IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo; Vista la delibera del senato accademico del 28 novembre 2000; Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 2001; Vista la delibera del senato accademico del 15 gennaio 2001; Decreta: Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo di cui al decreto rettorale n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000: "Art. 11. (Norme generali riguardanti la eleggibilita' negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca. - 1. (invariato) il comma 2 viene sostituito dal seguente: 2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano gia' ricoperto, con continuita', la medesima carica per un periodo di tempo complessivamente corrispondente alla durata di due mandati interi. 3. (cassato). 4. (invariato). 5. (invariato) 6. (invariato) 7. (invariato)". "Art. 14. (Il rettore). - 1. (invariato) 2. (invariato) 3. (invariato) 4. (invariato) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. La candidatura alla carica di rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovra' precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione. Il comma 6 e' sostituito dal seguente: 6. Votano per l'elezione del rettore: a) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati; b) i rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti r.e. nei consigli di facolta', nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione; c) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta'; d) il personale tecnico amministrativo, con le seguenti modalita': 1) i rappresentanti del personale tecnico amministrativo nei consigli di facolta', nel consiglio di amministrazione e nel senato accademico, con voto diretto; 2) tutto il restante personale tecnico amministrativo con voto pesato nella misura del 5% di tutto il personale tecnico amministrativo in servizio alla data della elezione, e attribuito secondo il rapporto tra i voti validi espressi e il numero degli aventi diritto al voto". 7. (invariato). "Art. 17. (Consigli di facolta') - 1. (invariato) 2. (invariato) 3. (invariato) 4. (invariato) 5. (invariato) 6. (invariato) 7. (invariato) 8. Il consiglio di facolta' e' composto da: a) (invariato) il punto b) e' sostituito da: b) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati; il punto c) e' sostituito da: c) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e. pari al 50% della somma dei professori di cui al punto b); d) (invariato) e) (invariato) 9. (invariato) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto e' regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al consiglio di facolta', fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali". "Art. 18. (Preside di facolta') - 1. (invariato) 2. (invariato) 3. (invariato) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 4. Il preside e' eletto da tutti i componenti del consiglio di facolta'. il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Il preside e' eletto tra i professori straordinari e i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della facolta'. In prima votazione e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il preside dura in carica tre anni accademici". "Art. 19. (Consigli di corso di studio della facolta'). 1. (invariato) 2. (invariato) 3. (invariato) 4. (invariato) 5. (invariato) 6. (invariato) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 7. Il consiglio di corso di studio e' composto da: a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalita' definite dal regolamento del consiglio di corso di studio; b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso; c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento; d) i professori di ruolo ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso; e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e., afferenti al corso di studio, pari al 50% dei docenti di cui alle lettere b), c), d); f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere b), c), d), e); g) i professori a contratto ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, e del correlato regolamento interno emanato dall'Ateneo, con voto consultivo. 8. (invariato) 9. (invariato) 10. (nuovo). I componenti del consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno computati per la determinazione del numero legale. 11. (nuovo). Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto e' regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione e' estesa a tutti gli appartenenti al consiglio di corso di studio, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali. 12. (nuovo). I docenti che insegnano in piu' corsi di studio possono optare anno accademico per anno accademico di afferire ad almeno uno di detti corsi di studio". "Art. 20. (Presidente del consiglio di corso di studio). 1. (invariato) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. Il presidente del consiglio di corso di studio e' eletto tra i professori straordinari, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo componenti del consiglio e in servizio presso la facolta' cui afferisce il corso, o in caso di loro indisponibilita' tra i professori associati, di ruolo e fuori ruolo, componenti del consiglio e in servizio presso la facolta' cui afferisce il corso. In prima votazione e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive e' richiesta la maggioranza semplice. Il presidente resta in carica tre anni accademici". "Art. 31. (Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale). 