizione tra Regioni
  ==================================================================  STRUTTURA                   %              2001 e successivi ================================================================== ABRUZZO                     2,68               8.040.000.000 BASILICATA                  0,39               1.170.000.000 CALABRIA                    1,04               3.120.000.000 CAMPANIA                    1,49               4.470.000.000 EMILIA ROMAGNA              7,56              22.683.000.000 FRIULI V. GIULIA            3,95              11.850.000.000 LAZIO                       5,24              15.723.000.000 LIGURIA                     2,91               8.730.000.000 LOMBARDIA                  28,03              84.093.000.000 MARCHE                      1,61               4.830.000.000 MOLISE                      0,50               1.500.000.000 PIEMONTE                   13,05              39.153.000.000 PUGLIA                      0,12                 360.000.000 SARDEGNA                    0,004                 12.000.000 SICILIA                     0,90               2.700.000.000 TOSCANA                     3,79              11.370.000.000 TRENTINO A. ADIGE          10,00              30.003.000.000 UMBRIA                      2,48               7.440.000.000 VALLE D'AOSTA               1,07               3.210.000.000 VENETO                     13,18              39.543.000.000
         TOTALE                100             300.000.000.000 ------------------------------------------------------------------  |  
|   |                                                         TABELLA "B"
               DEMANIO IDRICO - UNITA' DI PERSONALE                 DA TRASFERIRE ALLE REGIONI
  ==================================================================  DENOMINAZIONE STRUTTURA                 PERSONALE DA TRASFERIRE ================================================================== DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO                       3 REGIONE PIEMONTE                                    11 REGIONE LIGURIA                                      5 REGIONE LOMBARDIA                                   18 REGIONE VENETO                                      12 REGIONE EMILIA ROMAGNA                               9 REGIONE MARCHE                                       5 REGIONE TOSCANA                                     11 REGIONE UMBRIA                                       3 REGIONE LAZIO                                        7 REGIONE ABRUZZO                                      4 REGIONE MOLISE                                       2 REGIONE CAMPANIA                                     6 REGIONE CALABRIA                                     3 REGIONE PUGLIA                                       3 REGIONE BASILICATA                                   2
          TOTALE                                     104 ------------------------------------------------------------------  |  
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