Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430
Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 apri1e 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, gli articoli 14 e 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilita' di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessita' di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.
2. Il presente regolamento non si applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalle norme contrattuali vigenti.
3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'arti-colo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purche' abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno trenta giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilita' procedono all'assunzione, ai sensi del citato articolo 587, comma 1.
5. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5.
6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attivita', nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attivita' mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico):
"Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alle copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana
un regolamento per la disciplina del conferimento delle
supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'art. 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno
presentato le relative domande. Per gli istituti di
istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e'
attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui
graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano
stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (A.T.A.). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola , pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed A.T.A. delle
Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 72 e 78 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"72. I provveditori agli studi, sulla base
dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano
l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in
relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle
classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli
alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle
scuole sul territorio e alle relative situazioni
socio-ambientali, nonche' alla diffusione dell'insegnamento
della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a
tempo pieno espresse. dall'utenza. E' garantita la
continuita' del sostegno per gli alunni portatori di
handicap.
Le modalita' saranno definite previa contrattazione
decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base
dei principi generali di cui all'art. 128 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
deliberano, nel limite delle risorse professionali
disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione
dell'attivita' didattica, ivi compresi l'insegnamento della
lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario,
la sostituzione dei docenti assenti per periodi non
superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso
scolastico. E' abrogato il comma 5 dell'art. 131 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297".
"78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere
alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico
e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico,
alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in
servizio nella medesima istituzione scolastica. Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio
in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili
nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali
esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie".
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) :
"Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni
scolasriche). - 1. A decorrere dal 1o settembre 2000 alle
istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gia' di
competenza dell'amministrazione centrale e periferica
relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli
alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio
e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del
personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre
specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e
periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle
competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui
all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema
informativo del Ministero della pubblica istruzione.
Restano ferme le attribuzioni gia' rientranti nella
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero
ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell'art. 4 del regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano
il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla
gestione del bilancio e dei beni e alle modalita' di
definizione e di stipula dei contratti di prestazione
d'opera di cui all'art. 40, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche
provvedono in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento di contabilita' di cui all'art. 21, commi 1 e
14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che puo' contenere
deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita' dello
Stato, nel rispetto dei principi di universalita', unicita'
e veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario.
Tale regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della
capacita' negoziale e ogni adempimento contabile relativo
allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche'
modalita' e procedure per il controllo dei bilanci della
gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto
istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti
ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace
servizio.
Assicurano comunque modalita' organizzative particolari
per le scuole articolate in piu' sedi. Le istituzioni
scolastiche concorrono, altresi', anche con iniziative
autonome, alla specifica formazione e aggiornamento,
culturale e professionale del relativo personale per
corrispondere alle esigenze derivanti dal presente
regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite
competenze in materia di articolazione territoriale della
scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art.
4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le
approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma
1 non sia stato ancora adottato il regolamento di
contabilita' di cui al comma 3, nelle more della sua
adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad
applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data
della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono
altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo".
"Art. 15 (Competenze escluse). - 1. Sono escluse
dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti
funzioni in materia di personale, il cui esercizio e'
legato ad un ambito territoriale piu' ampio di quello di
competenza della singola istituzione, ovvero richiede
garanzie particolari in relazione alla tutela della
liberta' di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite
ad ambiti territoriali piu' vasti di quelli della singola
istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato;
c) mobilita' esterna alle istituzioni scolastiche e
utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale
di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i
quali sia previsto un contingente nazionale; comandi,
utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto
salvo quanto previvisto nell'art. 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di
provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 587 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) :
"Art. 587 (Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale
del lavoro). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali
per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore
alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento
delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento
delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581".