1. (invariato) 2. (cassato) 3. (invariato)". "Art. 42-bis. (Nucleo di valutazione). 1. Il nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Organo di riferimento istituzionale del nucleo di valutazione e' il senato accademico. 2.1 Il nucleo operera' in posizione di piena autonomia e, tramite il suo presidente relazionera', annualmente, al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attivita' di verifica e valutazione. 2.2 Le relazioni devono essere riportate nel periodico dell'Ateneo ed esposte dal rettore in occasione della cerimonia di apertura dell'anno accademico. 3. Il nucleo di valutazione, oltre all'adempimento di formulare e trasmettere al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario la relazione, i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, provvedera' a: a) nominare, nell'ambito dei componenti, il presidente ed il vice presidente; b) disciplinare il proprio funzionamento interno e stabilire il calendario dei propri lavori; c) individuare e sottoporre all'esame ed approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Ateneo i parametri di riferimento del controllo loro affidato, tenuto conto delle indicazioni preventivamente fornite dai predetti organi. 4. Il nucleo di valutazione e' composto da nove esperti interni ed esterni all'Ateneo e specificatamente: da quattro componenti interni; da cinque componenti esterni. Di essi sei componenti dovranno essere scelti tra esperti (uno per settore) dei settori culturali di cui alla tabella A allegata, i rimanenti tre componenti dovranno essere scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, uno dei quali, in particolare, esperto di valutazione di gestione nel campo della pubblica amministrazione. 5. Non possono essere nominati membri del nucleo di valutazione docenti con incarichi di governo (rettore, pro rettore e delegati del rettore, presidi di facolta', e altri componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione sia dell'Ateneo che dell'opera universitaria, direttori di dipartimento o di istituto, presidenti dei consigli di corso di studio). 6. Il consiglio di amministrazione ed il senato accademico provvederanno ad indicare due nominativi per ogni componente di cui al precedente art. 4. La scelta dei componenti il nucleo verra' effettuata dal rettore che emanera' apposito decreto di nomina. 7. Il nucleo di valutazione dura in carica due anni. Per assicurare una continuita' faranno parte di diritto come componenti del nucleo per il successivo biennio il presidente e il vice presidente, ma non potranno ricoprire nessuna delle due cariche. Gli altri componenti non potranno essere nominati per il biennio successivo. 8. Nell'ambito delle somme appositamente stanziate in bilancio, il consiglio di amministrazione fissa l'entita' dei compensi da corrispondere ad ogni singolo componente del nucleo di valutazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni dei nuclei. 9. Per rendere operativa l'attivita' del nucleo di valutazione i suoi componenti avranno il massimo accesso ai documenti, funzionali all'esercizio di tale attivita', in possesso dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.
Tabella A
Settore 1: scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche. Settore 2: scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie. Settore 3: scienze mediche e biomediche. Settore 4: architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione. Settore 5: scienze dell'antichita', filologico letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche. Settore 6: scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali".
Capo II Aziende autonome ed enti strumentali dell'Universita'
L'art. 47 viene sostituito dal seguente: "Art. 47. (Azienda ospedaliera universitaria policlinico "Paolo Giaccone"). - 1. Ai sensi e per gli effetti dei decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ed in particolare dell'art. 2, commi 2, lettera a), e 8, all'azienda universitaria policlinico P. Giaccone succede l'azienda ospedaliera universitaria policlinico Paolo Giaccone, dotata di autonoma soggettivita' giuridica ed economico-finanziaria, ente strumentale dell'Universita' degli studi di Palermo, mediante il quale si realizzano i compiti istituzionali della facolta' di medicina e chirurgia. 2. L'attivita' dell'azienda e' determinata nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalita' e la coerenza con le attivita' di didattica e di ricerca scientifica della facolta' di medicina e chirurgia. 3. Sono organi dell'azienda: a) il direttore generale; b) il collegio sindacale; c) l'organo di indirizzo, presieduto dal preside della facolta' di medicina. 4. I rapporti tra universita' e regione siciliana verranno regolati da appositi protocolli, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 517/1999.
Disposizioni transitorie. Art. 51. (Entrata in vigore dello statuto). (cassato). Art. 52. (Elezioni e regole di incompatibilita'). (cassato). Art. 54. (Proroga dei regolamenti precedenti). (cassato). Art. 56. (Norme relative alla prima applicazione dello statuto). (cassato). Art. 57. A seguito delle variazioni dell'elettorato attivo o passivo introdotte dalle modifiche di statuto deliberate dal senato accademico nella seduta del 15 gennaio 2001, le cariche elettive interessate devono essere rinnovate entro tre mesi. In questo caso chi abbia ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi, anche se espletati per intero, e' ancora rieleggibile per un solo mandato. Palermo, 16 gennaio 2001 Il rettore: Silvestri |