Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 16 gennaio 2001
Periodicita' delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive medificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), e' stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 235 del 17 settembre, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' fino a 1.000 litri, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986 con il quale si sono trasposte in forma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;
Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 a quelle previste dalle norme ADR e RID;
Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nelle sedute del 23 settembre 1999 e del 9 maggio 2000;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
Le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e le incastellature di bombole, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, come definiti al marginale 2211 dell'ADR e 211 del RID, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalita' fissate, in relazione al gas trasportato, della tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.
 
Art. 2.
Per i recipienti di cui all'art. 1, la cui verifica iniziale sia eseguita in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, le denominazioni dei gas iscritte sui recipienti stessi devono essere uniformate a quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto.
Nel caso di recipienti collaudati ai sensi delle direttive 84/525, 84/526 e 84/527, la data di riferimento sara' quella della messa in uso eseguita ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 1986.
 
Art. 3.
Per le bombole di acetilene con massa porosa non monolitica, sottoposte a verifica iniziale anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il nuovo intervallo di revisione si applichera' a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.
 
Art. 4.
Sono abrogati i decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1987 recante la 86a serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 e 16 ottobre 1998.
 
Art. 5.
Il presente decreto entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2001
p. Il Ministro: Angelini
 
Allegato
----> vedere allegato da pag. 48 a pag. 53 della G.U. <----
 
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