Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 18 dicembre 2000 |
Riconoscimento dell'acqua minerale "Fonte Pocenia", in Pocenia, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle prevenzione
Vista la domanda in data 28 luglio 1997 con la quale la societa' Tenuta San Francesco della Vigna, con sede in Pocenia (Udine), via Crosaris, 16, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Fonte Pocenia" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "Fonte Corte Paradiso" sita nel comune di Pocenia (Udine), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire con le note del 22 ottobre 1999 e dell'8 febbraio 2000; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta dell'11 ottobre 2000; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Fonte Pocenia" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria "Fonte Corte Paradiso" sita nel comune di Pocenia (Udine), al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
| Art. 2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici; e' indicata nelle diete povere di sodio". |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunita' europee. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 18 dicembre 2000 p. Il dirigente generale: Scriva |
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