| Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA DIFESA |  
| DECRETO 16 ottobre 2000 |  
| Integrazioni  e  modificazioni  al  decreto  ministeriale 22 dicembre 1998,  relativo  all'individuazione  delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva. |  
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                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
    Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale,  ai  commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva  nell'ipotesi  che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al Ministro  della  difesa  la  determinazione  di  quelle previste alle lettere a), b), d) del comma 3;  Visto   il  proprio  decreto  in  data  22 dicembre  1998,  che  ha determinato  le condizioni previste alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma   3,   del   decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n.  504, riconoscendo  sufficientemente  determinate  nel testo legislativo le condizioni indicate alla lettera b) di detto comma;  Ritenuta  l'opportunita'  di  integrare,  alla luce dell'esperienza maturata, dette condizioni;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Le  condizioni  previste  dall'art.  7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:    a)  appartenente  a  famiglia  che  con  la  partenza  alle  armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi  di  sussistenza,  quali  individuati  nel  tempo  con apposito decreto  ministeriale  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;    b)  situazioni  debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di  attivita'  dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni  di  fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attivita' economica di cui l'interessato sia il titolare;    c)  figlio  di  militare  deceduto  durante  la  prestazione  del servizio  militare  ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in  riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di   servizio   limitatamente  alla  prima  e  seconda  categoria  di invalidita'   di  cui  alla  tabella  "A"  allegata  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;    d)  orfano  di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;    e)  appartenente  a  famiglia  di  cui  altri  due  figli abbiano prestato o prestino servizio militare;    f)  primo  o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attivita'  di  lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali cause;    g)  primo  o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro  di  prima  e  seconda  categoria  di  invalidita' di cui alla tabella  "A"  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;    h)  figlio  o fratello di vittima della criminalita' organizzata, riconosciuto tale con atti formulati della pubblica amministrazione;    i)  appartenente  a  famiglia di cui un convivente sia affetto da grave  malattia  invalidante  che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;    l)  datore  di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi  di  leva,  e'  costretto  al  licenziamento  del  personale dipendente e a chiudere l'attivita'.  2.  Le  condizioni  previste  dall'art. 7, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:    a)   cittadino  impegnato,  con  merito  particolare,  sul  piano nazionale  o  internazionale,  in  carriere scientifiche, artistiche, culturali,  ovvero  che nell'espletamento di attivita' sportiva abbia conseguito  risultati  e meriti particolari sul piano internazionale, sempreche'  l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di  organismi  pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non    emergano    in    maniera   univoca   i   particolari   meriti dell'interessato,   l'amministrazione  della  difesa  si  riserva  la facolta' di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.  3.  Fermo il criterio di priorita' decrescente indicato al comma 3, dell'art.  7,  del  decreto legislativo n. 504 del 1997, a parita' di condizioni  e'  data  precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono piu' condizioni.    Roma, 16 ottobre 2000                                              Il Ministro: Mattarella  |  
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