| Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |  
| COMUNICATO  |  
| Regolamento   concernente  la  determinazione  delle  modalita',  dei criteri e dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi collegati ad attivita' contrattuali dell'Automobile club d'Italia. |  
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    Con  deliberazione  adottata  dal consiglio generale il 19 aprile 2000,   approvata  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Automobile club d'Italia ha  approvato  il  seguente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 del  regolamento  di  attuazione  degli  articoli  2  e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.    Il  presente  regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento  deliberato  dal  consiglio generale dell'Automobile club d'Italia,  in  data 15 aprile 1996, ed approvato dalla Presidenza del Consiglio  -  Dipartimento  del turismo, di concerto con il Ministero del  tesoro,  in  data  22 novembre  1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1997.  |  
|   |                        REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE                  DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241                       attivita' contrattuale
                                 Art. 1.                       Oggetto del regolamento    1.    Il   presente   regolamento   disciplina   i   procedimenti amministrativi  collegati alle attivita' contrattuali dell'Automobile club   d'Italia   in   conformita'   ai  principi  di  imparzialita', trasparenza,  efficacia  ed efficienza dell'azione amministrativa. Le procedure  per  la  scelta del contraente sono individuate in modo da garantire  la  concorrenza  e  la parita' di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare.                               Art. 2.                Deliberazioni in materia contrattuale    2.  All'acquisto di beni, prestazioni di servizi, forniture e per ogni  altra  attivita'  negoziale  si  provvede con lo svolgimento di procedure  ad evidenza pubblica da espletarsi secondo le modalita' ed i termini previsti dalle disposizioni in vigore previo rilascio delle prescritte autorizzazioni.                               Art. 3.                       Pubblicita' delle gare    1.  La  pubblicita' dei bandi e dei risultati delle gare, secondo le  previsioni  di  legge,  viene  garantita con la pubblicazione nel bollettino   speciale   dell'ACI  e,  ove  previsto,  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea e sugli organi di stampa. Dei bandi e dei risultati di  gara  viene  inoltre  data  notizia  a  mezzo  Internet  sul sito ufficiale dell'ACI indirizzo http://www.aci.it                               Art. 4.                             Commissioni    1.  Con  provvedimento  del  comitato esecutivo sono istituite le seguenti commissioni:      commissione scelta ditte;      commissione di aggiudicazione;      commissione di congruita'.    2.  Ciascuna commissione e' composta da un presidente, due membri titolari,  tre  supplenti  ed  un segretario. Possono far parte delle commissioni  anche  membri esterni all'ACI. Le funzioni di segretario della  commissione  in caso di assenza o di impedimento del titolare, sono   svolte   da   un   funzionario   dell'ufficio   patrimonio   e approvvigionamenti.    3.  I  componenti  delle  commissioni  restano  in  carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.    4.  1  componenti  della commissione scelta ditte non possono far parte della commissione di aggiudicazione.    5.  La  commissione  scelta ditte e' incaricata di procedere alla individuazione  delle  ditte  o  persone  da  invitare  alle  gare da espletare mediante licitazione.    6.  Le  commissione  scelta  ditte,  per lo svolgimento delle sue funzioni,  si  avvale  di  appositi  elenchi predisposti dall'ufficio patrimonio  e  approvvigionamenti che, esaminate in via preventiva le domande  di  partecipazione  alle  gare  pervenute  a  seguito  della pubblicazione  degli appositi bandi di gara, verifica che siano state ricevute   nei   termini   previsti   e  che  siano  corredate  dalla documentazione  richiesta  dalle vigenti disposizioni normative e dai bandi  di  gara.  In  caso  di tardiva presentazione della domanda di partecipazione o di mancanza della documentazione richiesta l'ufficio patrimonio  e  approvvigionamenti  formula una proposta motivata alla competente  commissione scelta ditte per l'adozione dei provvedimenti di esclusione delle ditte.    7.  La  commissione  di  aggiudicazione,  nel luogo, nel giorno e nell'ora  stabiliti  dall'avviso  d'asta  o  dalla  lettera d'invito, procede  all'apertura  dei  plichi  contenenti  le  offerte  ed  alla conseguente  aggiudicazione.  A  dette operazioni possono assistere i rappresentanti delle ditte concorrenti.    8.   La   formale   comunicazione   dell'avvenuta  aggiudicazione deliberata  dalla commissione viene curata dal dirigente dell'ufficio patrimonio e approvvigionamenti.    9.  La  commissione di congruita' di cui all'art. 61, comma 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  696/1979, esprime un parere  di  congruita'  economica sul canone, sul prezzo di acquisto, sul  valore  della permuta, nonche' sul prezzo di vendita di immobili ad  amministrazioni  dello  Stato e agli Enti territoriali sulla base dei  necessari  elementi  tecnici,  funzionali ed economici trasmessi dalla Direzione centrale servizi amministrativi.    10.  Quando  si  procede con la forma dell'appalto-concorso o del concorso   di   progettazione,   l'organo   che   delibera  autorizza l'esperimento  delle  citate  procedure e, ove lo ritenga necessario, provvede  alla  nomina  di una commissione composta da un presidente, due  membri  ed  un  segretario.  Il  presidente  e'  nominato  tra i dipendenti dell'ACI; membri della commissione possono essere nominati soggetti  non  appartenenti  all'ACI  che,  per  la loro preparazione scientifica o per l'attivita' professionale svolta, siano in grado di valutare con competenza particolare le offerte presentate.                               Art. 5.                        Stipula del contratto    1.  I  contratti  sono  stipulati,  in  forma pubblica o privata, secondo  le  disposizioni  di  legge  ed  anche  mediante  scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.    