 
Art. 2. Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali
e temporanee fino al termine "delle attivita' didattiche.
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, puo' rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Nei confronti del personale che sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza e' conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 4, comma 11, della legge
3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 554 del citato decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 554 (Accesso ai ruoli della terza e quarta
qualifica funzionale). - 1. Le assunzioni nei ruoli della
quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi
provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti
delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi
sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, la quale indichera', fra l'altro, i titoli ed i
criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A.
non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato,
senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei
ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la
partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in
cui si presta servizio alla data di pubblicazione del
bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato
almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in
qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono
stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per fa
qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al
presente articolo si prescinde dal limite massimo di eta'
previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono
effettuate tramite le apposite liste di collocamento
previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie
di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla
data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art.
587.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con
regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con
propria ordinanza, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli
di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica
professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma
1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di
ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che
presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel
posto spettante in base al punteggio complessivo riportato
e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora
nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
nuovi titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda
di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di
cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti
disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti,
integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati".



 
Art. 3.
Conferimento delle supplenze a livello provinciale
1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorita' indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:
a) rilevanza economica del contratto;
b) sede;
c) graduatorie preferenziali.
2. Gli aspiranti hanno facolta', ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorita' di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facolta' puo' essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 2, in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorita' indicato.
3. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilita' successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.
 
Art. 4. Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro
nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile con piu' rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario puo' realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilita'. Il completamento d'orario puo' realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purche' non svolti in contemporaneita'.
 
Art. 5.
Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validita' dei titoli previsti nel precedente ordinamento.
3. Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto.
B) Seconda fascia: comprende:
1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.
C) Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.
4. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati secondo le seguenti tabelle di valutazione dei titoli annesse al presente regolamento (allegato n. 1):
A/1 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo;
A/2 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico, di cuoco e di infermiere;
A/3 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di guardarobiere;
A/4 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico.
6. Le graduatorie della prima fascia hanno validita' temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento. Le graduatorie della terza fascia hanno validita' triennale.
7. L'aspirante a supplenze puo', per tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha titolo ad essere incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in piu' provincie o a piu' di trenta istituti comporta l'esclusione da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze per il periodo di validita' delle stesse.
8. Per coloro che figurano nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 2, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella di inclusione nelle suddette graduatorie provinciali.
9. Durante il periodo di validita' delle graduatorie di circolo e di istituto, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola puo' acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che hanno titolo a essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3, salvo il disposto dei commi 10, 11 e 12.
10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 7 da:
a) coloro che gia' figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previste;
b) coloro che gia' figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino ad un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;
c) coloro che gia' figurano in graduatorie di altra provincia con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;
d) coloro che non risultino inclusi in graduatorie di supplenza in alcuna provincia, ad esclusione degli aspiranti a supplenze di collaboratore scolastico.
11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di circolo e di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati tra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi gia' determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alle tabelle di valutazione dei titoli di cui al comma 5.
13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso le graduatorie di circolo e di istituto e' ammesso reclamo entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresi' definitivi a seguito della decisione su reclamo.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 14, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 6. Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di
istituto
1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorita' e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
4. Qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attivita' didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilita' di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attivita' indispensabili, il dirigente scolastico puo', con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.
5. In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico puo' provvedere alla sostituzione, in caso di necessita'.
 
Art. 7.
Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:
A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilita' di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilita' di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
2) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilita' di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
2. Il personale che non sia gia' in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attivita' didattiche, ha facolta' di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilita' di conseguire supplenze.
4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facolta' di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.
 
Art. 8.
Disposizioni finali e di rinvio
1. I termini e le modalita' organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione recante anche disposizioni per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 581, 582, 585, 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2000
Il Ministro: De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 9



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 4, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124, si vedano le note alle premesse.
- Le rubriche degli articoli 581, 582, 585, e 586 del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, abrogati
dall'art. 4, comma 14, della citata legge 3 maggio 1999, n.
124, recitavano:
"Art. 581 (Supplenze annuali)".
"Art. 582 (Supplenze temporanee)".
"Art. 585 (Precedenze)".
"Art. 586 (Ricorsi)".



 
Allegato 1
AVVERTENZE ALLE TABELLE A/1 - A/2 - A/3 - A/4
A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Ferma la predetta condizione, il servizio militare e' valutato come servizio specifico solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio non specifico in eventuali altre graduatorie.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalita' di conferimento e' valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 e' considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

Tabella A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO.
A) Titoli di cultura:
1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti piu' titoli fra quelli richiesti per l'accesso si valuta il piu' favorevole. (2);
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perche' meno favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;
3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;
4) attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2): punti 1,50;
5) attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (5);
6) idoneita' in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneita': punti 1.
B) Titoli di servizio:
7) servizio prestato in qualita' di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in a) Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4) (6), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);
8) altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali (1) (3) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 1,20;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10 (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico);
9) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).

