| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000 |  
| Disciplina   delle  condizioni  tecnico-economiche  del  servizio  di scambio   sul  posto  dell'energia  elettrica  prodotta  da  impianti fotovoltaici   con   potenza   nominale   non   superiore  a  20  kW. (Deliberazione n. 224/00). |  
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            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  Nella riunione del 6 dicembre 2000,  Premesso che:    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/1995), prevede  che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita')  definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;    l'art.  3,  comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di  seguito decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorita' fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni;    l'art.  10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n.  133  (di  seguito  legge  n.  133/1999),  prevede che l'Autorita' stabilisce  le  condizioni  per  lo  scambio  dell'energia  elettrica fornita  dal  distributore  all'esercente  degli  impianti  da  fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW;    il Ministro dell'ambiente, con nota in data 24 maggio 2000, prot. n. GAB/2000/7583/A08, pervenuta all'Autorita' in data 31 maggio 2000, prot.  n. 008663 del 31 maggio 2000, ha segnalato l'importanza di una incisiva  azione  ambientale nell'ambito delle scelte energetiche con riferimento all'elettricita' prodotta da sistemi fotovoltaici;    il  servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da  impianti  fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW costituisce una particolare fattispecie di vettoriamento dell'energia elettrica;    con  lettera  in  data  14  novembre  2000 (prot. n. 19315/FORI), l'Enea,  ente  per  le  nuove  tecnologie,  energia  e  ambiente,  ha trasmesso   all'Autorita'   un   documento,  recante  uno  schema  di contratto-tipo  per  il  servizio  di  scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, "pienamente condiviso dalla societa' Enel distribuzione S.p.a. e dalla Federelettrica";  Visti:    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;    la legge n. 481/1995;    la legge n. 133/1999;    il decreto legislativo n. 79/1999;  Viste:    le deliberazioni n. 13/99;    la  deliberazione  dell'Autorita'  12  luglio  2000,  n.  119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000 (di seguito deliberazione n. 119/00);  Visto  il  documento  "Impianti  fotovoltaici da collegare in bassa tensione   con   la   rete   di  distribuzione"  trasmesso  dall'Enel distribuzione  S.p.a.  con  lettera  in data 20 aprile 2000 (prot. n. 5383);  Considerato che:    la  deliberazione n. 13/99, prevede, all'art. 10, le modalita' di riconciliazione dell'energia vettoriata e di scambio;    la  deliberazione  n.  119/99, prevede, all'art. 11, le modalita' applicative della riconciliazione;    l'art.  10,  comma  7,  primo  periodo,  della  legge n. 133/1999 prevede  che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di  potenza  elettrica  non  superiore  a 20 kW, anche collegati alla rete,  non e' soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo  unico  approvato  con  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  l'energia  consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio,  non  e'  sottoposta  all'imposta  erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;  Ritenuto che:    la   disciplina  definita  nella  deliberazione  n.  13/99,  come successivamente modificata e integrata, non sia adeguata allo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza   nominale   non  superiore  a  20  kW,  tenuto  conto  delle caratteristiche tecniche di tali impianti, nonche' delle peculiarita' della fonte energetica utilizzata;    sia  conseguentemente  opportuno  definire  una  disciplina delle condizioni  tecnico-economiche  per lo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al precedente alinea;    sia  opportuno  prevedere  un  corrispettivo  per  il servizio di misura  a  copertura  dei  costi  associati  alle attivita' di misura dell'energia elettrica immessa in rete;
                                Delibera:                               Art. 1.                             Definizioni  Ai  fini  del  presente  provvedimento  si  applicano  le  seguenti definizioni:    a)  l'Autorita'  e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;    b)  la  gestione  della rete e' l'insieme delle attivita' e delle procedure  che  determinano  il  funzionamento  e  la  previsione del funzionamento,  in  ogni  condizione,  di  una  rete  elettrica; tali attivita'  e  procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica,   dai   dispositivi  di  interconnessione  e  dei  servizi ausiliari necessari;    c)  il Gestore contraente e' il gestore della rete nella quale si trova il punto di connessione;    d)  il  gestore  della  rete  e'  la  persona  fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi,  anche  non avendone la proprieta', nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima;    e)  l'impianto  fotovoltaico  e'  un  impianto  di  produzione di energia  elettrica  mediante  conversione  diretta  della luce, cioe' della radiazione solare, in energia elettrica (effetto fotovoltaico); pertanto,  esso  rientra nella categoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;    f)  la  potenza  nominale  (o  massima,  o  di picco, o di targa) dell'impianto  fotovoltaico  e'  la  potenza  determinata dalla somma delle  singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;    g)  il  punto  di  connessione  e'  il  punto  in cui il punto di consegna e di riconsegna dell'energia elettrica scambiata coincidono;    h)  il  punto  di consegna e' il punto in cui l'energia elettrica scambiata viene immessa in rete;    i)  il punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica scambiata viene prelevata dalla rete;    j)  la rete con obbligo di connessione di terzi e' una rete i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del decreto lagislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi incluse le reti di cui all'art. 3, comma 3, del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato  25  giugno 1999, le porzioni limitate della rete di trasmissione  nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'art.  3,  comma 7, del medesimo decreto legislativo e le piccole reti  isolate,  nonche'  la  porzione  della rete di proprieta' della societa'  Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;    k)  il  richiedente  e'  il  soggetto  che  presenta richiesta di scambio   sul  posto  dell'energia  elettrica  prodotta  da  impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW;    l)  il saldo e' la differenze tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata nel punto di connessione;    m)  lo  scambio  e' la modalita' di riconciliazione tra l'energia elettrica  consegnata  e  l'energia elettrica riconsegnata, applicata nel  caso  in  cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica non avvengano simultaneamente;    n)  scambio  sul  posto e' lo scambio nei casi in cui il punto di consegna e di riconsegna dell'energia elettrica scambiata coincidono.  |  
|   |                                 Art. 2.                  Oggetto e ambito di applicazione  2.1.    La   presente   deliberazione   definisce   le   condizioni tecnico-economiche  del  servizio  di  scambio sul posto dell'energia elettrica  prodotta  da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.  2.2.  Le  disposizioni  contenute  nella  presente deliberazione si applicano  ai  clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica.  |  
|   |                                 Art. 3.    Modalita' per l'erogazione del servizio di scambio sul posto  3.1.  Il soggetto che intende usufruire del servizio di scambio sul posto  per  l'energia  elettrica  prodotta  dagli  impianti di cui al precedente  art.  2, comma 2.1, ne fa richiesta al gestore della rete nella quale si trova il punto di connessione.  3.2.  Il gestore della rete a cui e' presentata la richiesta di cui al precedente comma 3.1 propone al soggetto richiedente, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della richiesta, un contratto conforme allo schema di contratto tipo allegato come parte integrante a sostanziale della presente delibera (allegato A).  |  
|   |                                 Art. 4. Norme tecniche per la consegna e riconsegna dell'energia elettrica  Il  Gestore  puo' richiedere, anche telefonicamente, al richiedente il  distacco  temporaneo  dell'impianto  fotovoltaico dalla rete, per giustificati  motivi  o  qualora  l'esercizio  in parallelo alla rete dell'impianto medesimo possa costituire pericolo per persone o cose.  |  
|   |                                 Art. 5.       Misura dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata  5.1.  I  complessi  di  misura  consentono  la  misura dell'energia elettrica  attiva,  immessa  e  prelevata  nel  punto di connessione, nonche'  l'accesso  alle  medesime  misure  da  parte sia del Gestore contraente che del richiedente.  5.2.  Il  Gestore  contraente  e'  responsabile  della  fornitura e installazione   dei   complessi   di  misura  relativi  al  punto  di connessione.  Il  Gestore  contraente  e' altresi' responsabile della manutenzione  e  dell'eventuale  sostituzione dei complessi di misura stessi, nonche' della rilevazione delle misure in detto punto.  5.3.  Ciascun  complesso  di misura e' sigillato a cura del Gestore contraente.  5.4.  I  complessi  di  misura  sono  conformi  alle norme tecniche adottate  dal  Comitato  elettrotecnico  italiano.  La precisione dei complessi di misura e' almeno pari a quella raccomandata dallo stesso comitato.  5.5.   Il   richiedente  o  il  Gestore  contraente  si  comunicano tempestivamente  qualunque  irregolarita'  presunta o riscontrata nel funzionamento  dei  complessi  di  misura.  E'  compito  del  Gestore contraente intervenire per effettuare le dovute verifiche.  5.6.  Il  richiedente e il Gestore contraente possono richiedere in qualsiasi   momento   la  verifica,  anche  in  contraddittorio,  dei complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la   verifica  le  spese  necessarie  nel  caso  in  cui  gli  errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente  comma  5.4.  Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti,  il  Gestore  contraente  assume a proprio carico le spese di verifica  e  provvede al ripristino della funzionalita' dei complessi di misura stessi.  5.7.  Sono a cura e spese del richiedente le eventuali opere civili per  l'alloggiamento  dei  complessi  di  misura relativi all'energia consegnata e riconsegnata.  |  
|   |                                 Art. 6.              Scambio sul posto dell'energia elettrica  6.1.  Lo scambio sul posto dell'energia elettrica e' assicurato dal Gestore contraente.  6.2.  Lo  scambio  sul posto dell'energia consegnata e riconsegnata nell'ambito  di un contratto di scambio sul posto per gli impianti di cui  al  precedente  art.  2,  comma  2.1,  viene  effettuato su base annuale, secondo le modalita' di cui ai seguenti commi.  6.3. Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al precedente art.  2, comma 2.2, preveda corrispettivi articolati sulla base delle fasce  orarie  in  cui l'energia elettrica viene prelevata, l'energia consegnata   nell'ambito   di   un   contratto   di   scambio   viene convenzionalmente     attribuita    a    ciascuna    fascia    oraria proporzionalmente  all'energia  riconsegnata  nella  medesima fascia. L'energia  elettrica  consegnata  e quella riconsegnata si compensano tra  di  loro su base annua in ciascuna fascia oraria, utilizzando un coefficiente pari ad 1.  6.4. Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al precedente art.  2,  comma  2.2,  preveda corrispettivi indipendenti dalle fasce orarie   in   cui  l'energia  elettrica  viene  prelevata,  l'energia elettrica  consegnata e quella riconsegnata si compensano tra loro su base  annua, utilizzando un coefficiente pari ad 1, indipendentemente dalle  fasce  orarie  in  cui  l'energia elettrica viene consegnata e riconsegnata.  6.5.  Effettuata  la  compensazione  a  titolo  di scambio, qualora permanga un saldo positivo o negativo, a seconda del caso:    a)  se  il  saldo  e'  positivo  viene riportato a credito per la compensazione negli anni successivi e non da' luogo a renumerazione;    b)  se il saldo e' negativo alla differenza tra energia elettrica riconsegnata   ed   energia   elettrica   consegnata  si  applica  il trattamento e il corrispettivo previsto dal contratto di fornitura di cui al precedente art. 2, comma 2.2.  |  
|   |                                 Art. 7.                            Corrispettivi  Ai  fini  dello  scambio  sul  posto al richiedente e' richiesto un corrispettivo per il servizio di misura pari a L. 60.000 per anno.  |  
|   |                                 Art. 8.                         Disposizioni finali  8.1.  Con  riferimento  ai  punti di connessione in deroga a quanto previsto  dall'art.  3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorita' per  l'energia  elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 201/99, nella definizione del livello generale di qualita' del servizio relativo ai fattori  commerciali  del  Gestore  contraente, non si fa riferimento all'indicatore  di  qualita'  "grado  di  scostamento  del conguaglio rispetto agli acconti".  8.2.   La  presente  deliberazione  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.    Milano, 6 dicembre 2000                                                 Il presidente: Ranci  |  
|   |                                                             Allegato A
  SCHEMA  DI  CONTRATTO-TIPO  PER  IL  SERVIZIO  DI  SCAMBIO  SUL POSTO DELL'ENERGIA  ELETTRICA  PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA                   NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kW                              Premessa    Con  il  presente  contratto  tra  ....  con sede legale in ...., via/piazza  .... n. ....... (codice fiscale/partita I.V.A. .... ), in persona  di  ....  in qualita' di ....(pro tempore), nel seguito, per brevita': Gestore contraente                                  e ....,  con  sede  legale  in  ...., via/piazza .... n. ...... (codice fiscale/partita  I.V.A. ....), in persona di .... in qualita' di .... (pro tempore), nel seguito, per brevita': Richiedente.    