Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario)
COMITATO CENTRALE PER L' ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L' AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000
Riduzione dei pedaggi autostradali a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto per la realizzazione di interventi volti a favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione. (Deliberazione n. 18/00).

Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 20 dicembre 2000;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale e' stato istituito, presso la Direzione generale della M.C.T.C., l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che dispone che alle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'albo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Vista la normativa contabile di attuazione, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, approvata, d'intesa con la Direzione generale della M.C.T.C. dal comitato centrale con delibera n. 5/96 del 17 aprile 1996, e registrata dalla Corte dei conti con reg. n. 1, fog. n. 269, in data 6 giugno 1996;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, con il quale venivano, tra l'altro, assegnati fondi al comitato centrale, per l'anno 1999, per l'attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale;
Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la proroga degli interventi indicati nel sopracitato decreto-legge n. 451/1998, stanziando allo scopo la somma di L. 90.000.000.000;
Vista la direttiva dell'On.le Ministro dei trasporti e della navigazione n. 540/CT.AG del 20 giugno 2000, con la quale sono state adottate, fra l'altro, le seguenti disposizioni:
1) il comitato centrale utilizzera' il 90% delle risorse ad esso assegnate con la legge 23 dicembre 1999, n. 488, per la riduzione strutturale dei pedaggi autostradali, differenziata per classi di peso complessivo dei veicoli commerciali e per fatturato annuo delle imprese interessate, ivi comprese quelle aventi sede nell'Unione europea;
2) il comitato centrale utilizzera' il rimanente 10% delle risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalita' gia' indicate all'art. 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, con particolare riferimento a specifici interventi di protezione ambientale, tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati alle infrastrutture autostradali;
Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applicazione alla suddetta direttiva;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito nella legge 10 agosto 2000, n. 229, ed in particolare l'art. 2 della stessa legge, che ha modificato lo stanziamento previsto dall'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, portandolo a L. 130.000.000.000;
Ritenuto che le modalita' di assegnazione e di utilizzo dettate dalla sopracitata direttiva del 20 giugno 2000, debbano essere analogamente osservate dal comitato centrale per l'utilizzo dell'intero fondo complessivamente assegnato di L. 130.000.000.000;
Considerato pertanto, che ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per L. 117.000.000.000, ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2000;
Considerato che, in tal senso, il comitato centrale ha gia' avviato trattative con l'AISCAT per la stipula di apposite convenzioni con le societa' che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sara' posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione - capitolo n. 1236 (ex 1595) "Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma organica del settore, nonche' per interventi per la sicurezza della circolazione";
Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, il residuo importo di L. 13.000.000.000, deve essere utilizzato per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della protezione ambientale, tendenzialmente volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante sulle infrastrutture autostradali;
Ritenuto, altresi', che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per la realizzazione degli ulteriori interventi ai fini dell'incremento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2000;
Considerato che anche i suddetti oneri, inerenti alla suindicata quota del 10% delle risorse assegnate con il decreto-legge n. 167/2000, convertito con modificazioni, nella legge n. 229/2000, risultano riferibili a carico del capitolo n. 1236 (ex 1595) "Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma organica del settore, nonche' per interventi per la sicurezza della circolazione";

Delibera:
1) di utilizzare il 90% dell'importo di L. 130.000.000.000, di cui alla legge n. 229/2000, per realizzare riduzioni dei pedaggi autostradali a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le societa' che gestiscono le infrastrutture autostradali;
2) di utilizzare il residuo importo di L. 13.000.000.000, pari al 10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione di interventi volti a favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, anche attraverso interventi tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di sosta;
3) di utilizzare per le finalita' di cui al punto 1, anche le eventuali risorse residuate, in quanto non impegnate, per le finalita' di cui al punto 2;
4) con successive delibere il comitato centrale provvedera' a stabilire criteri, termini e modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
5) la presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2000
Il presidente: De Lipsis
 
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