Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000 |
Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99. (Deliberazione n. 246/00). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 dicembre 2000, Premesso che: ai sensi dell'art. 15, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99), recante direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, il soggetto giuridico e' tenuto all'applicazione delle norme in essa contenute a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000; ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in seguito a motivata richiesta, l'Autorita' puo' differire la decorrenza delle norme contenute nella direttiva; l'Autorita' con deliberazione 3 agosto 2000, n. 145/00 (di seguito delibera n. 145/00 dell'Autorita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000, ha disposto per alcuni soggetti che ne avevano fatto richiesta il differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99; l'Azienda speciale multiservizi Terni, la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Societa' per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri Napoli, Eni S.p.a. per conto di: Eni S.p.a., EniChem S.p.a., Agip Petroli S.p.a., Sieco S.p.a. ed Ambiente S.p.a., ai sensi del sopra citato art. 15, comma 2, successivamente alla deliberazione n. 145/00 dell'Autorita' hanno presentato richiesta all'Autorita' per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica; Dalmine Energie S.r.l. ha presentato richiesta alla Autorita' per il differimento fino al 30 giugno 2002, data di chiusura dell'esercizio sociale, come stabilito con delibera assembleare del 12 giugno 2000, dei termini della decorrenza delle norme contenute nella direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica; Premesso inoltre che: i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 determinano lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica; l'art. 15, comma 4, della deliberazione n. 61/99 prevede la revoca a far data dal 1o gennaio 2000 dei decreti di cui al precedente alinea; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la deliberazione n. 61/99, recante la direttiva per le separazioni contabile e amministrative per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999, e in particolare l'art. 15, comma 2; la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma 11, secondo cui le societa' commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n. 191/1958, sottoposti a societa' di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i successivi novanta giorni, li inviano, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191; i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1o aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997), che determinano lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica; Considerato che: le richieste presentate dai soggetti giuridici individuati in premessa sono state motivate essenzialmente da difficolta' di adeguamento dei sistemi informativi; lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto minimo di informazioni di dettaglio relative alle singole attivita' del settore elettrico; la revoca dei suddetti decreti, nel caso di differimento dell'applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 61/99, crea una situazione di carenza informativa relativamente ai dati disaggregati di contabilita' dei soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica; Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni fornite dai soggetti giuridici a supporto delle istanze di cui in premessa, l'accoglimento delle istanze stesse, ancorche' siano state inviate con un certo ritardo; Ritenuto opportuno mantenere un contenuto minimo di informazioni disaggregate per attivita' del settore elettrico e ritenuto di individuare questo contenuto minimo nelle disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997; Ritenuto opportuno altresi' stabilire un termine per la presentazione di ulteriori richieste di differimento; Delibera: Art. 1. Differimento della decorrenza delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99. 1.1 L'Azienda speciale multiservizi Terni, la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Societa' per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri Napoli, Eni S.p.a., EniChem S.p.a., Agip Petroli S.p.a., Sieco S.p.a., Ambiente S.p.a. e Dalmine Energie S.r.l. sono tenuti all'applicazione delle norme contenute nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99 a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2000. |
| Art. 2. Disposizioni transitorie e finali 2.1 In deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, i soggetti giuridici individuati al precedente articolo, nel periodo per il quale ha effetto il differimento degli obblighi stabiliti dalla medesima deliberazione in materia di separazione contabile e amministrativa, redigono il proprio bilancio secondo lo schema tipo di bilancio previsto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997. 2.2 Ulteriori richieste di differimento degli obblighi ai sensi dell'art. 15, comma 2 della delibera n. 61/99 devono essere inoltrate all'Autorita' entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. 2.3 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 28 dicembre 2000 Il presidente: Ranci |
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