Tabella A/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE
TECNICO, DI CUOCO E DI INFERMIERE.
A) Titoli di cultura:
1) assistente tecnico, cuoco, infermiere:
a) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9. Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello piu' favorevole (2);
2) per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perche' meno favorevoli (si valuta un solo titolo) (2): punti 3;
3) diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2): punti 2;
4) idoneita' in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneita': punti 2.
B) Titoli di servizio:
5) servizio prestato in: a) Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualita' di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
6) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualita' di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
7) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualita' di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
8) servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualita' di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (1) (4) (5) (6), per ogni anno: punti 3,60;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,30;
9) servizio prestato in scuole di cui al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 1,20;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,10;
10) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (6), per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0, 05.

Tabella A/3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE.
A) Titoli di cultura:
1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi ( ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti piu' titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello piu' favorevole (2);
2) diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari (2): punti 3;
3) diploma di qualifica (2): punti 2;
4) idoneita' conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere) .
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si e' risultati idonei in piu' concorsi: punti 2.
B) Titoli di servizio:
5) servizio prestato in qualita' di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in: a) Scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
6) servizio prestato nelle scuole di cui al punto 6); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 1,80;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindi giorni: punti 0,15;
7) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4), per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,05.

Tabella A/4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE
SCOLASTICO.
A) Titoli di cultura:
1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta): media del 6 oppure sufficiente - 2; media del 7 oppure buono - 2,5; media dell'8 oppure distinto - 3; media del 9 oppure ottimo - 3,5 (2);
2) diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (2): punti 3.
B) Titoli di servizio:
3) servizio prestato in qualita' di collaboratore scolastico in: a) Scuole materne: statali, nelle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali; e) Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 6;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50;
4) servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3) nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (3) (4) (5) (7), per ogni anno: punti 1,80;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,15;
5) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (3) (4) (6), per ogni anno: punti 0,60;
per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni punti 0,05. ---------------
(1) Il servizio valutabile e' quello effettivamente
prestato o comunque, quello relativo a periodi, coperti da
nomina o da contratto, per i quali vi sia stata
retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali
e' esclusivamente prevista la conservazione del posto senza
assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle
situazioni, legislativamente o contrattualmente
disciplinate (mandato amministrativo, maternita', servizio
militare etc.), per le quali il periodo di conservazione
del posto senza assegni e' computato nell'anzianita' di
servizio a tutti gli effetti. Sono altresi' valutabili, a
prescindere da ogni effetto economico, quei periodi
riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di
contenzioso favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti
conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non
siano espressi ne' in voti ne' in giudizi si considerano
come conseguiti con la sufficienza.
(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero a tale
attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del
decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato
conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di
formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli
affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal
Ministero della pubblica istruzione per il personale da
inviare all'estero.
(4) Il servizio scolastico (con contratto a tempo
indeterminato o determinato) prestato con rapporto di
impiego con gli enti locali viene equiparato, ai fini del
punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo
Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo
professionale corrispondente.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
parziale il punteggio e' attribuito in proporzione alla
quota della prestazione.
(5) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole
secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole
elementari parificate il punteggio e' ridotto alla meta'.
(6) La valutazione compete anche quando, in luogo di
attestati o diplomi specificamente rilasciati per i
"servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati
che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi
comprendente varie discipline, includano una o piu'
discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici",
sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia
stato rilasciato titolo gia' oggetto di valutazione.
(7) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
di cumulo di piu' rapporti di lavoro, per uno stesso
periodo coincida la prestazione di servizi diversi, tale
periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va
qualificato dall'aspirante con uno soltanto dei servizi
coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano
stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della
valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni
differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per
quell'anno scolastico non puo' comunque eccedere quello
massimo previsto per il servizio computato nella maniera
piu' favorevole.
 
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