Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 16 gennaio 2001
Periodicita' delle verifiche e revisioni delle cisterne fisse (veicoli-cisterna e vagoni-cisterna), cisterne smontabili, veicolibatteria e vagoni-batteria, destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada;
Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), e' stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 235 del 17 settembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' superiore a 1.000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative;
Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930, a quelle previste dalle norme ADR e RID;
Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 23 settembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Le cisterne fisse (veicoli-cisterna e vagoni-cisterna), le cisterne smontabili, gli elementi dei veicoli-batteria e vagoni-batteria di capacita' superiore a 1.000 litri - come definite al marginale 10 014 dell'ADR ed al marginale 2.3.5 dell'appendice XI del RID - utilizzati per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalita' fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.
 
Art. 2.
Alle bombole, ai tubi, ai fusti a pressione e alle incastellature di bombole, che sono elementi di un veicolo-batteria o di un vagone-batteria, si applicano le revisioni periodiche previste per gli elementi singoli.
 
Art. 3.
I nuovi intervalli di revisione previsti dal presente decreto si applicano a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000; a tal fine le scadenze riportate sui modelli MC 452 perdono di validita'.
 
Art. 4.
1. Le cisterne fisse o smontabili devono essere sottoposte a revisioni periodiche ad intervalli di tempo non superiori a quelli indicati nella tabella allegata.
2. I periodi variano a secondo che la revisione sia effettuata per le cisterne destinate al trasporto stradale (ADR) o a quello ferroviario (RID), come riportato nelle rispettive colonne della tabella sopra menzionata.
 
Art. 5.
Le cisterne fisse o smontabili devono inoltre essere sottoposte ad una prova di tenuta e di buon funzionamento di tutti gli equipaggiamenti ad intervalli di tempo non superiori a tre anni per quelle idonee al trasporto stradale (ADR) o quattro anni per quelle idonee al trasporto ferroviario (RID), salvo quanto indicato alle note (4) e (7) della tabella allegata.
 
Art. 6.
Sono abrogati i decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1987 recante la 30a serie di norme integrative al decreto ministeriale 22 luglio 1930 e 16 ottobre 1998.
 
Art. 7.
1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2001
p. Il Ministro: Angelini
 
Allegato
----> vedere allegato da pag. 50 a pag. 55 della G.U. <----
 
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