| Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2000, n. 434 |  
| Regolamento  recante  recepimento  della  direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;  Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, e in particolare l'articolo 1, comma 1, 2 e 3;  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 14 novembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, di recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi;  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto   il  decreto  del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie 28 maggio  1988,  n.  214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988;  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro  delle  finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000;  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";  Vista  la  direttiva  98/70/CE  del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita'   della   benzina   e  del  combustibile  diesel  e  recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000, che  ha espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo che per la parte che si pone in contrasto con disposizioni di legge;  Considerato  che  per  quanto  riguarda  il  riferimento alla legge 4 novembre  1997,  n.  413,  si  tratta  di  norma  ricognitiva di un precetto di legge che non viene modificato ma riportato, alla nota n. 8  dell'allegato  I,  solo  per esigenze di completezza espositiva di valori gia' stabiliti dalla legge;  Considerato  altresi'  che,  per  quanto  riguarda  la  materia dei composti  ossigenati,  l'Amministrazione  puo'  intervenire  in detta materia  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 280 del 1994 e si e', pertanto, separatamente avviato tale diverso procedimento, eliminando ogni riferimento dal presente regolamento;  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro  della  sanita'  e  sentiti  il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                               A d o t t a                      il seguente regolamento:
                                 Art. 1.                        Campo di applicazione  1.  Il  presente  decreto  stabilisce,  al  fine della tutela della salute   e   dell'ambiente,   le   specifiche  tecniche  relative  ai combustibili  da  utilizzare  nei  veicoli  azionati  da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).          Nota al titolo:              - Gli estremi di pubblicazione della direttiva 98/70/CE          sono riportati in note alle premesse.          Note alle premesse:              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge          8   luglio   1986,   n.   349  (Istituzione  del  Ministero          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):              "Art.  2.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di          concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  sentito  il          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,          sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone          particolari  dello stesso le caratteristiche merceologiche,          aventi  rilievo  ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei          combustibili  e  dei carburanti, nonche' le caratteristiche          tecnologiche degli impianti di combustione".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  della legge 4          novembre  1997,  n.  413 (Misure urgenti per la prevenzione          dell'inquinamento atmosferico da benzene):              "Art.  1. - 1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore          massimo  consentito  di  benzene e di idrocarburi aromatici          totali  nelle  benzine  e' fissato, rispettivamente, nell'1          per cento in volume e nel 40 per cento in volume.              2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e          dell'artigianato  e  della  sanita',  previo  parere  delle          competenti   commissioni   parlamentari,  e'  stabilita  un          ulteriore  riduzione,  a  decorrere  dal 1 luglio 2000, del          tenore  massimo  di idrocarburi aromatici nelle benzine, di          cui  al  comma  1,  sulla base della normativa comunitaria,          valutati  i  dati  forniti  dall'Agenzia  nazionale  per la          protezione  dell'ambiente  e quelli elaborati dall'Istituto          superiore di sanita'.              3.  Il controllo del tenore di benzene e della frazione          aromatica   nelle  benzine  e'  effettuato  dai  laboratori          chimici   delle   dogane  e  delle  imposte  indirette  sui          carburanti  prodotti  dalle raffinerie italiane e su quelli          importati.   I  laboratori  provvedono  a  classificare  le          benzine  di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene,          i  metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n.          214,  del  Ministro  per  il  coordinamento delle politiche          comunitarie,  con  le modifiche di cui al metodo UNICHIM n.          1135   (edizione maggio   1995)   e,  per  gli  idrocarburi          aromatici   totali,   il  metodo  ASTM  D  1319  fino  alla          definizione  di  apposita metodica disposta con decreto del          Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro delle          finanze.              4.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della          presente  legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano          all'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente e          alle  agenzie  regionali per la protezione dell'ambiente le          informazioni  inerenti  le  caratteristiche  delle  benzine          esitate sul mercato interno.              5.  L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente          provvede  ad  effettuare i controlli necessari a verificare          l'attendibilita'    delle   informazioni   ricevute   dalle          raffinerie  e  dai  depositi  fiscali.  Dei risultati delle          verifiche  cosi'  effettuate  l'Agenzia  nazionale  per  la          protezione  dell'ambiente  riferisce al Parlamento mediante          una relazione annuale.              6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a          quanto  stabilito nei commi 1 e 2 e' punita con la sanzione          amministrativa  da  lire  30 milioni a lire 300 milioni. In          caso di recidiva la sanzione amministrativa e' triplicata".              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del Consiglio dei Ministri".              - La  direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa          alla  qualita'  della  benzina  e del combustibile diesel e          recante   modificazione   della   direttiva  93/21/CEE  del          Consiglio  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della          Comunita' europea n. L 350/58 del 28 dicembre 1998.              -  Il  decreto  legislativo  18 aprile  1994,  n.  280,          recante:   Attuazione   della   direttiva   del   Consiglio          5 dicembre  1985,  n.  85/536/CEE  e  della direttiva della          Commissione  29 luglio  1987,  n.  87/441/CEE,  relative al          risparmio  di  greggio  mediante l'impiego di componenti di          carburanti  di  sostituzione,  e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107.
