IL DIRETTORE REGIONALE della Lombardia
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici finanziari; Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai Direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Considerato che l'art. 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento; Vista la nota con la quale il direttore dell'Ufficio delle entrate di Sondrio ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici finanziari (imposte dirette, registro, IVA, sezione staccata) di Sondrio i giorni 18, 19 e 20 dicembre 2000, a seguito delle operazioni relative al trasloco presso l'istituendo ufficio delle entrate; Decreta: E' accertato il mancato funzionamento degli uffici finanziari (imposte dirette, registro, IVA, sezione staccata) di Sondrio i giorni 18, 19 e 20 dicembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 10 gennaio 2001 Il direttore regionale: Orsi |