Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 11 gennaio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE .sp, Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle universita';
Visto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare gli articoli 9 e 11;
Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato, ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 16 della legge 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria e successive modificazioni;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il verbale del 7 marzo 2000, con il quale il senato accademico integrato, ai sensi dell'art. 7.4 dello statuto d'autonomia di questa Universita', ha proposto la modifica dell'art. 2.11 relativo al nucleo di valutazione;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2000, con il quale sono stati formulati rilievi di legittimita' sulla proposta di modifica dello statuto d'autonomia di questa Universita';
Visto il verbale dell'11 ottobre 2000, con il quale il senato accademico integrato ha recepito i rilievi formulati dal ministero;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 3290 del 5 dicembre 2000, con la quale e' stata approvata la proposta di modifica dell'art. 2.11 - Nucleo di valutazione;
Decreta:
Lo statuto d'autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' cosi' modificato:
Art. 2.11
Il nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' un organo tecnico interno all'universita' di natura collegiale e carattere paritetico, il quale, anche attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti verifica:
a) l'efficienza, l'economicita', il corretto utilizzo delle pubbliche risorse, il buon andamento dell'efficacia dell'azione gestionale svolta dalle sue strutture amministrative dell'ateneo;
b) l'efficienza, l'efficacia e la congruita' della didattica in esso impartita rispetto alle finalita' culturali e professionali corrispondenti ai diversi livelli e titoli di studio, nonche' la qualita' e la quantita' degli interventi di sostegno al diritto allo studio posti in essere nell'universita';
c) la qualita' e il grado di produttivita' delle ricerche scientifiche svolte in essa o da essa promosse.
Nell'esercitare tali competenze il nucleo di valutazione di ateneo si colloca in posizione di raccordo tra gli organi di vertice e gli apparati di gestione dell'universita'. Dal punto di vista funzionale la sua attivita' ha carattere di accertamento direzionale e si inserisce tra la pianificazione strategica e l'esame dei risultati.
2. Il nucleo di valutazione d'ateneo e' nominato dal rettore ed e' composto da n. 6 membri di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della valutazione;
a) un membro e' designato dal rettore;
b) i membri restanti sono designati dal senato accademico che indica, tra gli altri, uno di essi in una terna proposta dal consiglio degli studenti dell'Universita' della Calabria composta da esterni all'ateneo ed esperti nel campo della valutazione.
3. Non puo' essere nominato membro del nucleo di valutazione d'Ateneo chi abbia riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbia in corso procedimenti penali per questi crimini.
L'appartenenza al nucleo di valutazione d'ateneo non si concilia con l'appartenenza a nessuno degli organi centrali di governo dell'Universita' della Calabria di cui all'art. 2, comma 1 dello Statuto, ne' e' compatibile con le funzioni di prorettore, di direttore amministrativo, di membro del comitato di coordinamento e programmazione, della commissione per l'ammissione, l'iscrizione, l'informazione e il sostegno degli studenti, del colleggio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti in essa esercitate.
Non possono, inoltre, far parte del nucleo di valutazione d'ateneo i docenti dell'Universita' della Calabria che in essa ricoprano cariche connesse con l'organizzazione della didattica, quale quella di presidente o di presidente vicario del consiglio di corso di laurea o di diploma, o di membro della commissione didattica d'ateneo.
I membri del nucleo di valutazione d'Ateneo di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo non possono essere dipendenti dell'Universita' della Calabria, ne', per tutta la durata del mandato, stipulare contratti d'insegnamento in essa, ne' avere a nessun titolo rapporti di collaborazione scientifica o di gestione nell'ambito di comuni iniziative ed attivita', o consulenza con alcun organismo o struttura dell'Universita' stessa o appartenere a istituzioni, organismi e imprese ad essa consociati.
4. Le delibere del nucleo di valutazione sono assunte all'unanimita' o a maggioranza. A parita' di voti, prevale quello del presidente.
5. Il nucleo di valutazione di ateneo resta in carica per un triennio dalla nomina pettorale. I suoi membri non possono essere nominati piu' di due volte consecutive.
