Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 23 gennaio 2001
Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.

IL DIRETTORE
della direzione centrale dell'imposizione
indiretta sulla produzione e sui consumi

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui GPL utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che ha disposto che la suddetta sostituzione abbia efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;
Visto l'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze;
Visto il predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, con il quale, in applicazione dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'art. 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sia attivata dal 1 gennaio 2001 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;

A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
Ambito e modalita' di applicazione del beneficio
1. La presente determinazione attiene alle modalita' d'applicazione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti (GPL), utilizzati come combustibili per riscaldamento, alle fattispecie cui e' stato esteso il suddetto beneficio dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La riduzione di prezzo e' praticata ai consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed e' fatta risultare nella relativa fattura. Il beneficio inizia ad applicarsi a decorrere dalle date previste dai commi da 2 a 4, con le modalita' in essi stabilite, fatto salvo il recupero degli importi afferenti il periodo pregresso, di cui all'art. 2.
2. La riduzione di prezzo sui GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi ubicati nelle zone geografiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, e quella sui GPL confezionati in bombole utilizzati nella regione Sardegna e nelle isole minori e' praticata a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, secondo le modalita' previste dall'art. 1, commi da 2 a 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le seguenti differenze:
a) non si rende necessaria la presentazione di alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte dei consumatori finali di GPL, nelle due suddette modalita' di fornitura, della regione Sardegna e delle isole minori;
b) gli esercenti la minuta vendita di GPL in bombole operanti nella regione Sardegna e nelle isole minori sono equiparati, ai soli fini del presente comma ma ferma restando la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che il prodotto non sara' commercializzato al di fuori dei suddetti territori, ai consumatori finali; essi, pertanto, ricevono dai loro fornitori, anche se ubicati al di fuori di tali territori, il prodotto a prezzo scontato dell'ammontare del beneficio e trasferiscono tale sconto ai loro clienti. Presentano, inoltre, al competente ufficio tecnico di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, denuncia, in duplice esemplare, delle giacenze detenute alla data suddetta, con richiesta di accredito dell'importo del beneficio afferente a tali giacenze, da esitare esclusivamente nel territorio della regione Sardegna e delle isole minori. Oltre alla giacenza, espressa riportando, per ogni capacita' delle bombole, in chilogrammi, il loro numero, nella denuncia viene anche indicata la capacita' massima di stoccaggio di GPL autorizzata. Un esemplare della denuncia, restituita dall'ufficio tecnico di finanza munita dell'attestazione dell'importo dell'accredito spettante, viene consegnata dall'esercente la minuta vendita al proprio fornitore, a scomputo sui corrispettivi di successive forniture, e vale, per quest'ultimo, ai fini della fruizione dell'accredito, come una fornitura effettuata nel giorno in cui gli e' stato consegnato il suddetto esemplare. Nelle ipotesi disciplinate dalla presente lettera, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo agli importi minimi dei rimborsi.
3. L'estensione alle frazioni di comune, ubicate al di fuori del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dove ha sede la casa comunale e ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, della riduzione del prezzo dei combustibili beneficianti dell'agevolazione ha effetto a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente determinazione oppure dal giorno, se successivo, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo ai sensi dell'art. 2, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica. Qualora il provvedimento abbia avuto per oggetto frazioni comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, il sindaco, prima della data in cui l'agevolazione comincia ad avere effetto, provvede a pubblicizzare adeguatamente che l'agevolazione non compete alle suddette frazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e a darne, contestualmente, comunicazione al Ministero delle finanze ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalita' di applicazione del beneficio sono quelle previste, per il gasolio e per i GPL distribuiti attraverso reti canalizzate, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999 e, per i GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi, dal comma 2 del presente articolo.
4. Una frazione di comune si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti cui e' allacciata. L'estensione della riduzione del prezzo dei combustibili beneficianti dell'agevolazione alle frazioni di comune della zona climatica E, riconosciute non metanizzate con delibere di consiglio comunicate al Ministero delle finanze ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, appartenenti a comuni metanizzati della suddetta zona climatica E e situate al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ha effetto, comunque non prima del quindicesimo giorno dalla predetta data, a decorrere dal giorno in cui il sindaco ha comunicato ai sopracitati Ministeri che le delibere non riguardano frazioni aventi requisiti diversi da quelli previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000 e dall'art. 27, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Qualora, invece, le delibere abbiano avuto per oggetto anche frazioni comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, perche' abbiano efficacia relativamente alle frazioni, diverse dalle precedenti, eventualmente menzionate nelle delibere medesime, la predetta comunicazione del sindaco deve contenere l'attestazione di aver pubblicizzato adeguatamente che l'agevolazione non compete alle frazioni non rispondenti ai requisiti richiesti della normativa sopracitata. Per le delibere comunicate dopo la data di entrata in vigore della presente determinazione, il beneficio inizia ad applicarsi dal giorno di effettuazione della comunicazione e, comunque, non prima del quindicesimo giorno successivo alla suddetta data di entrata in vigore; anche in questo caso resta ferma l'incombenza del sindaco di pubblicizzare tempestivamente eventuali erronee identificazioni delle frazioni da ammettere all'agevolazione. Analoga pubblicizzazione compete al sindaco per eventuali delibere erroneamente adottate da comuni non appartenenti alla zona climatica E, le cui frazioni, anche se ricadenti nella zona climatica E, non sono ammesse al beneficio a norma dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000. Le delibere possono riguardare anche frazioni di comune attualmente metanizzate, con riferimento all'eventuale periodo intercorrente fra il 16 gennaio 1999 e la data di avvenuta metanizzazione. Le modalita' di applicazione del beneficio sono quelle previste dal comma 3.
5. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da presentarsi dai consumatori finali per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conformi all'allegato 1 e riportano espressamente l'indicazione che le frazioni dove sono ubicati gli impianti termici non sono comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale.
 
