Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 30 dicembre 2000 |
Determinazione per l'anno 2001 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2001 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilita' a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali; Ritenuto, altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita' concessi alle categorie di cui sopra; Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari; Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1o gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT; Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovra' farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di comunicazione nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile di frequenza; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1o marzo 1991 l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera a); della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da piu' minorazioni di percepire un'indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508; Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001); Vista la nota del 6 dicembre 2000 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 2001; Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria e' risultata pari a 2,08 e che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e' pari a 2,10; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 2000 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2000 in misura pari a 2,4 da 1o gennaio 2001, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14; Vista la legge n. 96 del 7 aprile 1997; Visto l'art. 67, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Decreta: Art. 1. Per l'anno 2001 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue: L. 24.078.410 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti; L. 7.067.450 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili; L. 11.576.150 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. |
| Art. 2. Per l'anno 2001 gli importi mensili delle indennita' specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate: indennita' di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti, L. 1.179.660; indennita' di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali, L. 817.330; indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti, L. 334.100; speciale indennita' da erogare ai ciechi ventesimisti, L. 94.780. |
| Art. 3. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo: la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 444.910 dal 1o gennaio 2001; la pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche' ai ciechi civili ventesimisti, L. 411.420 dal 1o gennaio 2001; l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 305.270 dal 1o gennaio 2001. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con eta' pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a L. 100.000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo stesso. |
| Art. 5. Ai sensi ed in conformita' all'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai ciechi civili d'eta' pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, e' corrisposta, a decorrere dal 1o gennaio 2001, una maggiorazione di L. 25.000 mensili per i titolari di eta' inferiore a 75 anni e di L. 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a 75 anni, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici indicati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. |
| Art. 6. Ai sensi ed in conformita' all'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti di eta' inferiore a 65 anni, titolari di pensione o di assegno di invalidita', e' concessa, a decorrere dal 1o gennaio 2001, una maggiorazione di L. 20.000 mensili, per tredici mensilita', a condizione che non possiedano ne' redditi propri di importo pari o superiore a L. 8.835.450 ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a L. 18.441.150. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2000 Il Ministro: Bianco |
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