Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 20 novembre 2000, n. 429
Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
Visti gli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
Visti i decreti ministeriali n. 357 e n. 520 in data, rispettivamente, 18 settembre 1998 e 8 novembre 1999, con i quali, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per gli anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, e' stato disciplinato, in maniera transitoria, lo svolgimento della terza prova scritta;
Considerato che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e sulla base dei riscontri effettuati nei primi due anni di attuazione transitoria del nuovo modello di esame, occorre stabilire in maniera definitiva le caratteristiche formali generali della terza prova scritta e la relativa articolazione;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n. 9745U/L L.P. 1653 del 2 novembre 2000);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita'
1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, e' intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacita' acquisite dal candidato, nonche' le capacita' di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore):
"Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame
di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La
prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza
della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la libera espressione della personale creativita'; la
seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede
verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare,
verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste
nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a
quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di
problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo
di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da
consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza
di una lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova
scritta sono inviati dal Ministero della pubblica
istruzione; il testo della terza prova scritta e'
predisposto dalla commissione d'esame con modalita'
predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta
sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione
nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza
prova scritta, nonche' le modalita' con le quali la
commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime
due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento
delle medesime.
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro
didattico dell'ultimo anno di corso.
4. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di
insegnamento.
5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle
lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art.
38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta
, e' accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre
prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in
lingua italiana e una in lingua francese a scelta del
candidato.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti per il credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per
la valutazione delle prove scritte e di 35 per la
valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far
valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il
punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di
60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della
commissione d'esame almeno due giorni prima della data
fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
restando il punteggio massimo di 100, la commissione
d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un
credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono
disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n.
104.
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per
cause specificamente individuata sono previste una sessione
suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari
modalita' di svolgimento degli stessi".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre
1997, n. 425):
"Art. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame
di Stato comprende tre prove scritte aventi le
caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio
volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacita'
acquisite dal candidato. La lingua d'esame e' la lingua
ufficiale di insegnamento.
2. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la
padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la libera espressione della personale creativita'; essa
consiste nella produzione di uno scritto scelto dal
candidato tra piu' proposte di varie tipologie, ivi
comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente
dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di
cui all'art. 5, comma 1.
3. La seconda prova scritta e' intesa ad accertare le
conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una
delle materie caratterizzanti il corso di studio per le
quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle
sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di
scegliere tra piu' proposte.
4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e'
intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le
capacita' del candidato di utilizzare ed integrare
conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo
anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta,
grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi
pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le
predette modalita' di svolgimento della prova possono
essere adottate cumulativamente o alternativamente. La
prova e' strutturata in modo da consentire anche
l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se
comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della
lingua, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite
e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed
approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso
si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo
anno di corso.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque
punti per la valutazione delle prove scritte e di
trentacinque per la valutazione del colloquio. I
quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte
sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove.A ciascuna
delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti
non puo' essere attribuito un punteggio inferiore,
rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato puo' far
valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per
superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio
minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte
e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo
dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due
giorni prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del colloquio.
7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la
commissione d'esame puo' motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e
un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a
70 punti".
"Art. 5 (Modalita' di invio, formazione e svolgimento
delle prove d'esame). - 1. I testi relativi alla prima e
alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della
pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi
o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi
massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei
testi puo' provvedersi in via telematica, previa adozione
degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La
materia oggetto della seconda prova scritta e' individuata
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro
la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
2. Le caratteristiche formali generali della terza
prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova
e' predisposto dalla commissione di esame. La relativa
formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e
didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine,
i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la
commissione di esame un apposito documento che esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del
percorso formativo, nonche' i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso e'
immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed e'
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia
interesse puo' estrarne copia.
3. La commissione entro il giorno successivo a quello
di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente
la struttura della terza prova scritta in coerenza con
quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La
mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta
prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel
predetto documento, predispone collegialmente il testo
della terza prova scritta tenendo conto delle proposte
avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle
singole proposte e per la predisposizione collegiale della
prova, la commissione puo' avvalersi dell'archivio
nazionale permanente di cui all'art. 14.
4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che
attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via
sperimentale, e' integrato con le relazioni dei docenti dei
gruppi in cui eventualmente si e' scomposta la classe o dei
decreti che hanno guidato corsi destinati agli alunni
provenienti da piu' classi.
5. Le scuole che abbiano conseguito personalita'
giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalita' di
predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio
regolamento.
6. Qualora i testi relativi alle prime due prove
scritte non giungano tempestivamente, il presidente della
commissione esaminatrice ne informa il Ministero della
pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi
richiesti. In caso di particolari difficolta' o disguidi,
ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per
l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a
formulare i testi delle prime due prove di esame con le
modalita' stabilite col decreto di cui al comma 1.
7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la
presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche
in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo
conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti
proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli
argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di
un testo, di un documento, di un progetto o di altra
indicazione di cui il candidato individua le componenti
culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve
essere assicurata la possibilita' di discutere gli
elaborati relativi alle prove scritte.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle
correzioni delle prove scritte e all'espletamento del
colloquio operando per aree disciplinari definite dal
Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto,
ferma restando la responsabilita' collegiale delle
commissioni.
9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la
formulazione di una proposta di punteggio relativa alle
prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti
piu' di due punteggi, e non sia stata raggiunta la
maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del
presidente a partire dal punteggio piu' alto, a scendere.
Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza,
il presidente attribuisce al candidato il punteggio
risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel
verbale. Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte
dei singoli componenti".
"Art. 14 (Osservatorio). - 1. E' istituito, presso il
Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale
con il compito di monitorare, verificare e valutare
l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e di costituire un supporto permanente per le
commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione
della terza prova scritta anche realizzando, in
collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione
della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale
permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.
2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami
di Stato, i presidenti delle commissioni di esame
predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita
relazione sulla base di criteri predefiniti
dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede
all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi
contenuti nelle relazioni".
- Il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357,
reca: "Regolamento recante le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo
ordinamento".
- Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 520,
reca: "Regolamento recante le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima per l'anno scolastico 1999-2000".
- Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"1. Con propri decreti da adottarsi secondo la
procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4 della legge
23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica
istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione
delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il
Ministro della pubblica istruzione determina annualmente,
con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli
scrutini ed esami stessi".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 2.
Tipologie e caratteristiche formali generali della prova
1. La prova, predisposta dalle commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, puo' comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:
a) trattazione sintetica di argomenti significativi anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta puo' essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande;
b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o piu' materie, possono essere articolati in una o piu' domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a);
c) quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite piu' risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso;
d) problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno;
e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, puo' coinvolgere piu' materie ed e' presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica;
f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalita' rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, puo' essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.
2. Nei licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacita' di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, puo' essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificita' dei piani di studio la trattazione e' integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
3. Negli istituti d'arte e' richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacita' di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato e' integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Scelta delle tipologie e articolazione della prova
1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificita' dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
2. La prova, che coinvolgera' non piu' di cinque discipline, deve prevedere:
a) non piu' di cinque argomenti per la trattazione sintetica;
b) da dieci a quindici quesiti a risposta singola;
c) da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla;
d) non piu' di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioe' da non richiedere calcoli complessi;
e) non piu' di due casi pratici e professionali;
f) un progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non puo' essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
4. Le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o piu' delle modalita' previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.
5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.
 
Art. 4.
Accertamento della conoscenza della lingua straniera
1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza puo' essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalita':
a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie puo' anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacita' di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificita' dell'indirizzo di studio seguito dal candidato;
b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o piu' quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.
2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o piu' lingue straniere, di cui una gia' oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalita' da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformita' di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 2000
Il Ministro: De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo dei Ministeri dei servizi alla persone e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 11
 
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