Art. 2.
Rimborsi relativi al periodo pregresso
1. Per il rimborso dell'importo del beneficio relativo alle forniture effettuate dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo, in cui e' sorto il diritto all'agevolazione fino al giorno in cui ha avuto inizio l'applicazione della riduzione di prezzo, secondo le previsioni dell'art. 1 della presente determinazione, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999. Il termine per la presentazione, da parte dei fornitori, delle istanze di accredito e' fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Le suddette istanze si riferiscono solo a cessioni per le quali risulti emessa fattura e sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nei casi previsti, e riportano i quantitativi complessivamente ceduti, suddividendoli in funzione degli importi unitari del beneficio spettante, che ammontano a L. 200 per litro di gasolio ed a L. 258 per chilogrammo di GPL, per il periodo antecedente al 3 ottobre 2000, ed a L. 250 per litro di gasolio ed a L. 308 per chilogrammo di GPL, per il periodo successivo, fino al 30 giugno 2001. Il beneficio e' trasferito ai consumatori finali entro novanta giorni dalla data d'accredito al fornitore, mediante conguagli sui corrispettivi delle prime forniture successive al suddetto accredito; in mancanza, il trasferimento e' effettuato, entro cento giorni dalla suddetta data di accredito, con i normali mezzi di pagamento.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente determinazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2001 Il direttore: Guaiana
 
Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 2 decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403)

Localita' e data
Il sottoscritto ..............................................;
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) abitante a ........................................................;
(comune, via e numero civico) utilizzatore oppure: rapprentante legale o negoziale dell'utilizzatore .................; ...................................................................;
(nome, cognome e indirizzo dell'utilizzatore) dell'impianto termico sito in .....................................;
(comune, frazione, via e numero civico) dichiara che il gasolio (oppure: il GPL) che intende ritirare dalla ditta ...................................................................;
(denominazione e indirizzo)

a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche, verra' impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento. Qualsiasi diversa destinazione sara' preventivamente comunicata al predetto fornitore. Dichiara, inoltre, che la frazione presso cui e' ubicato l'impianto termico non e' compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e che:
a) fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed e' stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera comunale n. ....... del .....................; oppure:
b) e' stata inserita nella zona climatica F con provvedimento del
sindaco n. ....... del ..................., divenuto operativo dal .............;

In fede
 
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