| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 11 gennaio 2001, n. 7 |  
| Legge quadro sul settore fieristico. |  
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                promulga la seguente legge:                               Art. 1                         Oggetto e finalita'
    1.  La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di  attivita'  fieristiche,  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117  della  Costituzione  e  in  conformita'  con  i  principi  della normativa  dell'Unione  europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.  2.  Il  sistema  fieristico  e'  rilevante ai fini della promozione delle   attivita'   economiche,   della  valorizzazione  dei  sistemi produttivi,   dello   sviluppo  delle  relazioni  commerciali,  della cooperazione  internazionale  e  del  progresso  tecnologico, anche a beneficio del consumatore.  3.  L'attivita'  fieristica  e'  libera.  Lo Stato e le regioni, di concerto  con  i  comuni  interessati,  nell'ambito  delle rispettive competenze,  garantiscono  la libera concorrenza, la trasparenza e la liberta'  d'impresa,  anche  tutelando  la  parita' di condizioni per l'accesso  alle  strutture  nonche'  l'adeguatezza della qualita' dei servizi   agli   espositori   ed   agli   utenti,  e  assicurando  il coordinamento  delle  manifestazioni ufficiali nonche' la pubblicita' dei dati e delle informazioni ad esse relativi.  4.  Gli  atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su   proposta   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.          28  dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli          atti legislativi qui trascritti.          Note all'art. 1:              - L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
                "Art.  117.  - La regione emana per le seguenti materie          norme  legislative  nei  limiti dei principali fondamentali          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e          con quello di altre regioni:              ordinamento  degli  uffici  e degli enti amministrativi          dipendenti dalla Regione;              circoscrizioni comunali;              polizia locale urbana e rurale;              fiere e mercati;              beneficenza   pubblica   ed   assistenza  sanitaria  ed          ospedaliera;              istruzione   artigiana  e  professionale  e  assistenza          scolastica;              musei o biblioteche di enti locali;              urbanistica;              turismo ed industria alberghiera;              tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;              viabilita'  acquedotti  e  lavori pubblici di interesse          regionale;              navigazioni e porti lacuali;              acque minerali e termali;              cave e torbiere;              caccia;              pesca nelle acque interne;              agricoltura, e foreste;              artigianato;              altre materie indicate da leggi costituzionali.              Le   leggi  della  Repubblica  possono  demandare  alla          Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".              - L'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata          in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63), "Delega al          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",          e' il seguente:              "Art.  8.  -  1.  Gli atti di indirizzo e coordinamento          delle   funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti  di          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano, o con la singola regione interessata.              2.  Qualora  nel termine di quarantacinque giorni dalla          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli          atti di cui al comma 1, sono adottati con deliberazione del          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro          trenta giorni dalla richiesta.              3.  In  caso  di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono          sottoposti  all'esame  degli  organi di cui ai commi 1 e 2,          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei          Ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine          ai quali siano stati espressi pareri negativi.              4.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di          coordinamento  tecnico  nonche'  le  direttive adottate con          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sona trasmessi          alle competenti commissioni parlamentari.              5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:                a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;                b)   l'art.   4,   secondo  comma,  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616, il          primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole          da:  "nonche'  la  funzione  di indirizzo fino a: "n. 382 e          alle parole "e con la Comunita' economica europea , nonche'          il  terzo  comma  del medesimo articolo, limitatamente alle          parole:   "impartisce   direttive   per  l'esercizio  delle          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono          tenute ad osservarle, ed ;                c)  l'art.  2,  comma  3,  lettera  d),  della  legge          23 agosto  1988,  n.  400,  limitatamente alle parole: "gli          atti    di   indirizzo   e   coordinamento   dell'attivita'          amministrativa   delle   regioni   e,  nel  rispetto  delle          disposizioni  statutarie delle regioni a statuto speciale e          delle province autonome di Trento e Bolzano ;                d)  l'art.  13,  comma  1,  lettera  e),  della legge          23 agosto  1988,  n. 400, limitatamente alle parole: "anche          per  quanto  concerne  le  funzioni  statali di indirizzo e          coordinamento ;                e) l'art.  1,  comma  1,  lettera hh), della legge 12          gennaio 1991, n. 13.              6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1997, n.          281".
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|   |                                 Art. 2                             Definizioni
    1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) "manifestazioni  fieristiche",  le attivita' commerciali svolte in   via   ordinaria   in  regime  di  diritto  privato  ed  in  ambito   concorrenziale   per   la  presentazione  e  la  promozione  o  la   commercializzazione,  limitate  nel  tempo  ed in idonei complessi   espositivi,  di  beni e servizi, destinate a visitatori generici e   ad  operatori  professionali  del  settore o dei settori economici   coinvolti.  Tra  le  manifestazioni  fieristiche si individuano le   seguenti tipologie:   1)  "fiere  generali",  senza  limitazione merceologica, aperte al   pubblico,  dirette  alla  presentazione  ed all'eventuale vendita,   anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;   2)   "fiere   specializzate",  limitate  ad  uno  o  piu'  settori   merceologici   omogenei   o  tra  loro  connessi,  riservate  agli   operatori   professionali,   dirette  alla  presentazione  e  alla   promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo   su  campione  e  con possibile accesso del pubblico in qualita' di   visitatore;   3)  "mostre-mercato",  limitate ad uno o piu' settori merceologici   omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o   ad  operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla   vendita dei prodotti esposti; b) "espositori",  quanti  partecipano  alla  rassegna per presentare,   promuovere  o  diffondere  beni e servizi, siano essi produttori o   rivenditori  o  enti  pubblici o associazioni operanti nei settori   economici   oggetto   delle   attivita'   fieristiche   o  i  loro   rappresentanti; c) "visitatori",  coloro  che  accedono  alle  attivita' fieristiche,   siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del   settore o dei settori economici oggetto della rassegna; d) "quartieri   fieristici",  le  aree  appositamente  attrezzate  ed   edificate  per  ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine   destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale; e) "organizzatori  di  manifestazioni", i soggetti pubblici e privati   che   esercitano   attivita'  di  progettazione,  realizzazione  e   promozione di manifestazioni fieristiche. f) "superficie netta", la superficie in metri quadrati effettivamente   occupata,   a  titolo  oneroso,  dagli  espositori  nei  quartieri   fieristici; g) "enti  fieristici",  i  soggetti  che  hanno  la disponibilita', a   qualunque  titolo,  dei  quartieri  fieristici,  anche  al fine di   promuovere l'attivita' fieristica.  |  
|   |                                 Art. 3                       Ambito di applicazione
    1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle  esposizioni  internazionali  firmata  a  Parigi il 22 novembre 1928,   come  da  ultimo  modificata  dal  Protocollo  internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.  2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge: a) le  esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da   un  singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte   alla clientela; b) le  esposizioni,  a  scopo  promozionale  o di vendita, realizzate   nell'ambito  di  convegni  o manifestazioni culturali, purche' non   superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta; c) le  attivita'  di  vendita  di  beni  e servizi disciplinate dalla   normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio   in aree pubbliche. 
                                         Nota all'art. 3:              -   Il   titolo  della  legge  3 giugno  1978,  n.  314          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1978, n.          183) e' il seguente: "Ratifica ed esecuzione del protocollo          recante  modifiche  alla  convenzione,  firmata a Parigi il          22 novembre     1928,     concernente     le    esposizioni          internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il          30 novembre 1972".
                           |  
|   |                                 Art. 4     Autorizzazione allo svolgimento delle attivita' fieristiche
    1.  L'esercizio delle attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei  principi  fissati  dalla  normativa  comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea possono esercitare l'attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel  rispetto  delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione puo'  essere  subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocita' per gli organizzatori italiani.  2.  Anche  ai  sensi  dell'articolo  41,  comma  2, lettera a), del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento    delle    manifestazioni   fieristiche   di   rilevanza internazionale,  nazionale e regionale e' di competenza della regione in  cui  si  svolge  l'evento,  sentito il comune interessato; per le manifestazioni  fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento  e', anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  112  del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione  delle  manifestazioni  fieristiche  sul  territorio  delle regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.  3.  Nell'autorizzazione  sono determinati i tempi e le modalita' di svolgimento  della  manifestazione  fieristica.  Il  procedimento  di autorizzazione  delle  manifestazioni  fieristiche  e' finalizzato ad accertare,  in  relazione  a  ciascuna  tipologia  e  qualifica delle manifestazioni, che: a) il  soggetto  richiedente,  per  quanto concerne le manifestazioni   fieristiche  di  rilevanza  internazionale  e  nazionale, eserciti   l'attivita' da almeno un anno in analogo settore merceologico; b) la  sede  espositiva  sia qualificata come quartiere fieristico ai   sensi  dell'articolo  9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi   alla sicurezza e alla agibilita' degli impianti, delle strutture e   delle  infrastrutture,  nonche' per i requisiti dei servizi per lo   svolgimento  della  manifestazione,  anche  con  riferimento  alla   qualifica della stessa; c) le   modalita'   di   organizzazione   siano   atte  a  garantire,   compatibilmente   con   gli   spazi  disponibili,  condizioni  non   discriminatorie  di  accesso  a  tutti gli operatori interessati e   qualificati per l'iniziativa; d) le  quote  di  partecipazione  poste  dall'organizzatore  a carico   dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro   vietate  condizioni  contrattuali  inique,  che  prevedano tariffe   diverse  per  prestazioni  equivalenti  o  che  obblighino  alcuni   espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.  4.  La  domanda  di  autorizzazione,  contenente  una dichiarazione sostitutiva  che  attesta  la  sussistenza delle condizioni di cui al comma  3,  s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni. 
                                         Nota all'art. 4:              -  I  commi  2 e 3 dell'art. 41 del decreto legislativo          31 marzo  1998,  n.  112 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta          Ufficiale  n. 92 del 21 aprile 1998), recante "Conferimento          di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato alle          regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della          legge 15 marzo 1997, n. 59", sono i seguenti:              "2.  Sono  trasferite  in  particolare  alle regioni le          funzioni amministrative concernenti:                a)    il   riconoscimento   della   qualifica   delle          manifestazioni   fieristiche   di   rilevanza  nazionale  e          regionale  nonche'  il  rilascio  dell'autorizzazione  allo          svolgimento, sentito il comune interessato;                b)  gli  enti  fieristici  di  Milano, Verona e Bari.          d'intesa con i comuni interessati;                c) la  pubblicazione  del  calendario  annuale  delle          manifestazioni fieristiche.                d) le  competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 5,          comma  primo,  del  decreto del Presidente della Repubblica          24 luglio 1977, n. 616;                e) la   promozione   dell'associazionismo   e   della          cooperazione,    nel   settore   del   commercio,   nonche'          l'assistenza  integrativa  alle  piccole  e  medie  imprese          sempre nel settore del commercio;                f)  la  concessione  e  l'erogazione  di ogni tipo di          ausilio finanziario;                g) l'organizzazione,  anche avvalendosi dell'Istituto          nazionale  per  il  commercio  estero  (ICE),  di  corsi di          formazione  professionale,  tecnica  e  manageriale per gli          operatori  commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.          616.              3.  Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata          e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,          le  funzioni  amministrative  concernenti il riconoscimento          della   qualifica   delle   manifestazioni  fieristiche  di          rilevanza   locale   e   le  relative  autorizzazioni  allo          svolgimento.".
