Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 8 gennaio 2001
Ripetibilita' delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante la disciplina delle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, in esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;
Visto il secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, il quale stabilisce che le spese per il pagamento dei compensi per la notifica sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante norme per la notifica degli atti a mezzo posta e per le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, ed in particolare l'art. 14, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in cui, si dispone che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente puo' avvenire, da parte degli uffici finanziari, direttamente a mezzo della posta;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, in cui, tra l'altro:
al comma 4, si dispone che gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
al comma 5, si prevede che la disposizione recata dal precedente comma 4, si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformita' alle singole leggi di imposta;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, in cui, tra l'altro:
al comma 1, si dispone, con decorrenza dal 1o agosto 1991, l'aumento a lire 3000 del compenso previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione effettuata dai messi dell'amministrazione finanziaria;
al comma 4, si prevede che le spese per i compensi di cui al precedente comma 1, le spese postali sostenute in applicazione della legge n. 890 del 1982, nonche' quelle relative all'applicazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti d'imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, datato 14 marzo 2000, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono state determinate le somme spettanti ai comuni per la notifica di atti della pubblica amministrazione, fissate in lire 10.000 per ciascun atto, oltre le spese di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Ritenuta l'opportunita' di emanare il decreto previsto sia dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 249 del 1976, sia dal comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 202 del 1991, al fine di uniformare il comportamento degli uffici per quanto riguarda le modalita' di recupero delle spese di notifica, determinando, altresi' in misura forfettaria, il costo da ripetere al destinatario a seconda delle modalita' di invio dell'atto notificato;
Decreta:
Art. 1.
Ripetibilita' delle spese di notifica
1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalita' di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
 
Art. 2.
Costo della notifica
1. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146.
 
Art. 3.
Esclusioni
1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione e' tenuta su richiesta.
2. E' esclusa, altresi', la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
 
Art. 4.
Effetti delle presenti disposizioni
1. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2001
Il Ministro: Del Turco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone