Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1 |
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1. Modifiche all'articolo 56 della Costituzione 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero". 2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L'art. 56 della Costituzione come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compuito i venticinque anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.".
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| Art. 2. Modifiche all'articolo 57 della Costituzione 1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero". 2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero". 3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,".
Note all'art. 2: - L'art. 57 della Costituzione come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.".
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| Art. 3. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalita' di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresi', le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4979): Presentato dall'on. Tremaglia Mirko il 10 giugno 1998. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 1998, con parere della commissione III. Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17 febbraio 1999; il 23 marzo 1999; il 7, 27 aprile 1999; il 27 maggio 1999; il 2 e 30 giugno 1999. Relazione scritta presentata il 16 settembre 1999 (atto n. 4979/A - relatore on. Cerulli Irelli). Esaminato in aula il 18, 22, 23 febbraio 1999; il 4 febbraio 2000 ed approvato il 7 marzo 2000 in un testo unificato con atto n. 5187 (on. Pisanu ed altri) e atto n. 5733 (on. Pezzoni ed altri) (prima deliberazione). Senato della Repubblica (atto n. 4518): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 2000 con parere della commissione 3a. Esaminato dalla 1a commissione il 29, 30 marzo 2000. Esaminato in aula il 27 giugno 2000 ed approvato, con modificazioni, il 28 giugno 2000 (prima deliberazione). Camera dei deputati (atto n. 4979/B): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2000. Esaminato dalla I commissione il 4 luglio 2000. Esaminato in aula il 10 luglio 2000 ed approvato il 12 luglio 2000 (prima deliberazione). Senato della Repubblica (atto n. 4518/B): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 luglio 2000. Esaminato dalla 1a commissione il 3 ottobre 2000. Esaminato in aula il 4 ottobre 2000 ed approvato il 5 ottobre 2000 (seconda deliberazione). Camera dei deputati (atto n. 4979/D): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 ottobre 2000. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 10 ottobre 2000. Esaminato in aula il 16 ottobre 2000 ed approvato il 18 ottobre 2000 (seconda deliberazione).
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 48 della Costituzione e' il seguente: "Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'. Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e' dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tal fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita' civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge".
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