                           |  
|   |                                 Art. 5           Qualificazione delle manifestazioni fieristiche
    1.  Le  manifestazioni  fieristiche  sono  qualificate di rilevanza internazionale,  nazionale,  regionale  e locale in relazione al loro grado  di  rappresentativita' del settore o dei settori economici cui la   manifestazione   e'   rivolta,   al   programma  ed  agli  scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.  2.  Il  riconoscimento  o  la  conferma  della  qualifica  sono  di competenza: a) del  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,   sentito   eventualmente  il  Comitato  tecnico-consultivo  di  cui   all'articolo  7,  per la qualifica di manifestazione fieristica di   rilevanza internazionale; b) delle  regioni  e  delle  province autonome, sentiti i comuni e le   camere   di   commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura   competenti  per  territorio,  per  la  qualifica di manifestazione   fieristica di rilevanza nazionale o regionale; c) dei  comuni,  per  la  qualifica  di  manifestazione fieristica di   rilevanza locale.  3.   E'   fatto   obbligo   agli  organizzatori  di  manifestazioni fieristiche  con  la qualifica di internazionale e nazionale di avere il  proprio  bilancio  annuale verificato da una societa' di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.  |  
|   |                                 Art. 6                    Calendario ufficiale annuale                  delle manifestazioni fieristiche
    1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni  fieristiche  di  rilevanza internazionale e nazionale viene  redatto,  a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  sentito  il  Comitato  tecnico-consultivo  di  cui all'articolo  7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche   di  rilevanza  nazionale  e  internazionale  che  viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro il 30 ottobre dell'anno precedente  a  quello  in  cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede   di  formazione  del  calendario  il  Ministero  provvede  alle verifiche  necessarie  ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica  di  nazionale  e  di  internazionale  nello stesso settore merceologico.  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano inviano,  entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni  devono  svolgersi,  gli  elenchi delle manifestazioni fieristiche  di  rilevanza  internazionale  e nazionale che intendono autorizzare,   con   l'indicazione  delle  categorie  e  dei  settori merceologici  interessati  e  delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta  giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica  che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in  conformita'  alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformita', promuove le opportune intese entro il 30  giugno.  Qualora  tali  intese  non  siano raggiunte, il Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformita' e comunica  le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate  per  l'attuazione  e  per  l'iscrizione  nel  calendario ufficiale annuale.  3.  Possono  svolgersi con la qualifica di "fiera internazionale" o "fiera  nazionale"  solo  le  manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale.  4.  Il  calendario  ha  anche  una  proiezione  pluriennale  per le manifestazioni  fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.  |  
|   |                                 Art. 7                     Comitato tecnico-consultivo
    1.  E'  istituito,  senza  oneri a carico del bilancio dello Stato, presso  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il  Comitato  tecnico-consultivo  per il settore fieristico, nominato con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato.  2.   Il   Comitato   si   avvale   delle  strutture  del  Ministero dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, e' presieduto dal Direttore  generale  del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da: a) sette  rappresentanti  designati dalle organizzazioni di categoria   dei  settori  dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del   turismo,   dell'agricoltura,  della  cooperazione  e  dei  servizi   maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale, esperti della   materia; b) cinque   rappresentanti  designati  dall'Associazione  degli  enti   fieristici italiani; c) un  rappresentante  per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del   commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche   agricole e forestali e del commercio con l'estero; d) un   rappresentante   designato  dall'Istituto  nazionale  per  il   commercio estero (ICE); e) un  rappresentante  designato dall'Unione italiana delle camere di   commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali   dei  soggetti  organizzatori  di  fiere  espressione  dei comparti   produttivi  nei  settori  dell'industria  e dell'artigianato e del   settore della distribuzione; g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle   regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. h) un  rappresentante  designato  dall'Ente nazionale italiano per il   turismo (ENIT).  3.  I  componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.  Per  ciascun  componente  effettivo e' nominato, con le stesse  modalita',  un  supplente.  Sia  i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attivita' a titolo gratuito.  4. Il Comitato esprime parere obbligatorio: a) sull'idoneita'   dei   quartieri   fieristici   che   ospitano  le   manifestazioni  con  qualifica  internazionale  quando il luogo di   svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti; b) sulla   formazione   del   calendario   ufficiale   annuale  delle   manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale   e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e   quelle nazionali, con merceologie uguali o affini; c) sul  regolamento  di  cui  all'articolo  8  e sulle sue successive   modificazioni.  5.  Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  nell'attivita'  di  controllo  statistico  delle manifestazioni con qualifica di internazionale.  |  
|   |                                 Art. 8                      Regolamento di attuazione
    1.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, provvede  con  regolamento  da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) a  stabilire,  sulla base dei criteri generali di cui all'articolo   4,   i   requisiti   per   l'attribuzione   della   qualifica   di   manifestazione  fieristica  internazionale  e  a  disciplinare  il   relativo procedimento; b) ad  individuare,  sempre  sulla  base  dei criteri generali di cui   all'articolo  4,  i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche   intrinseche  delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della   qualifica di manifestazione fieristica nazionale; c) a   definire   i   requisiti   minimi   dei  quartieri  fieristici   internazionali  per  lo  svolgimento di manifestazioni fieristiche   internazionali   e   nazionali,   ai   fini   di  quanto  previsto   dall'articolo 9, comma 2.  2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati: a) i  criteri  atti  ad  evitare  che  manifestazioni  fieristiche di   rilevanza  internazionale  si  svolgano,  anche  solo in parte, in   concomitanza   tra  loro  o  in  concomitanza  con  manifestazioni   fieristiche   di   rilevanza  nazionale,  nonche'  a  disciplinare   eventuali deroghe; b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali   e   regionali,  con  merceologie  uguali  o  affini,  si  svolgano   nell'ambito  della  stessa  regione, oltre che in concomitanza con   quelle  di  rilevanza  internazionale,  anche  solo  in  parte  in   concomitanza tra loro, nonche' a disciplinare eventuali deroghe.  3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  deve prevedere anche la creazione,  senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema  unitario  di  controllo  e  certificazione  dei  dati  delle manifestazioni  internazionali  e  nazionali,  sia con riferimento al riconoscimento  o  alla  conferma  delle  qualifiche  da  parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli  utenti  ad una corretta e veritiera informazione e pubblicita' da parte dei soggetti organizzatori. 
                                         Nota all'art. 8:              -  L'art.  3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.          281   (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del          30 agosto 1997), recante: "Definizione ed ampliamento delle          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di          interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni          con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il          seguente:              "Art.  3  (Intese).  -  1. Le disposizioni del presente          articolo  si  applicano  a  tutti  i procedimenti in cui la          legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella Conferenza          Stato-regioni.              2.   Le   intese   si  perfezionano  con  l'espressione          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e          delle province autonome di Trento e di Bolzano.              3.  Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta          della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede          con deliberazione motivata.
                4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle          disposizioni   del   presente   articolo.  I  provvedimenti          adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza          Srato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio          dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni          successive".
                           |  
|   |                                 Art. 9                        Quartieri fieristici
    1.   Le  regioni  definiscono  i  requisiti  minimi  dei  quartieri fieristici  per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti.   2.   Il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  attribuisce  la  qualifica  di  "internazionale" ai quartieri  fieristici  per  i  quali  ne  sia fatta richiesta, previa verifica  della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).  3.  In  sede di prima applicazione nonche' in caso di revisione dei requisiti  di  cui  all'articolo 8, comma 1, lettera c), il Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro  i  quali  i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale.  |  
|   |                                 Art. 10    Riordino degli enti fieristici gia' costituiti e riconosciuti
    1.  Ai  fini  di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei  soggetti  che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuita' operativa  attivita'  di  carattere  fieristico  almeno  nei tre anni precedenti  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, iscrivono  i  soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti  fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla  data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano   iscritti   d'ufficio  gli  enti  fieristici  dotati  di personalita' giuridica.  2.  Le  regioni  disciplinano  il  riordino  degli  enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche  in  societa'  per  azioni,  tenendo conto, in tale caso, anche degli  eventuali  contestuali  conferimenti  da  parte  di terzi. Gli statuti  delle  societa'  per  azioni  possono  prevedere  la  libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.  3.  Il  progetto  di  trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve  essere  approvato  dalla  regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la  costituzione  di  una  societa'  per  azioni  il  progetto dovra' identificare anche: a) gli  ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali   all'attivita' dell'ente, da conferire nella societa' per azioni da   parte di enti pubblici e di societa' od enti privati; b) la ripartizione del capitale sociale.  4.  L'atto  di  trasformazione  deve  essere  accompagnato  da  una relazione  di  stima  redatta  a  norma dell'articolo 2343 del codice civile  per  quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a).  5.  Gli  atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti,   in   luogo  di  tutte  le  imposte  dirette  e  indirette applicabili,  alla  sola  imposta  di  registro  in  misura fissa. Il medesimo  trattamento  fiscale  si  applica ai conferimenti di cui al comma 3.  6.  Per  gli  atti  di  trasformazione  in societa' per azioni o di conferimento a societa' per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3,  il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito,  rispettivamente,  della  trasformazione e del conferimento. Detto  valore puo', a scelta del contribuente da effettuare nell'atto di  trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo indicato  negli  atti  medesimi  sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'articolo  6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,  indipendentemente  dal  periodo  di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto  dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.  7.  I  benefici  di  cui  ai  commi  5  e  6 si applicano agli atti perfezionati  entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  nonche'  agli  atti  relativi  ad  enti  gia' trasformati  in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni  patrimoniali a societa' per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo. 
                                         Note all'art. 10:              - L'art. 2343 del codice civile e' il seguente:              "Art.  2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal          presidente  del  tribunale,  contenente  la descrizione dei          beni o dei crediti, conferiti, il valore a ciascuno di essi          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'          l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al          valore   nominale,  aumentato  dell'eventuale  sopraprezzo,          delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione          deve essere allegata all'atto costitutivo.              All'esperto  nominato  dal  presidente del tribunale si          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di          procedura civile.              Gli  amministratori  e i sindaci devono, nel termine di          sei  mesi dalla costituzione della societa', controllare le          valutazioni  contenute  nella  relazione indicata nel primo          comma  e,  se  sussistano  fondati motivi, devono procedere          alla  revisione  della  stima. Fino a quando le valutazioni          non  sono  state  controllate,  le azioni corrispondenti ai          conferimenti  sono inalienabili e devono restare depositate          presso la societa'.              Se  risulta  che  il  valore  dei  beni  o  dei crediti          conferiti  era  inferiore  di oltre un quinto a quello, per          cui    avvenne    il    conferimento   la   societa'   deve          proporzionalmente  ridurre  il capitale sociale, annullando          le   azioni  che  risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio          conferente  puo' versare la differenza in danaro o recedere          dalla societa'".              -  Il  comma  1  dell'art.  6  del  decreto legislativo          8 ottobre 1997, n. 358 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n.  249  del  24 ottobre  1997),  recante:  "Riordino delle          imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di          partecipazioni", e' il seguente:              "1.  I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto          della  imputazione  dei  disavanzi  da  annullamento  o  da          concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di          societa'   si   considerano   fiscalmente  riconosciuti  se          assoggettati  all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1.          L'incremento  di patrimonio netto a fronte del disavanzo da          concambio  si  considera  formato con utili di cui all'art.          41,  comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22  dicembre 1986, n 917, concernente gli utili          derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti          all'imposta sul redditi" delle persone giuridiche".
                           |  
|   |                                 Art. 11    Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici
    1.  Al  fine  di assicurare trasparenza e parita' di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  g),  che  svolgano  anche  attivita' di organizzatori di manifestazioni  fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attivita'.  |  
|   |                                 Art. 12                              Sanzioni
    1.  Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o  svolgimento  di  manifestazioni  fieristiche  senza autorizzazione ovvero  in  caso  di  svolgimento  di  manifestazioni fieristiche con modalita'  diverse  da quelle autorizzate, l'autorita' competente per l'autorizzazione  della manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire  l'apertura  o  a  disporre la chiusura della manifestazione fieristica   e   trasmette   copia   del  provvedimento  al  prefetto territorialmente competente affinche' disponga l'esecuzione coattiva. L'autorita'  competente  dispone  altresi' nei confronti dei soggetti responsabili    l'applicazione   di   una   sanzione   amministrativa pecuniaria,  da  un  minimo  di  lire diecimila ad un massimo di lire centomila  per  ciascun  metro  quadrato di superficie netta, nonche' l'interdizione   dalla   possibilita'   di   presentare   domanda  di autorizzazione,  direttamente  o  indirettamente,  nei  quattro  anni successivi.  2.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica  di  "fiera  internazionale",  "fiera  nazionale"  o "fiera regionale",   ovvero   di   "quartiere   fieristico  internazionale", l'amministrazione   competente  per  l'attribuzione  della  qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione  amministrativa  pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10  e  il  30  per  cento del fatturato della manifestazione, nonche' l'interdizione   per   i  medesimi  soggetti  dalla  possibilita'  di presentare  domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 8, in ordine  al  controllo  e  alla  certificazione dei dati, nonche' alla correttezza e veridicita' dell'informazione e della pubblicita' verso gli   utenti,   la   regione   applica  nei  confronti  dei  soggetti responsabili  una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa   tra   l'1   e   il   10  per  cento  del  fatturato  della manifestazione.  |  
