| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2000 |  
| Disciplina  del  Centro  tecnico  di  cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 340/2000. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  l'art.  7  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante  l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  l'art.  17,  comma  19,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, istitutivo  del  Centro  tecnico  per  l'assistenza  ai  soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;  Visto  l'art.  24,  comma  6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante  disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme  e  per la semplificazione  di  procedimenti amministrativi, in base al quale il Governo  si avvale del Centro tecnico, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale;  Visto  il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito con legge 30 luglio   1996,   n.   400,   recante   "Disposizioni  urgenti  per l'utilizzazione   in   conto  residui  dei  fondi  stanziati  per  il finanziamento    dei    progetti    finalizzati   per   la   pubblica amministrazione,  nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica";  Visto  l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica  del  2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio in data 5 febbraio 1999,  con  il quale e' stato, tra l'altro, istituito il Comitato dei Ministri  per  la  societa'  dell'informazione,  con  il  compito  di assicurare  l'impulso  dell'attivita'  di Governo ed il coordinamento delle  azioni  delle  diverse amministrazioni dirette a sviluppare la societa' dell'informazione;  Vista  la  deliberazione  del  predetto  Comitato  dei  Ministri di approvazione  del  piano  d'azione e government, assunta nella seduta del  23 giugno 2000 in coerenza con l'iniziativa e Europe dell'Unione europea, ed in particolare i punti 3.1.5 e 3.2 di tale piano;  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla riorganizzazione del Centro  tecnico  e  alla disciplina del funzionamento in relazione ai nuovi  compiti  attribuiti  con  la  legge  n.  340/2000, nonche' per continuare  ad  assicurare l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete  unitariadella  pubblica  amministrazione  e per la gestione del programma  di lavoro, come definito ai punti 3.1.5 e 3.2 del predetto piano di azione;                              Decreta:                               Art. 1.                            C o m p i t i  1.  Il  Centro  tecnico  di  cui  all'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre   2000,  n.  340,  collocato  presso  la  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  in  posizione di autonomia amministrativa e funzionale, svolge i seguenti compiti:    a) assicura la definizione e l'attuazione del programma di lavoro come  specificato  ai  punti  3.1.5  e  3.2  del  piano  di azione di e government  ed  il  coordinamento  e  la  gestione  dei progetti di informatizzazione integrata delle pubbliche amministrazioni;    b) assicura  i  servizi e l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione.  |  
|   |                                 Art. 2.                          S t r u t t u r e  1. Il Centro tecnico di cui all'art. 1, e' articolato in tre unita' organizzative di primo livello, denominate aree. Esse sono:    a) l'area  rete  unitaria,  che  assicura  i  servizi  di  rete e l'assistenza alle amministrazioni pubbliche;    b) l'area  progetti,  che  assicura la definizione e l'attuazione del  programma  di  lavoro  ed  il  coordinamento  e  la gestione dei progetti    di    informatizzazione    integrata    delle   pubbliche amministrazioni;    c) l'area  amministrazione  e risorse umane, che cura la gestione del  personale,  la  gestione degli affari generali e finanziari, del bilancio  e  dei  relativi adempimenti contabili, nonche' l'attivita' contrattuale e il contenzioso.  2.   Al   coordinamento   delle   unita'   di   primo   livello  ed all'assegnazione  del  personale alle strutture provvede un direttore indicato  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato.  3.  Tale  incarico e' affidato, ad esperti di adeguata competenza e professionalita',   dal  segretario  generale  della  Presidenza  del Consiglio   dei   Ministri  ovvero  dal  Ministro  o  Sottosegretario delegato,  con  contratto  di  lavoro di diritto privato della durata massima di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.  |  
|   |                                 Art. 3.                         P e r s o n a l e  1. Per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti  dalla  legge e dal presente   decreto  il  Centro  tecnico  si  avvale,  oltre  che  del direttore,  delle unita' di personale assunte con contratto di lavoro di diritto privato di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma  19,  il  cui  impiego puo' essere ridefinito in relazione alle nuove esigenze operative.  2.   Il   Centro  tecnico  si  avvale,  per  le  esigenze  connesse all'attuazione  del  programma  di  lavoro  del  piano  di  azione di e government,  anche  di  risorse  umane acquisite con le modalita' e secondo le norme concernenti la Presidenza del Consiglio.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Gestione dei fondi  1.  Il  Centro provvede alle spese di funzionamento avvalendosi dei fondi  allo  scopo destinati e trasferiti nella contabilita' speciale n.  1422  aperta  a  norma  dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di  tesoreria  provinciale  dello Stato di Roma, intestata al "Centro tecnico  di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127".  2.  La  contabilita'  speciale  e'  alimentata  con  appositi fondi mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.  3.  Nella  fase  di prima applicazione del presente decreto, per il proprio  funzionamento,  per  i  progetti  in  atto,  e  per  i nuovi progetti,  il Centro tecnico utilizza i fondi all'uopo gia' destinati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.  |  
|   |                                 Art. 5.                   Organizzazione e funzionamento  1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono  definiti e disciplinati l'articolazione interna della struttura del Centro tecnico, il personale ed il funzionamento.  2.  Il  Centro  tecnico si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.  |  
|   |                                 Art. 6.                      Disposizioni transitorie  1.  Il  Centro tecnico mantiene tutti i rapporti giuridici attivi e passivi  in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge 24 novembre  2000,  n. 340, ivi compresi quelli relativi al personale di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 19.  2.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art.  5,  comma  1, in materia di personale con contratto a tempo indeterminato  e  di gestione dei fondi trovano applicazione le norme di   cui  agli  articoli 5  e 6  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. Le indicazioni testuali relative all'Autorita'  per  l'informatica  nella pubblica amministrazione ivi contenute  si  intendono  riferite  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.    Roma, 9 dicembre 2000                                                 Il Presidente: Amato  |  
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