Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 29 dicembre 2000
Proroga al 31 gennaio 2001 di alcune ordinanze commissariali recanti disposizioni di Governo delle risorse idriche disponibili. (Ordinanza n. 228).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on. Silvestro Ladu, e' stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili;
Viste le proprie ordinanze:
n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;
n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;
n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;
n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;
n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;
n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;
n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;
n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;
n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;
n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;
n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;
n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas, con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;
Atteso che gli afflussi ai bacini artificiali di cui alle predette ordinanze, registrati sino alla data odierna, per la loro scarsita' impongono il mantenimento dei vincoli e della regolamentazione delle erogazioni previste dalle ordinanze stesse;
Atteso, altresi', che e' necessario confermare il divieto di utilizzo delle risorse idriche disponibili negli invasi sino al momento dell'ulteriore assegnazione di risorse per uso irriguo che verra' stabilito nel mese di marzo 2001, previa verifica del bilancio idrico dei sistemi interessati;
Atteso che al mutare significativo degli afflussi nel prossimo mese di gennaio 2001, potra', eventualmente, essere disposta una modifica delle ordinanze predette;
Vista la proposta, a tal riguardo, formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici con nota n. 21884 del 21 dicembre 2000;
Sentito il parere dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Ordina
con decorrenza immediata:
Art. 1.
Sono prorogate sino al 31 gennaio 2001 tutte le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze commissariali:
n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;
n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai
n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;
n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;
n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;
n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;
n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;
n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;
n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;
n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;
n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;
n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas.
 
Art. 2.
E' fatto divieto dell'utilizzo delle risorse idriche, per usi irrigui, fino all'eventuale assegnazione di risorse, per gli usi stessi, che verra' stabilita nel mese di marzo 2001, previa verifica del bilancio idrico dei sistemi di cui alle ordinanze sopra citate.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 29 dicembre 2000
Il commissario governativo: Floris
 
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