IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 33, comma 1, con cui si dispone che il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526"; Considerato che le disposizioni contenute nel decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260, in parte modificato quelle contenute nel citato art. 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460; Considerato che l'art. 3 del citato decreto legislativo dispone che "per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni"; Tenuto conto che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' gia' stato individuato, con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali n. 2141 del 6 agosto 1998, quale organismo ministeriale competente all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni nella legge 4 novembre 1987, n. 460; Decreta: Articolo unico Per quanto indicato nelle premesse l'Ispettorato centrale repressione frodi e' individuato quale struttura del Ministero cui e' demandata la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |