Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2001 (vai al sommario) |
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 17 gennaio 2001, n. 1 |
Reg. CE 2461/99 e successive modifiche - Rese rappresentative di semi di colza coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione per uso non alimentare - Camp. 2001/2002. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie Uff. cereali Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla C.I.A. Alla Copagri Alla Assitol
Con riferimento al Reg. 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2001/2002 per i contratti di semi di colza coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati al consumo umano od animale. Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed elaborati, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, i dati della resa effettiva dalla campagna 2000/ 2001, ricavata dalle dichiaraioni di raccolta e di consegna con la resa media ponderata, per superficie coltivata, delle campagne precedenti, dal 1993/1994 al 2000/2001, ricavata dalle dichiarazioni di consegna. I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee dove sono intervenute variazioni, sono i seguenti: 1) la resa confermata, se lo scarto tra la resa A.I.M.A. 2000/2001 e la resa media ponderata, e' risultata compresa tra - 0,05 e + 0,05 tons./Ha; 2) per le provincie in cui le rese 2000/2001 sono state basse rispetto al dato di tabella A.I.M.A., sono stati scorporati i contratti con lettera di variazione per causa di forza maggiore; 3) analisi di conseguenza tra i dati all'interno di zone omogenee della stessa provincia, e di zone omogenee di stessa fascia altimetrica confinanti. Tale analisi di congruita' e' stata impiegata, al fine di evitare l'inserimento in tabella di dati non allineati e poco significativi e/o variazioni non supportate da un numero suffeiciente di dati. Si precisa inoltre che, per le zone dove non e' stato possibile reperire dati significativi, la resa fissata e' pari a 1 ton/ha. Nel caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadano su due o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti. Si precisa che i contratti, inziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e, del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullita'. In merito ai contratti iniziali si ricorda, inoltre, che devono essere compilati in base a quanto disposto dal Reg. CE 827/2000 e comunicato con nota A.I.M.A. n. 1375 dell'11 ottobre 2000, allegandone, unitamente alla domanda P.A.C., un copia che riporti le firme del primo trasformatore/acquirente collettore + produttore. Roma, 17 gennaio 2001
Il direttore area organismo pagatore Migliorini |
| ----> vedere tabelle da pag. 62 a pag. 64 della G.U. <---- |
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