Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede:
"Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale, in merito alla ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni in materia di energia, miniere e risorse geotermiche;
ACQUISITO, in data 20 luglio 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
SENTITA l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO, in data 17 ottobre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
SENTITI il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art.1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni e gli enti locali dei beni e delle risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
 
Art.2
(Riparto delle risorse tra le regioni)

1. Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni, quantificate dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 1.156 milioni, sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali indicate nella tabella "A", allegata al presente decreto, che tengono conto dei rispettivi consumi energetici, della necessita' di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di politica energetica, nonche' delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si procede, a decorrere dal 1 gennaio 2001, al riparto delle risorse individuate dal DPCM 26 maggio 2000 in materia di incentivi alle imprese (capitoli 7718 e 7719 della tabella relativa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, quantificate, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, in lire 50.000 milioni.
3. Il contingente di 67 unita' di personale da trasferire alle regioni, individuato dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, e' ripartito tra le stesse sulla base della dislocazione territoriale dei distretti minerari, secondo quarto, indicato nella tabella "B" allegata al presente decreto.
 
Art. 3
(Riparto delle risorse tra le province)

1. Le risorse finanziarie da trasferire alle province, quantificate dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 in lire 2.500 milioni, sono ripartite tra le singole province in parti uguali.
2. Le 4 unita' di personale da trasferire alle province, individuate dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, sono attribuite a quattro province differenti, sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.
 
Art.4
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle tabelle "A" e "B", allegate al presente decreto, saranno trasferite alle stesse, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.1 12, nei limiti e con le modalita' previste nei rispettivi statuti.

Roma, 13 novembre 2000

p. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri: BASSANINI
 
TABELLA "A"

RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA LE REGIONI

=================================================== REGIONI PERCENTUALI =================================================== Piemonte 9,316 Valle d'Aosta 2,316 Lombardia 17,860 prov. Trento 3,284 prov. Bolzano 3,816 Veneto 8,392 Friuli - Venezia Giulia 3,236 Liguria 3,124 Emilia Romagna 5,704 Toscana 5,240 Umbria 2,644 Marche 2,656 Lazio 5,944 Abruzzo 2,864 Molise 1,284 Campania 4,644 Puglia 5,184 Basilicata 1,560 Calabria 2,496 Sicilia 5,360 Sardegna 3,076 ---------------------------------------------------
 
TABELLA B

=================================================================== REGIONE unità da Dirigenti AREA C AREA B AREA A
trasferire =================================================================== ABRUZZO 0 0 0 0 0 BASILICATA 0 0 0 0 0 CALABRIA 0 0 0 0 0 CAMPANIA 8 1 3 3 1 EMILIA ROMAGNA 3 1 2 0 0 LAZIO 4 1 2 1 0 LIGURIA 0 0 0 0 0 LOMBARDIA 8 2 3 3 0 MARCHE 0 0 0 0 0 MOLISE 0 0 0 0 0 PIEMONTE 8 1 5 2 0 PUGLIA 0 0 0 0 0 TOSCANA 19 2 11 6 0 UMBRIA 0 0 0 0 0 VENETO 4 1 2 1 0 ------------------------------------------------------------------- TOTALE REG.ORD. 54 9 28 16 1 -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- SARDEGNA 7 1 3 2 1 FRIULI VENEZIA 6 0 3 3 0 GIULIA ------------------------------------------------------------------- TOTALE REG. 13 1 6 5 1 STAT.SPEC. -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- TOTALE PROVINCE 4 0 2 1 1 -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- TOTALE 71 10 36 22 3 COMPLESSIVO -------------------------------------------------------------------
 
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