Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

Premesso che:
la legge 29 marzo 1999, n. 78, all'art. 1, comma 3-bis, prevede che "l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenze, continua ad avvalersi, in conformita' agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato all'art. 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ...";
in data 2 luglio 1998 e' stato stipulato un accordo di collaborazione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle comunicazioni, accordo prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999, con efficacia al 30 giugno 1999 e confermato con proroghe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999 e n. 24 del 1 febbraio 2000;
l'accordo richiamato e' in vigenza ai sensi della citata legge fino al completamento dell'organico dell'Autorita' previsto all'art. 1, comma 17, della legge istitutiva ed e' operante nell'ambito delle attuali possibilita' del Ministero delle comunicazioni in termini di risorse organizzative, umane e finanziarie;
ravvisata l'esigenza di adeguare aspetti disciplinati dall'accordo in vigenza, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1999, n. 59;
tra il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore onorevole Salvatore Cardinale, e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorita';
Si conviene quanto segue:
Art. 1.
Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
L'Autorita', nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di propria competenza, puo' richiedere, secondo la procedura indicata al successivo art. 4, la collaborazione del Ministero in relazione a procedimenti connessi all'esercizio delle seguenti attivita':
a) attuazione delle procedure per il rilascio e le variazioni delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali concernenti reti e servizi pubblici di telecomunicazioni, nonche' per il pagamento dei relativi contributi;
b) assegnazione delle frequenze agli operatori licenziatari, sulla base del piano di ripartizione elaborato dal Ministero;
c) assegnazione delle risorse di numerazione agli operatori licenziatari, sulla base del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni adottato dall'Autorita';
d) vigilanza sul rispetto delle condizioni di offerta dei servizi di comunicazione praticate dagli operatori licenziatari e autorizzati, a livello locale;
e) vigilanza sulla conformita' alle disposizioni vigenti dell'offerta e distribuzione di servizi, prodotti e contenuti pubblicitari, a livello locale;
f) vigilanza sul rispetto delle condizioni di offerta del servizio universale e dei suoi contenuti, sul territorio;
g) accertamenti attinenti procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni vigenti.
 
Art. 3.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie, diverse da quelle di cui al precedente art. 2, e di procedimenti comunque connessi all'esercizio delle funzioni alla stessa assegnate o trasferite in attuazione della legge 14 novembre 1996, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e della ulteriore normativa emanata in materia, puo' richiedere la collaborazione del Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilita' delle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero medesimo e compatibilmente con l'espletamento da parte dello stesso Ministero degli adempimenti inerenti alle competenze istituzionali, ferma restando, all'Autorita', la competenza e la responsabilita' dei processi decisionali e dei conseguenti provvedimenti, anche nei confronti dei terzi.
 
Art. 4.
1. L'Autorita' formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attivita' da espletare (raccolta dei dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonche' ad ogni altra attivita' ritenuta utile.
2. Il Ministero, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne da' comunicazione al presidente dell'Autorita', direttamente ovvero delegando a tali fini il segretario generale.
3. L'Autorita' definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalita' attuative per la migliore trattazione dei procedimenti dandone, a tale fine, se del caso, notizia od informazione, anche sintetica, o per estratto, mediante pubblicazione.
4. Per l'attuazione dei precedenti commi, il segretario generale del Ministero delle comunicazioni ed il segretario degli organi collegiali dell'Autorita', anche in accordo con le rispettive strutture organizzative centrali e periferiche interessate, sottopongono al Ministro ed al Presidente, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella Gazzetta Ufficiale, i procedimenti relativi alle attivita' indicate al precedente art. 2, per i quali e' richiesta la collaborazione del Ministero, nonche' direttive di attuazione concernenti le modalita' da porre in essere al fine di rispondere agli obiettivi di programmazione dell'impiego delle risorse umane e finanziarie, di riorganizzazione delle attivita' operative e di rendicontazione della collaborazione svolta, anche in funzione del disposto di cui al successivo art. 6.
 
Art. 5.
1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore, e collabora funzionalmente con l'Autorita' ai fini di quanto previsto dal precedente art. 4.
2. Il personale del Ministero, se necessario, puo' essere inviato in missione presso gli uffici dell'Autorita' o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.
 
Art. 6.
1. Il Ministero trasmette all'Autorita', relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l'espletamento delle attivita' richieste dall'Autorita' sulla base dei decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995 ed eventuali integrazioni e modificazioni.
2. L'Autorita', verificata la regolarita' della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede al versamento della somma dovuta all'entrata in bilancio dello Stato.
 
Art. 7.
Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.
 
Art. 8.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella Gazzetta Ufficiale vengono regolate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, le funzioni gia' esercitate in supplenza dal Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge n. 249/1997.
 
Art. 9.
Entro dodici mesi dalla firma del presente atto, che rimane vigente fino a tale termine, vengono definiti le modalita' ed i relativi strumenti per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e per l'espletamento delle attivita' di cui al precedente art. 2.
 
Art. 10.
Le controversie in materia di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Roma, 18 gennaio 2001
Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale
Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Cheli
 
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