Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2000 |
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia ambientale. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; VISTO, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che prevede: "Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario"; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia ambientale"; VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato; CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale, in merito alla ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale; ACQUISITO, in data 3 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali; SENTITA l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; ACQUISITO, in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.59 del 1997; SENTITI il Ministro dell'ambiente, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1 (Ambito operativo)
1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia ambientale individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia ambientale" |
| Art.2 (Riparto delle risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie individuate dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, da trasferire alle regioni, pari a lire 815 miliardi annui, sono ripartite tra le stesse secondo le percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto, che, per il 50%, tengono conto dell'attribuzione a ciascuna regione di una quota fissa di 2,5 miliardi e dei seguenti parametri: superficie e popolazione, mentre per il rimanente 50%, tengono conto di parametri convenzionali relativi alle aree naturali protette; all'inquinamento atmosferico e acustico; alla contaminazione dei siti; ai rifiuti; la tutela e alla depurazione delle acque. 2. I parametri di cui al comma 1, decorso un anno dalla loro applicazione, saranno oggetto di esame ed eventuale revisione nell'ambito del tavolo tecnico-politico di monitoraggio. |
| Articolo 3 (Regioni a statuto speciale)
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale, sulla base della ripartizione di cui alla tabella allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.
Roma, 13 novembre 2000
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BASSANINI |
| ALLEGATO
PROSPETTO DI RIPARTIZIONE FINALE TRA LE REGIONI DELLE RISORSE IN MATERIA DI AMBIENTE
================================================================== % lire ================================================================== PIEMONTE 8,16732 66.537.114.210 VALLE D'AOSTA 0,73962 6.025.499.234 LOMBARDIA 13,7674 112.159.565.950 TRENTINO ALTO ADIGE 3,34758 27.271.897.365 VENETO 7,8445 63.907.180.375 FRIULI VENEZIA GIULIA 2,54587 20.740.566.423 LIGURIA 2,48036 20.206.872.830 EMILIA ROMAGNA 7,40191 60.301.510.293 TOSCANA 6,78552 55.279.935.060 UMBRIA 2,12575 17.317.953.813 MARCHE 3,03132 24.695.406.210 LAZIO 7,40347 60.314.219.223 ABRUZZO 2,85935 23.294.409.613 MOLISE 1,04164 8.485.980.670 CAMPANIA 7,23574 58.947.764.845 PUGLIA 6,02741 49.103.802.417 BASILICATA 1,94668 15.859.115.290 CALABRIA 3,43383 27.974.554.553 SICILIA 7,78761 63.443.711.766 SARDEGNA 4,02712 32.807.939.860 100,0000 814.675.000.000 ------------------------------------------------------------------ |
|
|
|