| Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000 |  
| Differimento  della  decorrenza delle norme contenute nella direttiva per   le  separazioni  contabile  e  amministrativa  per  i  soggetti giuridici  che  operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi  di  pubblicazione  e  comunicazione  ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99. (Deliberazione n. 246/00). |  
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            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 28 dicembre 2000,  Premesso che:    ai   sensi   dell'art.   15,   comma   1,   della   deliberazione dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito: Autorita')  11 maggio  1999,  n.  61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99),   recante   direttiva   per   la   separazione   contabile  e amministrativa  per  i  soggetti  giuridici  che  operano nel settore dell'energia   elettrica  e  relativi  obblighi  di  pubblicazione  e comunicazione, il soggetto giuridico e' tenuto all'applicazione delle norme  in  essa  contenute a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000;    ai  sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in seguito   a   motivata   richiesta,  l'Autorita'  puo'  differire  la decorrenza delle norme contenute nella direttiva;    l'Autorita'  con  deliberazione  3 agosto  2000,  n.  145/00  (di seguito delibera n. 145/00 dell'Autorita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  213  del  12 settembre 2000, ha disposto  per  alcuni  soggetti  che  ne  avevano  fatto richiesta il differimento  della  decorrenza delle norme contenute nella direttiva per   le  separazioni  contabile  e  amministrativa  per  i  soggetti giuridici  che  operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi  di  pubblicazione  e  comunicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99;    l'Azienda  speciale  multiservizi  Terni,  la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Societa'  per  imprese  pubbliche e private in Ischia e Capri Napoli, Eni  S.p.a.  per  conto  di: Eni S.p.a., EniChem S.p.a., Agip Petroli S.p.a.,  Sieco  S.p.a.  ed Ambiente S.p.a., ai sensi del sopra citato art.  15,  comma  2,  successivamente  alla  deliberazione  n. 145/00 dell'Autorita'   hanno  presentato  richiesta  all'Autorita'  per  il differimento   all'esercizio   2001   della  decorrenza  delle  norme contenute    nella    direttiva   sulla   separazione   contabile   e amministrativa  per  i  soggetti  giuridici  che  operano nel settore dell'energia elettrica;    Dalmine Energie S.r.l. ha presentato richiesta alla Autorita' per il   differimento   fino   al   30 giugno   2002,  data  di  chiusura dell'esercizio  sociale,  come stabilito con delibera assembleare del 12  giugno  2000,  dei termini della decorrenza delle norme contenute nella  direttiva  sulla  separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;  Premesso inoltre che:    i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 determinano lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;    l'art.  15,  comma  4,  della  deliberazione  n. 61/99 prevede la revoca  a  far  data  dal  1o gennaio  2000  dei  decreti  di  cui al precedente alinea;  Visti:    la legge 14 novembre 1995, n. 481;    la   deliberazione   n.   61/99,  recante  la  direttiva  per  le separazioni  contabile  e amministrative per i soggetti giuridici che operano  nel  settore  dell'energia  elettrica e relativi obblighi di pubblicazione  e comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  - n. 164 del 15 luglio 1999, e in particolare l'art. 15, comma 2;    la  legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma 11, secondo cui le societa' commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica  devono  redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/1958,  sottoposti a societa' di revisione per trasmetterli, entro trenta  giorni  dall'approvazione,  alle  regioni  nel cui territorio insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i successivi  novanta  giorni,  li  inviano,  corredati  da una propria relazione,    al    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  ai  fini  dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191;    i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro  dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1o aprile 1997 (di  seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997), che determinano  lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli  enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;  Considerato che:    le  richieste  presentate  dai  soggetti giuridici individuati in premessa   sono  state  motivate  essenzialmente  da  difficolta'  di adeguamento dei sistemi informativi;    lo  schema  tipo  di  bilancio  previsto dai decreti del Ministro dell'industria  11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto minimo  di  informazioni di dettaglio relative alle singole attivita' del settore elettrico;    la   revoca  dei  suddetti  decreti,  nel  caso  di  differimento dell'applicazione  di  quanto  previsto dalla deliberazione n. 61/99, crea  una  situazione  di  carenza  informativa relativamente ai dati disaggregati  di  contabilita' dei soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;  Ritenuto  opportuno,  sulla  base  delle  motivazioni  fornite  dai soggetti  giuridici  a  supporto  delle  istanze  di cui in premessa, l'accoglimento  delle  istanze  stesse, ancorche' siano state inviate con un certo ritardo;  Ritenuto  opportuno  mantenere  un contenuto minimo di informazioni disaggregate  per  attivita'  del  settore  elettrico  e  ritenuto di individuare  questo  contenuto minimo nelle disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997;  Ritenuto   opportuno   altresi'   stabilire   un   termine  per  la presentazione di ulteriori richieste di differimento;                              Delibera:                               Art. 1. Differimento   della   decorrenza   delle   norme   contenute   nella deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas                      11 maggio 1999, n. 61/99.  1.1 L'Azienda  speciale  multiservizi Terni, la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Societa'  per  imprese  pubbliche e private in Ischia e Capri Napoli, Eni  S.p.a.,  EniChem  S.p.a.,  Agip  Petroli  S.p.a.,  Sieco S.p.a., Ambiente S.p.a. e Dalmine Energie S.r.l. sono tenuti all'applicazione delle   norme   contenute   nella  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99 a partire dalla redazione  del  bilancio relativo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2000.  |  
|   |                                 Art. 2.                  Disposizioni transitorie e finali  2.1  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  15, comma 4, della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 11 maggio  1999,  n.  61/99,  i  soggetti  giuridici  individuati  al precedente   articolo,  nel  periodo  per  il  quale  ha  effetto  il differimento degli obblighi stabiliti dalla medesima deliberazione in materia  di  separazione  contabile  e  amministrativa,  redigono  il proprio  bilancio  secondo  lo  schema  tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997.  2.2  Ulteriori  richieste  di  differimento degli obblighi ai sensi dell'art. 15, comma 2 della delibera n. 61/99 devono essere inoltrate all'Autorita' entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.  2.3   La   presente  deliberazione  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.    Milano, 28 dicembre 2000                                                 Il presidente: Ranci  |  
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