Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000
Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW. (Deliberazione n. 224/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 dicembre 2000,
Premesso che:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita') definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;
l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorita' fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni;
l'art. 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito legge n. 133/1999), prevede che l'Autorita' stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente degli impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW;
il Ministro dell'ambiente, con nota in data 24 maggio 2000, prot. n. GAB/2000/7583/A08, pervenuta all'Autorita' in data 31 maggio 2000, prot. n. 008663 del 31 maggio 2000, ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche con riferimento all'elettricita' prodotta da sistemi fotovoltaici;
il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW costituisce una particolare fattispecie di vettoriamento dell'energia elettrica;
con lettera in data 14 novembre 2000 (prot. n. 19315/FORI), l'Enea, ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente, ha trasmesso all'Autorita' un documento, recante uno schema di contratto-tipo per il servizio di scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, "pienamente condiviso dalla societa' Enel distribuzione S.p.a. e dalla Federelettrica";
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
la legge n. 481/1995;
la legge n. 133/1999;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
le deliberazioni n. 13/99;
la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000 (di seguito deliberazione n. 119/00);
Visto il documento "Impianti fotovoltaici da collegare in bassa tensione con la rete di distribuzione" trasmesso dall'Enel distribuzione S.p.a. con lettera in data 20 aprile 2000 (prot. n. 5383);
Considerato che:
la deliberazione n. 13/99, prevede, all'art. 10, le modalita' di riconciliazione dell'energia vettoriata e di scambio;
la deliberazione n. 119/99, prevede, all'art. 11, le modalita' applicative della riconciliazione;
l'art. 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/1999 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;
Ritenuto che:
la disciplina definita nella deliberazione n. 13/99, come successivamente modificata e integrata, non sia adeguata allo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, tenuto conto delle caratteristiche tecniche di tali impianti, nonche' delle peculiarita' della fonte energetica utilizzata;
sia conseguentemente opportuno definire una disciplina delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al precedente alinea;
sia opportuno prevedere un corrispettivo per il servizio di misura a copertura dei costi associati alle attivita' di misura dell'energia elettrica immessa in rete;

Delibera:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) la gestione della rete e' l'insieme delle attivita' e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attivita' e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dai dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
c) il Gestore contraente e' il gestore della rete nella quale si trova il punto di connessione;
d) il gestore della rete e' la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi, anche non avendone la proprieta', nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima;
e) l'impianto fotovoltaico e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della luce, cioe' della radiazione solare, in energia elettrica (effetto fotovoltaico); pertanto, esso rientra nella categoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
f) la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico e' la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;
g) il punto di connessione e' il punto in cui il punto di consegna e di riconsegna dell'energia elettrica scambiata coincidono;
h) il punto di consegna e' il punto in cui l'energia elettrica scambiata viene immessa in rete;
i) il punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica scambiata viene prelevata dalla rete;
j) la rete con obbligo di connessione di terzi e' una rete i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del decreto lagislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi incluse le reti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo e le piccole reti isolate, nonche' la porzione della rete di proprieta' della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
k) il richiedente e' il soggetto che presenta richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW;
l) il saldo e' la differenze tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata nel punto di connessione;
m) lo scambio e' la modalita' di riconciliazione tra l'energia elettrica consegnata e l'energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica non avvengano simultaneamente;
n) scambio sul posto e' lo scambio nei casi in cui il punto di consegna e di riconsegna dell'energia elettrica scambiata coincidono.
 
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
2.1. La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.
2.2. Le disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano ai clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica.
 
Art. 3.
Modalita' per l'erogazione del servizio di scambio sul posto
3.1. Il soggetto che intende usufruire del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2.1, ne fa richiesta al gestore della rete nella quale si trova il punto di connessione.
3.2. Il gestore della rete a cui e' presentata la richiesta di cui al precedente comma 3.1 propone al soggetto richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo schema di contratto tipo allegato come parte integrante a sostanziale della presente delibera (allegato A).
 
Art. 4.
Norme tecniche per la consegna e riconsegna dell'energia elettrica
Il Gestore puo' richiedere, anche telefonicamente, al richiedente il distacco temporaneo dell'impianto fotovoltaico dalla rete, per giustificati motivi o qualora l'esercizio in parallelo alla rete dell'impianto medesimo possa costituire pericolo per persone o cose.
 
Art. 5.
Misura dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata
5.1. I complessi di misura consentono la misura dell'energia elettrica attiva, immessa e prelevata nel punto di connessione, nonche' l'accesso alle medesime misure da parte sia del Gestore contraente che del richiedente.
5.2. Il Gestore contraente e' responsabile della fornitura e installazione dei complessi di misura relativi al punto di connessione. Il Gestore contraente e' altresi' responsabile della manutenzione e dell'eventuale sostituzione dei complessi di misura stessi, nonche' della rilevazione delle misure in detto punto.
5.3. Ciascun complesso di misura e' sigillato a cura del Gestore contraente.
5.4. I complessi di misura sono conformi alle norme tecniche adottate dal Comitato elettrotecnico italiano. La precisione dei complessi di misura e' almeno pari a quella raccomandata dallo stesso comitato.
5.5. Il richiedente o il Gestore contraente si comunicano tempestivamente qualunque irregolarita' presunta o riscontrata nel funzionamento dei complessi di misura. E' compito del Gestore contraente intervenire per effettuare le dovute verifiche.
5.6. Il richiedente e il Gestore contraente possono richiedere in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 5.4. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il Gestore contraente assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalita' dei complessi di misura stessi.
5.7. Sono a cura e spese del richiedente le eventuali opere civili per l'alloggiamento dei complessi di misura relativi all'energia consegnata e riconsegnata.
 
