IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' di Verona, approvato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e modificato con decreto rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 di modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Vista la tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facolta' di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998; Visti i provvedimenti adottati dagli organi accademici dell'Ateneo relativi all'approvazione dell'aumento dei posti disponibili da tre a cinque della scuola di specializzazione in cardiochirurgia (consiglio di facolta' del 28 gennaio 1999, senato accademico allargato del 25 maggio 1999); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 luglio 1999;
Decreta: La tabella E del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita' degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato: Articolo unico Dopo l'art. 53 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e' inserita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia. Scuola di specializzazione in cardiochirurgia Art. 54. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Verona la scuola di specializzazione in cardiochirurgia ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995. La scuola risponde alle norme generali della scuola di specializzazione dell'area medica, come previsto al Capo I della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995. Art. 55. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, clinica e terapia chirurgica delle malattie cardiache e dei grossi vasi. Art. 56. La scuola rilascia il titolo di specializzazione in cardiochirurgia. Art. 57. Il corso ha la durata di cinque anni. Art. 58. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 59. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta per la valutazione della quale la commissione avra' a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio complessivo, che sara' integrato nella misura di 30 punti dalla valutazione dei seguenti titoli: a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) voto di laurea; c) voto riportato negli esami di profitto nelle materie del corso di laurea concernente la specializzazione; d) pubblicazioni ad indirizzo chirurgico ed affine. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1982. Art. 60. Sono ammessi alla scuola i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 61. La commissione per l'esame di ammissione e' nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola: essa e' presieduta dal direttore stesso o, in caso di impedimento, da un professore ordinario o straordinario da lui delegato e composta da quattro professori ordinari, straordinari o associati che facciano parte del Consiglio della scuola stessa. Art. 62. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 63. Il numero massimo degli specializzandi iscrivibili a ciascun anno e' indicato in 5 per un totale di 25 iscritti. Art. 64. La scuola di cardiochirurgia comprende cinque aree di insegnamento e di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari cosi' come indicato nella Tabella A e come di seguito specificato.
Tabella A - aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.
A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze approfondite di anatomofisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia, E10X - Biofisica medica, F01X - Statistica medica, F06A - Anatomia patologica, K06X - Bioingegneria. B - Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica, F08A - Chirurgia generale, F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A - Pediatria generale e specialistica. C - Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A - Anatomia patologica, F09X - Cardiochirurgia, F08A - Chirurgia generale. D - Area di cardiochirurgia. Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici, medici e radiogeni. Settori: F09X - Cardiochirurgia, F08A - Chirurgia generale, F08D - Chirurgia toracica, F08E - Chirurgia vascolare. E - Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F19A - Pediatria generale specialistica, F07C - Malattie dell'apparato cardio-vascolare, F08A - Chirurgia generale, F09X - Cardiochirurgia, F21X - Anestesiologia, F22B - Medicina legale. Art. 65. Lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto uno standard di addestramento professionale cosi' come indicato nella Tabella B e cosi' come di seguito specificato.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato: procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi; almeno duecentocinquanta interventi di cardiochirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno duecentocinquanta interventi di chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico di Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 66. La scuola di specializzazione in cardiochirurgia viene attivata a partire dall'anno accademico 2000/2001 sulla base dell'ordinamento didattico come gia' specificato nei precedenti articoli 64 e 65 per aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari nonche' sulla base del piano di studio stabilito dal consiglio della scuola. Il piano degli studi e' determinato dal consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella Tabella A del decreto ministeriale 11 maggio 1995. L'organizzazione del processo di addestramento professionale ivi compresa l'attivita' minima indispensabile svolta in prima persona per il conseguimento del diploma e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella Tabella B del decreto ministeriale 11 maggio 1995. Il piano dettagliato delle attivita' formative e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 67. La scuola definisce annualmente la programmazione delle attivita' e la verifica del tirocinio eseguito attenendosi all'art. 4 del decreto ministeriale 11 maggio 1995. Art. 68. L'eventuale affidamento delle funzioni formative o didattiche a strutture ed organici del Servizio sanitario nazionale cosi' come previsto dagli articoli 2 e 6 del decreto ministeriale 11 maggio 1995, potra' porre indicazione al consiglio della scuola perche' esamini l'opportunita' di modificareanche annualmente il piano degli studi di addestramento professionale e/o la programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio. Il consiglio della scuola definira' tali modifiche che verranno rese pubbliche nel manifesto annuale degli studi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Verona, 11 dicembre 2000 Il rettore: Mosele |