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|   |                                 Art. 2.                             Definizioni  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:    a) benzina:  gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei   motori   a  combustione  interna  e  ad  accensione  comandata, utilizzati  per  la  propulsione  di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36;    b) combustibile  diesel:  i gasoli specificati nel codice NC 2710 00  66,  utilizzati  per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive  70/220/CEE,  88/77/CEE,  97/68/CE,  77/537/CEE e 92/61/CE, nonche'  per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna e per le automotrici ferroviarie. 
                                         Note all'art. 2:              -  La direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970. Direttiva          del   Consiglio   concernente   il   ravvicinamento   delle          legislazioni  degli  Stati  membri  relative alle misure da          adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni          dei veicoli a motore e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          della  Comunita' europea 6 aprile 1970, n. L 76. Entrata in          vigore il 7 aprile 1970.              - La direttiva 88/77/CEE del 3 dicembre 1987. Direttiva          del   Consiglio   concernente   il   riavvicinamento  delle          legislazioni  degli  Stati membri relative ai provvedimenti          da  prendere  contro l'emissione di inquinanti gassosi e di          particolato  prodotti  dai  motori  ad accensione spontanea          destinati  alla propulsione di veicoli e contro l'emissione          di  inquinanti  gassosi  prodotti  dai motori ad accensione          comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio          liquefatto   destinati   alla  propulsione  di  veicoli  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea          9 febbraio 1988, n. L 36.              - La direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997. Direttiva          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente il          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri          relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di          inquinanti  gassosi  e  particolato inquinante prodotti dai          motori a combustione interna destinati all'installazione su          macchine  mobili  non stradali e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale  della  Comunita'  europea 27 febbraio 1998, n. L          59.              - La direttiva 77/537/CEE del 28 giugno 1977. Direttiva          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni          degli  Stati membri relative alle misure da adottare contro          l'inquinamento  prodotto  dai  motori diesel destinati alla          propulsione  dei  trattori  agricoli o forestali a ruote e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea          29 agosto  1977,  n.  L 220. Entrata in vigore il 29 giugno          1977.              -  La direttiva 92/61/CEE del 30 giugno 1992. Direttiva          del  Consiglio  relativa  all'omologazione  dei  veicoli  a          motore  a  due  o  a tre ruote e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale della Comunita' europea 10 agosto 1992, n. L 225.          Entrata in vigore il 16 luglio 1992.
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|   |                                 Art. 3.                               Benzina  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato I.  2.  L'immissione  sul  mercato  di  benzina  contenente  piombo  e' consentita fino al 31 dicembre 2001, purche' conforme alle specifiche fissate dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purche' il contenuto di piombo non sia superiore a 0.15 g/l.  3.  A  decorrere  dal  1 gennaio  2005, e' vietata l'immissione sul mercato  di  benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato  III,  integrate  con  successivo  decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.  4.  In deroga al comma 2, e' consentita l'immissione sul mercato di benzina  contenente  piombo  e  conforme  alle specifiche di cui allo stesso  comma  2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle   vendite   di   benzina   totali  dell'anno  precedente.  Tale quantitativo  e' destinato ad essere utilizzato da auto storiche e ad essere   distribuito  sotto  la  responsabilita'  delle  associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente  alle  procedure  di  cui  all'articolo  8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi prodotti e alla destinazione di tale benzina. 
                                         Nota all'art. 3:              - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre          1997, n. 413, e' riportato in note alle premesse.
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|   |                                 Art. 4.                         Combustibile diesel  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto e' vietata  l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II.  2.  A  decorrere  dal  1 gennaio  2005, e' vietata l'immissione sul mercato  di  combustibile  diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato  IV,  integrate  con  successivo  decreto  sulla base di specifiche direttive comunitarie.  3.  In  deroga al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  previa  autorizzazione  della  Commissione europea,  puo' essere consentita fino al 1 gennaio 2007, l'immissione sul  mercato  di  combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II.  4.  Ai  fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile diesel trasmettono  al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  al Ministero della sanita' e al Ministero  delle  finanze, entro il 31 dicembre 2002, una istanza che documenti  le gravi difficolta' ad effettuare le modifiche necessarie agli  stabilimenti  di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data  di entrata in vigore del presente decreto ed il 1 gennaio 2005, al  fine  di  assicurare  la conformita' del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.  5.   Il   Ministero  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  predetti Ministeri,  nel  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  trasmette  la richiesta  di  autorizzazione,  prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003. 
                                         Nota all'art. 4:              -  Il  testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio          1986, n. 349, e' riportato in note alle premesse.
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|   |                                 Art. 5.                         Libera circolazione  1.   L'immissione   sul   mercato  di  combustibili  conformi  alle prescrizioni  del  presente  decreto  non e' soggetta a restrizioni o divieti.  |  
|   |                                 Art. 6. Commercializzazione  di combustibili conformi a specifiche ecologiche                             piu' severe  1.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, puo'   essere  stabilito  che  in  determinate  zone  i  combustibili destinati  a  tutti  i  veicoli,  o  a  parte di essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche piu' severe  di  quelle  previste  nel  presente  decreto. Cio' al fine di tutelare  la  salute  della  popolazione  in  determinati agglomerati urbani  o  l'ambiente  in  determinate aree critiche sotto il profilo ecologico,  nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o possa  presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1, il Ministero dell'ambiente, di concerto  con  il  Ministero  della sanita', presenta preventivamente alla   Commissione   europea   una  domanda  contenente  la  relativa motivazione  che  dimostri  che  la  deroga  rispetta il principio di proporzionalita'  e non ostacola la libera circolazione delle persone e  delle  merci.  La  domanda  deve  essere  corredata dai dati sulla qualita' dell'aria ambiente relativi alla zona interessata, nonche' i probabili effetti dei provvedimenti proposti sulla qualita' dell'aria ambiente.  3.  Eventuali  osservazioni alla richiesta di deroghe presentate da altri  Stati  membri,  sono  trasmesse  alla  Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanita'. 
                                         Nota all'art. 6:              -  Il  testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio          1986, n. 349, e' riportato in note alle premesse.
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|   |                                 Art. 7.          Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi  1.  Qualora,  a  seguito  di  avvenimenti eccezionali, un mutamento improvviso  nell'approvvigionamento  di  oli  greggi  o  di  prodotti petroliferi  rendesse  difficile  per  i produttori il rispetto delle specifiche  di cui agli articoli 3 e 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto  con il Ministro della sanita' e il Ministro dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, puo'  stabilire con proprio decreto un valore limite piu' elevato per uno  o piu' componenti dei combustibili per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione europea.  |  
|   |                                 Art. 8.      Controllo della conformita' e presentazione di relazioni  1. Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui agli  articoli  3,  4,  6 e 7, si applicano i metodi analitici di cui agli allegati I e II.  2.  Per  la  determinazione del contenuto di benzene ed idrocarburi aromatici  si  applica inoltre quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413.  3.  A  partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto il  metodo  di  riferimento  indicato  all'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14 novembre  1995,  non si applica al combustibile diesel come definito all'articolo 2.  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro  della  sanita',  il  Ministro  delle  finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' stabilito, entro il  30 giugno  2001, un sistema nazionale di controllo della qualita' dei  combustibili  individuati  all'articolo  2 del presente decreto, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.  5.   Le  raffinerie  ed  i  depositi  fiscali  inviano  all'Agenzia nazionale  per  la  protezione dell'ambiente le informazioni relative alle specifiche dei combustibili esitati sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 4.  6.  A  partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il  Ministero  dell'ambiente  presenta  alla  Commissione  europea la sintesi  dei  dati  sulla qualita' dei combustibili relativi all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea.  7.  Le  competenze  in  materia  di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione  e  sintesi  dei  dati ai fini del presente decreto sono demandate  ai  soggetti  individuati  all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Roma, 23 novembre 2000                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bordon, Ministro dell'ambiente                              Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2001  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11 
                                         Note all'art. 8:              - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 4 novembre          1997, n. 413, e' riportato in note alle premesse.              - L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei          Ministri  14 novembre  1995,  recante:  "Recepimento  della          direttiva  93/12/CEE,  relativa  al  tenore  dello zolfo di          taluni  combustibili  liquidi",  pubblicata  nella Gazzetta          Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, e' il seguente:              "Art.  7  -  1.  Ai fini dei controlli sul contenuto di          zolfo  nel  gasolio, previsti dalla normativa vigente, deve          essere   adottato   come   metodo  di  riferimento  per  la          determinazione del tenore di zolfo dei gasoli il metodo ISO          8754.              2.   L'interpretazione  statistica  dei  risultati  dei          controlli   di   cui   al  precedente  comma,  deve  essere          effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1979)".              -  Il  testo dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge 4          novembre 1997, n. 413, e' riportato in note alle premesse.
