Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 18 dicembre 2000
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Angelica", in Nocera Umbra.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la societa' Nocera Umbra S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Angelica" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Sorgente Angelica", sita nel comune di Nocera Umbra (Perugia);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;
Vista la determinazione del dirigente dell'Ufficio industria, energia, acque minerali e termali della regione Umbria del 19 maggio 1999, n. 3454, con la quale l'autorizzazione per l'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale "Angelica" e' stata intestata alla societa' Nocera Umbra Fonti storiche S.p.a., con sede in Nocera Umbra (Perugia), via della Stazione n. 100;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Angelica" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Sorgente Angelica", sita nel comune di Nocera Umbra (Perugia).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 18 dicembre 2000
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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