Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 30 novembre 2000, n. 431
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relative alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 220, recante regolamento emanato in attuazione della direttiva 93/121/CEE di modifica della direttiva 91/494/CEE;
Vista la direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;
Ritenuto di procedere all'attuazione della indicata direttiva 1999/89/CE ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale con decreto del Ministro interessato viene data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 luglio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. 100.1/1952-G/6096 del 10 novembre 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
A) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) dal momento della deposizione delle uova, hanno soggiornato sul territorio della Comunita' o sono stati importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587";
2) la lettera f) e' soppressa;
B) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
"Articolo 14-bis.
1. Le carni fresche di volatili da cortile non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12, possono essere importate solo in presenza di disposizioni autorizzative della Commissione europea e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate a riguardo";
C) l'allegato e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 novembre 2000
Il Ministro: Veronesi

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 12



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall'ammmistrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari".
- Il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge
16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente:
"1. Con decreto dei Ministri interessati sara' data
attuazione alle direttive che saranno emanate dalla
Comunita' europea per le parti in cui modifichino modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre
direttive della Comunita' europea gia' recepite
nell'ordinamento nazionale".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558,
modificato dal decreto del Ministro della sanita' 29 aprile
1998, n. 220, a seguito delle ulteriori modifiche apportate
dal presente regolamento, e' il seguente:
"1. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari,
le carni fresche devono essere state ottenute da volatili
da cortile che:
a) dal momento della deposizione delle uova, hanno
soggiornato sul territorio della Comunita' o sono stati
importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui
al capo III del decreto del Presidente della Repubblica
3 marzo 1993, n. 587;
b) provengono da una azienda:
1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria
relative ad una malattia dai volatili da cortile;
2) non situata in una zona soggetta, per motivi di
polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono
controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente
alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di
una malattia alla quale i volatili sono sensibili;
c) durante il trasporto al macello non sono venuti a
contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o
dalla malattia di Newcastle ed il trasporto non e' avvenuto
attraverso una zona dichiarata infetta dalle suddette
malattie, salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di
comunicazione stradale o ferroviaria;
d) che sono stati macellati in macelli in cui non e'
constatato al momento della macellazione, nessun caso di
influenza aviaria o di malattia di Newcastle; le carni
fresche sospette di contaminazione nel macello, nel
laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il
trasporto sono escluse da scambi;
e) sono contrassegnati conformemente a quanto
disposto negli articoli 4 e 5;
f) lettera soppressa".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone