| Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 19 gennaio 2001 |  
| Modificazione   al   decreto   del   29  dicembre  2000  concernente: "Determinazione  del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1o  gennaio-30  giugno  2001,  ai  mutui stipulati, nell'ambito degli interventi  di  ristrutturazione  ed  ammodernamento  del  patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999". |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                   del Dipartimento delle entrate
    Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma poliennale  di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per  l'importo  complessivo  di  lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di  mutuo,  il  cui  onere  di  ammortamento  e' assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  sono  autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa  ammissibile  risultante  dal  progetto,  con la B.E.I., con la Cassa  depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo  abilitati  secondo  modalita' e procedure da stabilirsi con decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della sanita';  Visto  l'art.  4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui contratti per l'edilizia  sanitaria  ai  sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988,  nei  limiti  di  lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;  Visto   l'art.   3   del  decreto  5 dicembre  1991,  e  successive modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni di  mutuo  regolate  a  tasso  variabile,  di  cui  alle  leggi sopra menzionate,   la   misura   massima  del  tasso  di  interesse  annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del  rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti  ad  imposta,  comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal   Comitato  di  gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;  Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per  eccesso  o  per  difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;  Visto  il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;  Vista  la  comunicazione  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 relativa al tasso di interesse massimo da applicare ai  mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire;  Considerato  che  nel  periodo 31 dicembre 1998 - 28 marzo 1999 non risulta  stipulato alcun mutuo con il sistema bancario ai sensi delle leggi sopra citate;  Vista  la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo  al  rendimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2000;  Visto  il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'EURIBOR 365/360 a tre mesi e riferito al mese di novembre 2000;  Visto  il  decreto  del 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale e' stato determinato il  tasso  di  interesse  da  applicarsi  alle  operazioni  di  mutuo effettuate  nell'ambito  degli  interventi  suddetti,  per il periodo 1o gennaio - 30 giugno 2001;  Visto   che   i   parametri   suddetti,   da   utilizzarsi  per  la determinazione  del  tasso  di riferimento per le operazioni previste dall'art.  20  della  legge  n.  67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:    rendimento  effettivo  medio  lordo  del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,446%;    media   mensile   aritmetica   semplice   dei  tassi  giornalieri dell'EURIBOR: 5,163%;  Ritenuti validi i dati sopra indicati;  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice dei  tassi  giornalieri  dell'EURIBOR  va  aggiunta una maggiorazione dello 0,75;  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;                              Decreta:  A  modifica  di  quanto  stabilito dal decreto del 29 dicembre 2000 richiamato  in premessa, il costo della provvista da utilizzare per i mutui,  previsti  dall'art.  20  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art.  4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a  tasso  variabile  e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, e' pari al 5,70%.  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura massima  del  tasso  di  interesse  annuo  posticipato per il periodo 1o gennaio - 30 giugno 2001 e' pari al 6,50%.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 19 gennaio 2001                                      p. Il direttore generale: Zodda  |  
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