Premesso che:      1)  il  richiedente e' titolare di un contratto di fornitura di energia  elettrica,  relativo  al punto di connessione e riportato in allegato 1 al presente contratto;      2)  il  richiedente ha la disponibilita' dell'energia elettrica prodotta  dall'impianto  di  generazione (impianto fotovoltaico della potenza  nominale  di  ...  kW)  avente  le  caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 2 al presente contratto;      3)   gli   impianti   nel   punto  di  connessione  individuato nell'allegato   2   al   presente   contratto  soddisfano,  anche  in considerazione  degli  oneri  di  allacciamento  alla rete, le regole tecniche  di  connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;      4) i complessi di misura sono conformi alle specifiche tecniche di  cui  alla  normativa  vigente  e  sono  idonei  alla gestione del presente  servizio  di scambio sul posto e conformi alle disposizioni contenute nell'art. 5 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00;      5)  l'impianto  fotovoltaico  di  cui  al  precedente  punto 2, soddisfa   le   regole   di   buona   tecnica  dettate  dal  Comitato elettrotecnico  italiano  (in  particolare  la  norma  CEI 11-20), in materia di esercizio, installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si tratta;      6) quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; si conviene e si stipula quanto segue:
                                 Art. 1.                             Definizioni    Ai  fini  del  presente  contratto  si  applicano  le definizioni contenute nella deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.
                                 Art. 2.                        Oggetto del contratto    Oggetto  del  presente  contratto  e'  il servizio di scambio sul posto  dell'energia  elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui  al  punto  2  della  premessa nel punto di connessione di cui al punto 3 della premessa.
                                 Art. 3.                       Cessione del contratto    In  caso  di  trasferimento  della  proprieta'  o  disponibilita' dell'impianto  fotovoltaico.  il  soggetto  a  favore  del  quale  e' disposto  il  trasferimento  subentra  nella titolarita' del presente contratto, a far data dalla stipula del nuovo contratto di fornitura.
                                 Art. 4.                  Recesso unilaterale dal contratto    Il richiedente ha la facolta' di recedere dal presente contratto. Il recesso  e'  efficace  a partire dal primo giorno del secondo mese successivo  alla  data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del gestore contraente.
                                 Art. 5.             Modalita' amministrative e di fatturazione    5.1.  Il  gestore  contraente computa nelle fatture relative alla fornitura  di  energia  elettrica  di  cui  al contratto di fornitura indicato   al   punto   1   della  premessa  la  relativa  quota  del corrispettivo  di cui all'art. 7 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.    5.2.  Nelle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, di  cui al contratto di fornitura indicato al punto 1 della premessa, possono  essere addebitati gli eventuali acconti sulla differenza tra l'energia elettrica riconsegnata e consegnata. L'eventuale conguaglio relativo alla medesima differenza viene effettuato su base annuale.
                                 Art. 6.                            Riservatezza    6.1.  Il  richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11  e 20  della  legge  31 dicembre  1996, n. 675, dichiara di essere stato  informato  di  quanto  previsto  dagli  articoli 10 e 13 della suddetta  legge  e,  a  tal  fine,  consente al gestore contraente il trattamento  e  la  comunicazione  dei  dati rinvenienti dal presente contratto  nei  limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.    6.2.  Il  gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in allegato  3,  si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
                                 Art. 7.                         Decorrenza e durata    Il  presente  contratto  ha  la  durata di un anno decorrente dal ................. e' tacitamente rinnovato di anno in anno ed in ogni caso cessa di avere effetto all'estinzione del contratto di fornitura di cui al punto 1 della premessa.
                                 Art. 8               Elezione di domicilio e foro competente    7.1. Il richiedente elegge domicilio nel luogo della fornitura di cui al punto 1 della premessa.    7.2.  Per  le eventuali controversie e' esclusivamente competente il foro di ....    Allegati al contratto:      allegato l: contratto di fornitura;      allegato   2:  schema  circuitale  del  punto  di  connessione, localita'   e   indirizzo,   caratteristiche  tecniche  dell'impianto fotovoltaico;      allegato  3:  dichiarazioni  relative  al  trattamento dei dati inerenti il contratto di scambio sul posto.  |  
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