IL VICE COMMISSARIO in funzione di commissario delegato
(Art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225 - ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 - ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000)
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997; Vista l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il presidente ha nominato il sottoscritto assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998; Vista l'ordinanza 18 febbraio 1999, n. D/564 con la quale il vice commissario ha approvato le disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del piano degli interventi di cui sopra; Tenuto conto in particolare dell'art. 2.1, comma 7, delle disposizioni operative approvate con la succitata ordinanza n. D/564/99 con il quale si prevede che per interventi di particolare complessita' tecnica o inerenti ad opere che rivestano rilevante interesse artistico, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, studi e ricerche e collaudo, possono essere ammessi al finanziamento anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento; Preso atto della nota del dirigente del genio civile di Arezzo, agli atti degli uffici del commissario, con la quale si esprime nulla osta alla richiesta della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro di ammissione degli oneri relativi alle spese tecniche nella misura del 20% anziche' del 15%, relativamente ai seguenti interventi: Anghiari - Chiesa di S. Maria Assunta a Micciano; Anghiari - Chiesa di Sant'Agostino; Badia Tedalda - Chiesa di San Tommaso localita' Montebotolino; Caprese Michelangelo - Chiesa di S. Martino a Tifi; Sansepolcro - Ex orfanatrofio femminile Schian-teschi; Sansepolcro - Chiesa di San Francesco; Sestino - Chiesa di S. Pancrazio; Ordina: 1. Si dispone l'ammissione degli oneri relativi alle spese tecniche nella misura del 20% anziche' del 15%, relativamente ai seguenti interventi: Anghiari - Chiesa di S. Maria Assunta a Micciano; Anghiari - Chiesa di Sant'Agostino; Badia Tedalda - Chiesa di San Tommaso localita' Montebotolino; Caprese Michelangelo - Chiesa di S. Martino a Tifi; Sansepolcro - Ex orfanatrofio femminile Schian-teschi; Sansepolcro - Chiesa di San Francesco; Sestino - Chiesa di S. Pancrazio. 2. La presente ordinanza e' comunicata alla diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, alla provincia di Arezzo, alla comunita' montana della Valtiberina, agli uffici regionali interessati e al Dipartimento della protezione civile. 3. La presente ordinanza e' pubblicata nel Bollettino della regione Toscana. Firenze, 20 novembre 2000 Il vice commissario: Franci |