Art. 6.
Scambio sul posto dell'energia elettrica
6.1. Lo scambio sul posto dell'energia elettrica e' assicurato dal Gestore contraente.
6.2. Lo scambio sul posto dell'energia consegnata e riconsegnata nell'ambito di un contratto di scambio sul posto per gli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2.1, viene effettuato su base annuale, secondo le modalita' di cui ai seguenti commi.
6.3. Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al precedente art. 2, comma 2.2, preveda corrispettivi articolati sulla base delle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene prelevata, l'energia consegnata nell'ambito di un contratto di scambio viene convenzionalmente attribuita a ciascuna fascia oraria proporzionalmente all'energia riconsegnata nella medesima fascia. L'energia elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra di loro su base annua in ciascuna fascia oraria, utilizzando un coefficiente pari ad 1.
6.4. Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al precedente art. 2, comma 2.2, preveda corrispettivi indipendenti dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene prelevata, l'energia elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra loro su base annua, utilizzando un coefficiente pari ad 1, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene consegnata e riconsegnata.
6.5. Effettuata la compensazione a titolo di scambio, qualora permanga un saldo positivo o negativo, a seconda del caso:
a) se il saldo e' positivo viene riportato a credito per la compensazione negli anni successivi e non da' luogo a renumerazione;
b) se il saldo e' negativo alla differenza tra energia elettrica riconsegnata ed energia elettrica consegnata si applica il trattamento e il corrispettivo previsto dal contratto di fornitura di cui al precedente art. 2, comma 2.2.
 
Art. 7.
Corrispettivi
Ai fini dello scambio sul posto al richiedente e' richiesto un corrispettivo per il servizio di misura pari a L. 60.000 per anno.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
8.1. Con riferimento ai punti di connessione in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 201/99, nella definizione del livello generale di qualita' del servizio relativo ai fattori commerciali del Gestore contraente, non si fa riferimento all'indicatore di qualita' "grado di scostamento del conguaglio rispetto agli acconti".
8.2. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Milano, 6 dicembre 2000
Il presidente: Ranci
 
Allegato A

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA
NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kW
Premessa
Con il presente contratto tra .... con sede legale in ...., via/piazza .... n. ....... (codice fiscale/partita I.V.A. .... ), in persona di .... in qualita' di ....(pro tempore), nel seguito, per brevita': Gestore contraente
e ...., con sede legale in ...., via/piazza .... n. ...... (codice fiscale/partita I.V.A. ....), in persona di .... in qualita' di .... (pro tempore), nel seguito, per brevita': Richiedente.
Premesso che:
1) il richiedente e' titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica, relativo al punto di connessione e riportato in allegato 1 al presente contratto;
2) il richiedente ha la disponibilita' dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di generazione (impianto fotovoltaico della potenza nominale di ... kW) avente le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 2 al presente contratto;
3) gli impianti nel punto di connessione individuato nell'allegato 2 al presente contratto soddisfano, anche in considerazione degli oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
4) i complessi di misura sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del presente servizio di scambio sul posto e conformi alle disposizioni contenute nell'art. 5 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00;
5) l'impianto fotovoltaico di cui al precedente punto 2, soddisfa le regole di buona tecnica dettate dal Comitato elettrotecnico italiano (in particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio, installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si tratta;
6) quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nella deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.

Art. 2.
Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto e' il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui al punto 2 della premessa nel punto di connessione di cui al punto 3 della premessa.

Art. 3.
Cessione del contratto
In caso di trasferimento della proprieta' o disponibilita' dell'impianto fotovoltaico. il soggetto a favore del quale e' disposto il trasferimento subentra nella titolarita' del presente contratto, a far data dalla stipula del nuovo contratto di fornitura.

Art. 4.
Recesso unilaterale dal contratto
Il richiedente ha la facolta' di recedere dal presente contratto. Il recesso e' efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del gestore contraente.

Art. 5.
Modalita' amministrative e di fatturazione
5.1. Il gestore contraente computa nelle fatture relative alla fornitura di energia elettrica di cui al contratto di fornitura indicato al punto 1 della premessa la relativa quota del corrispettivo di cui all'art. 7 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.
5.2. Nelle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato al punto 1 della premessa, possono essere addebitati gli eventuali acconti sulla differenza tra l'energia elettrica riconsegnata e consegnata. L'eventuale conguaglio relativo alla medesima differenza viene effettuato su base annuale.

Art. 6.
Riservatezza
6.1. Il richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
6.2. Il gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in allegato 3, si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Art. 7.
Decorrenza e durata
Il presente contratto ha la durata di un anno decorrente dal ................. e' tacitamente rinnovato di anno in anno ed in ogni caso cessa di avere effetto all'estinzione del contratto di fornitura di cui al punto 1 della premessa.

Art. 8
Elezione di domicilio e foro competente
7.1. Il richiedente elegge domicilio nel luogo della fornitura di cui al punto 1 della premessa.
7.2. Per le eventuali controversie e' esclusivamente competente il foro di ....
Allegati al contratto:
allegato l: contratto di fornitura;
allegato 2: schema circuitale del punto di connessione, localita' e indirizzo, caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico;
allegato 3: dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti il contratto di scambio sul posto.
 
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