Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 14 dicembre 2000 |
Modificazioni al decreto ministeriale 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni, per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto; Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati; Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; Considerato che Armenia, Azerbajan, Georgia, Kirghistan, Tadzhikistan, Turkmenistan e Uzbekistan hanno dichiarato di non riconoscere la Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche firmata a Roma il 26 febbraio 1985; Tenuto conto che non esiste attualmente un accordo internazionale che renda possibile l'acquisizione delle informazioni necessarie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dagli Stati di cui sopra; Ritenuta la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive integrazioni; Decreta: Art. 1. Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, e' cosi' modificato: dall'elenco di cui all'art. 1 sono eliminati i seguenti Stati: "3) Armenia; 6) Azerbajan; 23) Georgia; 32) Kirghistan; 56) Tadzhikistan; 62) Turkmenistan; 65) Uzbekistan". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2000 Il Ministro: Del Turco |
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