2.  Il  dirigente della Direzione centrale servizi amministrativi sottoscrive  i  contratti  di pertinenza delle strutture centrali. Lo stesso   dirigente  puo'  rilasciare  apposita  delega  al  dirigente l'ufficio  patrimonio  e  approvvigionamenti per la sottoscrizione di contratti  determinati per importo ed oggetto. I dirigenti gli uffici provinciali  sottoscrivono i contratti curati localmente ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'ACI.    3.  L'ufficio  patrimonio e approvvigionamenti cura la tenuta del repertorio  e  gli  adempimenti  di  legge  concernenti  i  contratti stipulati  centralmente.  Gli uffici provinciali curano la tenuta del repertorio  e  gli  adempimenti  di  legge  concernenti  i  contratti stipulati localmente.                               Art. 6. Lavori, provviste e servizi in economia Interventi per la sicurezza e      la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro    1.  Possono  essere  eseguiti in economia, nei limiti fissati per ciascun  oggetto,  rispettivamente per gli uffici periferici e per la sede  centrale, i lavori, provviste o servizi in economia deliberati, con apposito provvedimento, dai competenti organi dell'ACI.    2.  I dirigenti gli uffici periferici sono delegati, con apposito provvedimento  del  segretario  generale dell'ACI, a provvedere per i lavori e le provviste che si rendono necessari ai sensi della vigente normativa  che  disciplina  la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.                               Art. 7. Contratti immobiliari: locazioni passive ed attive. Acquisti, vendita                        e permuta di immobili    1.   La   Direzione   centrale  servizi  amministrativi  cura  il procedimento di stipula dei contratti immobiliari.    2. Per l'acquisto, la vendita, la permuta e le locazioni attive e passive  di  immobili  la  Direzione centrale servizi amministrativi, anche  sulla  base  delle richieste inoltrate dalle direzioni e dagli uffici  interessati, formula una proposta motivata per l'adozione del provvedimento    finale   da   parte   dei   competenti   organi   di amministrazione.    3.   A  tal  riguardo  la  predetta  Direzione  centrale  servizi amministrativi  -  ufficio  patrimonio  e  approvvigionamenti  - puo' avvalersi  per  tutti  gli  aspetti commerciali e per quelli relativi all'idoneita'  tecnico  funzionale,  nonche'  per  lo svolgimento dei necessari  adempimenti, della societa' PROGEI S.p.a. sulla base della convenzione  vigente  che  regolamenta  i  rapporti  con l'ACI e puo' richiedere,  per  gli  aspetti  funzionali, il parere delle strutture interessate.    4.  Per  le  ricerche  di  mercato  la Direzione centrale servizi amministrativi  -  ufficio  patrimonio  e  approvvigionamenti  - puo' inoltre   avvalersi  dei  dirigenti  gli  uffici  provinciali  e  dei responsabili  delle  delegazioni  di  assistenza automobilistica alla frontiera.                               Art. 9. Responsabili  dei procedimenti amministrativi collegati all'attivita'                            contrattuale    1.   In   assenza   di   specifica   attribuzione  l'incarico  di responsabile  dei procedimenti amministrativi collegati all'attivita' contrattuale  e'  ricoperto  dal  Direttore  centrale della direzione centrale servizi amministrativi.    2.  Per  ogni procedimento amministrativo collegato all'attivita' contrattuale  curata  presso  gli  uffici  provinciali  dell'Ente  e' responsabile   il   dirigente   dell'ufficio   provinciale.   Per   i procedimenti amministrativi aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi  in materia di sistemi informativi automatizzati, ai sensi di quanto  stabilito  dal  decreto legislativo n. 39/1993, e dal decreto del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  n.  452/1997,  il responsabile  e'  il  dirigente  centrale della direzione dei sistemi informativi e servizi.                              Art. 10.                       Tempi dei procedimenti    1. I tempi di svolgimento dei diversi procedimenti amministrativi con  i  relativi  riferimenti  normativi sono indicati nell'appendice allegata al presente regolamento.  |  
|   |                                Appendice
  Procedimento: procedure aperte (asta pubblica)    ufficio   interessato   al  procedimento:  ufficio  patrimonio  e approvvigionamenti;    durata:  giorni  centoventi (sotto la soglia comunitaria); giorni centottanta (sopra la soglia comunitaria);    decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento:  procedure  ristrette  (licitazione  privata  e appalto concorso)    ufficio   interessato   al  procedimento:  ufficio  patrimonio  e approvvigionamenti;    durata:  giorni  centocinquanta  (licitazione  privata  sotto  la soglia  comunitaria);  giorni  centottanta (appalto concorso sotto la soglia   comunitaria);   giorni  duecentoquaranta  (sopra  la  soglia comunitaria);    decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento: procedure ristrette accelerate    ufficio   interessato   al  procedimento:  ufficio  patrimonio  e approvvigionamenti;    durata: giorni centottanta;    decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento: concorso di progettazione    ufficio   interessato   al  procedimento:  ufficio  patrimonio  e approvvigionamenti;    durata : giorni duecentottanta;    decorrenza : dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento : procedure negoziate (trattativa privata)    ufficio   interessato   al  procedimento:  ufficio  patrimonio  e approvvigionamenti;    durata:  giorni  centoventi (sotto la soglia comunitaria); giorni duecentoquaranta (sopra la soglia comunitaria);    decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento: procedure negoziate accelerate    ufficio   interessato   al  procedimento:  ufficio  patrimonio  e approvvigionamenti;    durata: giorni centottanta;    decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara. Procedimento: contratti immobiliari    ufficio   interessato   al  procedimento:  ufficio  patrimonio  e approvvigionamenti;    durata: giorni duecentodieci;    decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara.  |  
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