                           |  
|   |                                                             Allegato I
  SPECIFICHE  ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO      E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA           ----> vedere tabella a pag. 10 della G.U. <----    (1) I  valori  indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per  la  definizione  dei  loro  valori limite, e' stata applicata la norma  ISO 4259 "Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno  interpretati  in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).    (2) Il   periodo   estivo   inizia   il  1 maggio  e  termina  il 30 settembre.    (3) Dovra' essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo  da  effettuare  le  correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995a.    (4) Quando   nel   campione  e'  presente  l'etil-ter-butil-etere (ETBE),  la  zona  aromatica  e'  determinata  a  partire dall'anello marrone  rosato  a  valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza  di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE puo' essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 3.    (5)  A  tal  fine  si applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995a senza  la  fase  facoltativa  di  depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.1.    (6)  Con  l'eccezione  della benzina normale senza piombo [numero minimo  di  ottano  motore (MON) 81 e numero minimo di ottano ricerca (RON)  91]  per  la quale il contenuto massimo di olefina deve essere del  21  % v/v. Questi limiti non precludono l'immissione sul mercato di  un'altra  benzina  senza  piombo con indici di ottano inferiori a quelli fissati nel presente allegato.    (7)  In  caso  di  controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.    (8) Valori gia' stabiliti dalla legge 4 novembre 1997, n. 413.    (9) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.  |  
|   |                                                            Allegato II
  SPECIFICHE  ECOLOGICHE  DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO E   DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE           ----> vedere tabella a pag. 11 della G.U. <----    (1)  I  valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per  la  definizione  dei  loro  valori limite, e' stata applicata la norma   ISO   4259   "Prodotti   petroliferi"   -  Determinazione  ed applicazione  di  dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per  fissare  un  valore  minimo si e' tenuto conto di una differenza minima  di 2R sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole  misurazioni  vanno  interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).    (2)  In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.    (3)  Per  idrocarburi  aromatici policiclici si intende il tenore totale  di  idrocarburi  aromatici  meno  il  tenore  di  idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.    (4)  La  norma IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici  dagli  esteri  metilici  di  acidi  grassi (FAME). Se il combustibile  diesel  contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.    (5) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998.  |  
|   |                                                           Allegato III
  SPECIFICHE  ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO      E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA           ----> vedere tabella a pag. 11 della G.U. <----    (1) I  valori  indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per  la  definizione  dei  loro  valori limite, e' stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo  zero  (R=riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno  interpretati  in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).    (2) Dovra' essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo  da  effettuare  le  correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995a.    (3) Quando   nel   campione  e'  presente  l'etil-ter-butil-etere (ETBE),  la  zona  aromatica  e'  determinata  a  partire dall'anello marrone  rosato  a  valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza  di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE puo' essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 2.    (4) A  tal  fine  si  applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995a senza  la  fase  facoltativa  di  depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.    (5) In  caso  di  controversia,  si applica la norma EN 12177 del 1998.    (6) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.  |  
|   |                                                            Allegato IV
  SPECIFICHE  ECOLOGICHE  DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO E   DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE           ----> vedere tabella a pag. 12 della G.U. <----    (1) I  valori  indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per  la  definizione  dei  loro  valori limite, e' stata applicata la norma   ISO   4259   "Prodotti   petroliferi"   -  Determinazione  ed applicazione  di  dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per  fissare  un  valore  minimo si e' tenuto conto di una differenza minima  di  2R sopra lo zero (R= riproducibilita'). I risultati delle singole  misurazioni  vanno  interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).    (2) In  caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.    (3) Per  idrocarburi  aromatici  policiclici si intende il tenore totale  di  idrocarburi  aromatici  meno  il  tenore  di  idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.    (4) La  norma  IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici  dagli  esteri  metilici  di  acidi  grassi (FAME). Se il combustibile  diesel  contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.    (5) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998.  |  
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