6. Il membro del nucleo di valutazione d'ateneo che perda la qualifica per la quale e' stato nominato o che nel corso del mandato riporti condanne penali per i reati di cui al comma 3 del presente articolo, o sia indagato per i medesimi crimini, o che incorra in uno degli altri casi di incompatibilita' previsti dal predetto comma, decade immediatamente dall'appartenenza all'organo.
Nel caso di dimissioni, di decesso o di sopraggiunta incompatibilita' ai sensi del precedente capoverso da parte dei membri del nucleo di valutazione d'ateneo, il rettore procede a nuova nomina se trattasi di membro dell'organismo di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo o, se trattasi di membro di cui alla lettera b) del medesimo comma, informa immediatamente il senato accademico il quale procede a nuova designazione entro quindici giorni dalla notifica rettorale.
Nelle more il nucleo di valutazione d'Ateneo non interrompe il suo funzionamento.
Il membro subentrante resta in carica per il tempo restante del mandato del membro al quale subentra e puo' essere nominato consecutivamente soltanto per il triennio successivo.
7. Entro quindici giorni dalla nomina, il nucleo di valutazione d'Ateneo si riunisce, su convocazione del rettore, per eleggere il presidente e il segretario.
Il Presidente e' eletto a maggioranza qualificata tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo e' esterno all'Universita' della Calabria, in caso contrario e' eletto a maggioranza qualificata tra i membri di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Il segretario e' eletto a maggioranza tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo e' esterno all'Universita' della Calabria. In caso contrario e' eletto a maggioranza tra i membri di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Il Presidente e il segretario restano in carica per l'intero triennio e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni, di decesso o d'impedimento permanente del presidente o del segretario a svolgere le loro funzioni, il nucleo di valutazione d'ateneo procede a nuova elezione.
Il Presidente e il segretario ai quali almeno tre membri del nucleo di valutazione d'ateneo abbiano formalmente espresso fiducia, debbono dimettersi e l'organo procede a nuova elezione.
Il Presidente e il segretario a qualunque titolo subentranti restano in carica per il tempo restante del mandato di coloro ai quali subentrano.
8. Il Presidente del nucleo di valutazione d'ateneo nomina tra gli altri membri di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo un vice-presidente, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporaneo impedimento o di assenza,
Il vice-presidente e' nominato tra tutti gli altri componenti se il membro di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo e' esterno all'Universita' della Calabria o, in caso contrario tra i componenti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
9. Entro quattro mesi dall'entrata in carica, il nucleo di valutazione d'ateneo redige a maggioranza qualificata il regolamento interno dell'organo e lo invia al rettore che entro trenta giorni, esaminatane la formale conformita' al dettato dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1999, n. 370 e al presente articolo dello statuto, lo promulga con apposito decreto o lo rinvia al nucleo.
Il rettore invia il promulgato regolamento interno del nucleo di valutazione d'ateneo al Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica e lo notifica a tutti gli organi dell'Universita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.1.
Il regolamento interno del nucleo di valutazione d'ateneo puo' essere modificato su proposta di almeno due membri dell'organo.
Le modifiche sono approvate a maggioranza qualificata dei componenti l'organo e sono inviate al rettore che entro trenta giorni le promulga o le rinvia al nucleo.
10. Il nucleo di valutazione d'ateneo ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni inerenti agli ambiti in cui esercita le funzioni di verifica, e le strutture amministrative, didattiche e scientifiche dell'Universita' cui ne faccia richiesta hanno l'obbligo di predisporli tempestivamente.
11. Gli atti dei nuclei di valutazione d'ateneo sono pubblici e gli organi accademici ne assicurano la diffusione.
12. La mancata trasmissione al Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica da parte del nucleo di valutazione della relazione, dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comporta eo ipso il decadimento dell'organo, nei confronti dei cui membri, singolarmente e in solido, il rettore dell'Universita' della Calabria puo' adire le vie legali per il risarcimento del danno subito dall'ateneo.
13. Il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente una indennita' di funzione per i componenti del nucleo di valutazione d'ateneo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'ateneo.
Arcavacata, 11 gennaio 2001
Il rettore: Latorre
 
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