Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 31 ottobre 2000
Determinazione delle procedure per l'erogazione ai Centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attivita' svolta nell'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;
Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;
Visti i decreti del Ministero delle finanze 17 gennaio 2000 e 14 marzo 2000 con i quali sono stati rispettivamente approvati il modello di dichiarazione 730/2000 e le relative specifiche tecniche;
Visto l'art. 16, comma 1, lettera L), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'amministrazione finanziaria;
Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1.
1. I compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, nella misura di L. 25.000 per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 e di L. 50.000 per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 in forma congiunta elaborata e trasmessa, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo.
2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti a presentazione di documentata fattura e comunque non anteriormente alla ricezione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.
 
Art. 2.
1. I Centri di assistenza fiscale presentano, successivamente alla scadenza del termine stabilito per l'invio telematico, al Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, direzione centrale per gli affari amministrativi la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.
2. La predetta direzione centrale, a seguito della elaborazione dei file contenenti le dichiarazioni dei redditi modello 730/2000 degli assistiti e le scelte effettuate dagli stessi, predispone un'attestazione, per ogni singolo centro, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali e' riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1.
3. Sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unita' previsionale di base 4.1.2.4 "Centri di assistenza fiscale" - cap. 3570 - di pertinenza del centro di responsabilita' entrate dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 2000 e sulle corrispondenti unita' previsionali di base per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale alla predetta direzione centrale per gli affari amministrativi.
4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730/2000, ricevuti dall'amministrazione finanziaria per via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso e' tenuto, dietro richiesta dell'amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.
 
Art. 3.
1. Se al termine del periodo previsto per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2000, non tutti i file trasmessi dal centro di assistenza fiscale risultano conformi alle specifiche tecniche previste dal decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, il compenso di cui all'art. 1 e' corrisposto limitatamente alle dichiarazioni contenute nei file ricevuti dall'amministrazione finanziaria. Allorche' detti file non conformi saranno ricevuti dall'amministrazione finanziaria verra' corrisposto il compenso spettante per le dichiarazioni in essi contenute.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2000
Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 270
 
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