|   |                                 Art. 13                  Disposizioni transitorie e finali
    1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni  altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.  2.  Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  le  regioni  a  statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni  legislative  ed  amministrative regionali in materia di fiere  per  conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.  3.  I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il  riconoscimento  o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche,  gia'  iniziati  alla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  continuano  ad  essere  regolati  dalla  disciplina vigente  alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
        Data a Roma, addi' 11 gennaio 2001
                                 CIAMPI                                  Amato, Presidente del Consiglio dei                                  Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                LAVORI PREPARATORI          Senato della Repubblica (atto n. 1375):              Presentato dal sen. De Carolis ed altri il 27 settembre          1996.              Assegnato  alla  10a commissione (Industria, commercio,          turismo), in sede referente, il 15 ottobre 1996, con parere          delle   commissioni   1a,   2a,  3a,  5a,  6a,  9a,  13a  e          parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato  dalla 10a commissione, in sede referente, il          28  gennaio  1997,  il  13 febbraio 1997, il 13 marzo 1997,          l'11 marzo 1998, il 5 e 14 maggio 1998.              Assegnato  nuovamente  alla  10a  commissione,  in sede          deliberante,   il   10   giugno   1998,  con  parere  delle          commissioni  1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 9a, 13a e parlamentare per          le questioni regionali.              Esaminata  dalla  10a commissione, in sede deliberante,          il  16  giugno  1998  e  il 23 giugno 1998, approvato in un          testo unificato con gli atti numeri 1775 (Maconi ed altri),          2129  (Mantica  ed  altri)  e  2204  (Sella di Monteluce ed          altri).          Camera dei deputati (atto n. 5051):              Assegnato  alla  X  commissione  (Attivita' produttive,          commercio  e turismo), in sede referente, il 6 luglio 1998,          con  pareri  delle  commissioni  I,  II, III, V, VI, VIII e          XIII.              Esaminato  dalla X commissione, in sede referente, il 2          e 9 dicembre 1998, il 7, 15, 27 e 29 luglio 1999, il 6 e 13          ottobre 1999, l'11 novembre 1999, il 19 gennaio 2000.              Relazione  scritta annunciata il 22 marzo 2000 (atto n.          5051-337-1730-2006-2573-2786-4692/A    -    relatore    on.          Fumagalli).              Esaminato  in  aula  il  27 marzo 2000 ed approvato con          modificazioni, il 29 novembre 2000.          Senato della Repubblica (atto n. 1375-B):              Assegnato  alla  10a commissione (Industria, commercio,          turismo),  in  sede  deliberante,  il  12 dicembre 2000 con          pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 9a, Giunta per gli          affari  delle  Comunita'  europee  e  parlamentare  per  le          questioni regionali.              Esaminato  ed  approvato dalla 10a commissione, in sede          deliberante, il 20 dicembre 2000. 
                                         Note all'art. 13:              -   Il  regio  decreto-legge  9 gennaio  1934,  n.  454          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1934, n, 75),          convertito  in  legge  con  legge  5 luglio  1934,  n. 1607          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1934,          n.  241),  ha dettato norme per la disciplina delle mostre,          fiere ed esposizioni.              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica          18 aprile  1994,  n.  390  (pubblicato  nel  S.O.  Gazzetta          Ufficiale   18   giugno  1994,  n.  141)  e'  il  seguente:          "Regolamento   recante   semplificazione  dei  procedimenti          amministrativi  di  approvazione  delle deliberazioni degli          enti    autonomi    fieristici   vigilati   dal   Ministero          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di          riconoscimento  della  qualifica  di  internazionale  delle          manifestazioni    fieristiche,   di   autorizzazione   allo          svolgimento  di  manifestazioni fieristiche e di emanazione          del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche".
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