| Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 345 |  
| Testo  del  decreto-legge  24  novembre  2000,  n.  345  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000), coordinato con  la  legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale - alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in tema di fondazioni liricosinfoniche". |  
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Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia delle disposizioni  di  convesione  che  di  quelle richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.    Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2001, si procedera' alla ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle relative note.                               Art. 1.                           Trasformazione
    1.  Gli  enti  autonomi  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche assimilate,  gia'  disciplinati  dal titolo II, della legge 14 agosto 1967,  n.  800,  sono  trasformati  in  fondazione ed acquisiscono la personalita'  giuridica  di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.  2.  La  fondazione  subentra  nei  diritti,  negli  obblighi  e nei rapporti  attivi  e  passivi  dell'ente,  in  essere  alla data della trasformazione.  Essa  e'  disciplinata, per quanto non espressamente previsto  dal  presente  decreto,  dal  decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.  367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.  3.  La  fondazione  e'  dotata  di  uno statuto che ne specifica le finalita',  con  riferimento  a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del  decreto  legislativo,  in  quanto  compatibili.  (( Essa puo' )) continuare  ad  avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.  |  
|   |                                 Art. 2.                             O r g a n i
    1.   In  attesa  della  partecipazione  di  soggetti  privati  alle fondazioni  ai  sensi  e  nei  limiti  del  decreto  legislativo,  il consiglio  di  amministrazione delle medesime e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, opera con la nomina della maggioranza  dei  suoi componenti ed e' composto dal presidente della  fondazione,  individuato  ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi' individuati:    a) un  componente,  designato  dal  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali;    b) un  componente,  designato  dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;    c) due  componenti,  designati  dal  sindaco  del  comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera  ((  m)  )),  del  ((  testo  unico  approvato con )) decreto legislativo  18 agosto  2000,  n.  267.  Fino  al conseguimento della partecipazione  di  soggetti privati, il consiglio di amministrazione della   fondazione  conseguente  alla  trasformazione  dell'Accademia nazionale  di  Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati secondo  quanto  gia' previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.  2.  Lo  statuto  e'  eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione  di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale  partecipazione,  unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti  privati  che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si  applica  l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo  decreto  legislativo,  si  intendono riferiti alla predetta deliberazione.  3.  Nell'articolo 10,  comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo  sostituito  dal  seguente:  "Lo statuto prevede altresi' che possono  nominare  un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente    i    soggetti   privati   che,   come   singoli   o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre  anni  successivi  al  loro  ingresso nella fondazione un apporto annuo  non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali  per  la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con  riferimento  all'anno  in  cui  avviene  il  loro ingresso nella fondazione.".  4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente  decreto,  che  non  hanno  conseguito  la partecipazione di soggetti  privati,  secondo  le  modalita'  ed  i limiti previsti dal decreto  legislativo, (( entro il 31 luglio 2003, )) ovvero hanno una partecipazione  inferiore  al  12 per cento dei finanziamenti statali per  la gestione della propria attivita', il contributo erogato dallo Stato  non  puo'  subire  variazioni  in  aumento  fino all'esercizio successivo  a  quello  durante  il  quale  le  condizioni predette si realizzano. ((  Resta  fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del  decreto  del  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239. ))  |  
|   |                                 Art. 3.                  Disposizioni in tema di personale
    1. Soppresso.  2.  Al  personale artistico dipendente dagli enti gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni  di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come  modificato  dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  fermo  restando  quanto previsto dall' (( articolo 1, terzo comma,  ))  numero  27),  e dall'art. 4 del testo unico approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' soggetto  all'obbligo  assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie  professionali  il  personale  artistico (( legato da un rapporto  di collaborazione coordinata e continuativa o )) dipendente dai  soggetti  di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria  attivita', anche se non in modo continuativo, purche' non in via  eccezionale  o  occasionale,  in  ambienti  in  cui  si svolgono attivita'  per  le  quali  trova applicazione l'articolo 1 del citato testo  unico.  I  premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998  restano  salvi  e  conservano  la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.  4.  Le  disposizioni  del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del   decreto-legge   28 marzo   1997,   n.   79,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n. 140, continuano ad applicarsi  anche  in  favore  delle  fondazioni  di  cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.  5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:    a) nel  comma  1  dell'articolo 24  le parole: "agli enti lirici" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alle  fondazioni derivanti dalla trasformazione  degli  enti  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);";    b) nel  comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione"  sono  sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al  momento  della  loro  partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione  dei  soggetti  di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle  seguenti:  "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto   che   approva  la  trasformazione"  sono  sostituite  dalle seguenti: "del predetto decreto".  6.  Nel  comma  ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54,  dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti:  ",e  dal  decreto  legislativo  29 giugno  1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,".  |  
|   |                                 Art. 4.                         Disposizioni finali
    1.   I   componenti   del   consiglio  di  amministrazione  di  cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto    della    approvazione    della   deliberazione   di   cui all'articolo 2,  comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a  seguito  dell'ingresso  dei  soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.  2.  Per  lo  svolgimento  dei  corsi  di  perfezionamento  di studi superiori  musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui  numero  e  modalita'  di  svolgimento  e la determinazione delle discipline    sono   disposti   con   delibera   del   consiglio   di amministrazione,    approvata    con    decreto   del   ((   Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica )) di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, possono essere  utilizzati  come docenti anche musicisti italiani e stranieri di  riconosciuta  levatura  artistica,  senza oneri aggiuntivi per lo Stato.  |  
|   |                                 Art. 5.                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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