Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000 |
Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000. (Deliberazione n. 14/00/CIR). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta della Commissione infrastrutture e reti del 21 dicembre 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet"; Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: "Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet"; Visto il "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale" del 5 dicembre 2000; Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente: "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998"; Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi"; Vista la propria delibera n. 5/00/CIR, recante: "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e carrier preselection"; Vista la propria delibera n. 11/00/CIR, recante: "Valutazione degli aspetti tecnici e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale del 12 maggio 2000 e metodologia di attribuzione degli spazi di co-locazione"; Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato pubblicata da Telecom Italia in data 12 maggio 2000; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Considerato quanto segue: 1. Il quadro normativo di riferimento. 1.1. Riferimenti normativi comunitari. A livello comunitario, le direttive c.d. "Open Network Provision" (ONP) definiscono il quadro generale di riferimento per la disciplina delle condizioni d'accesso alle reti di telecomunicazioni ed ai servizi di telefonia vocale degli organismi di telecomunicazioni. In tale contesto, le direttive 97/33/CE (interconnessione) e 98/10/CE (telefonia vocale), intervenendo in una fase avanzata del percorso verso la completa apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni, ed adeguando i principi ONP ad un contesto liberalizzato, definiscono le regole ed i criteri per la fornitura di tale accesso da parte di organismi notificati dall'Autorita' nazionale di regolamentazione come aventi notevole forza di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione. In particolare, la direttiva 98/10/CE riserva alle Autorita' nazionali di regolamentazione il potere di "... intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove cio' sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilita' dei servizi (...), per definire condizioni d'accesso non discriminatorie eque e ragionevoli (...) e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti" e assegna alle Autorita' nazionali di regolamentazione il compito di verificare il rispetto del principio di non discriminazione da parte degli organismi notificati "... quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, piu' in particolare qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico" (art. 16, commi 4 e 7). Nell'ambito del quadro regolamentare sopra richiamato, l'Unione Europea e' recentemente intervenuta per introdurre specifici obblighi di fornitura di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale in capo agli organismi notificati, con il duplice obiettivo di concludere il percorso di piena apertura del mercato delle telecomunicazioni e di promuovere la diffusione dei servizi innovativi a larga banda. Tale impegno ha recentemente condotto, in data 5 dicembre 2000, alla emanazione di un "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale", direttamente applicabile negli Stati membri e finalizzato ad integrare "il quadro normativo per le telecomunicazioni, ed in particolare le direttive 97/33/CE e 98/10/CE" (considerando 15), attraverso la disciplina dell'accesso disaggregato alla rete locale e delle risorse connesse degli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi (ai sensi dell'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE). Riguardo alla disciplina delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, il regolamento stabilisce che "le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le risorse connesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi per garantire l'equita'" e devono permettere al fornitore dell'accesso di recuperare i "costi attinenti piu' un margine di profitto", garantendo lo sviluppo di una concorrenza leale, e sostenibile nel lungo periodo, tenendo anche presente l'obiettivo di promuovere investimenti in infrastrutture alternative (considerando 11). Particolare rilievo e' dato al rispetto del principio di non discriminazione, inteso come parita' di trattamento interno/esterno, laddove, al considerando (12), si dispone che "gli operatori notificati devono fornire ai terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualita' di quello fornito per i servizi propri o per le loro societa' consociate". L'articolato del regolamento fornisce indicazioni puntuali in tema di condizioni economiche; l'art. 3 comma 1, stabilisce obblighi precisi in capo agli operatori notificati, quali la pubblicazione e l'aggiornamento di un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato e alle risorse connesse, che comprenda alcuni elementi considerati "di base" (indicati nell'allegato al regolamento) e che risulti "sufficientemente disaggregata" affinche' il beneficiario non paghi elementi o opzioni di rete non necessari all'utilizzo della rete richiesto. Il successivo comma 3, stabilisce che "gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi". Sotto il profilo della attribuzione di competenze, infine, il regolamento inquadra le disposizioni da esso stesso recate nel contesto piu' ampio dell'applicazione del principio di sussidiarieta', in quanto finalizzate a realizzare un quadro normativo armonizzato a livello comunitario per quanto concerne la disciplina dell'accesso alla rete locale, sottolineando peraltro che tali disposizioni sono adottate "senza pregiudizio delle disposizioni nazionali conformi alla normativa che prevedono misure piu' dettagliate (...)" (considerando 14, ultimo periodo e art. 1, comma 4). Il considerando (10), analizza il mercato dell'accesso alla rete locale, sottolineando l'importanza dell'azione regolamentare, dovuta allo "squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore e quello dell'operatore notificato (...)" e attribuendo all'Autorita' nazionale di regolamentazione il potere di "intervenire di propria iniziativa per garantire una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti", nell'osservanza della normativa comunitaria. In tale contesto, l'art. 4 stabilisce che l'Autorita' nazionale di regolamentazione vigila "affinche' la fissazione dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale promuova una concorrenza leale e sostenibile" (comma 1); Puo' imporre modifiche, purche' giustificate, all'"offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale e risorse connesse, compresi i prezzi" (comma 2, lettera a) e, infine, puo' "intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad assicurare la non discriminazione, una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti" (comma 3). 1.2. Riferimenti normativi nazionali. In linea con il quadro regolamentare comunitario, la legge n. 249/1997 conferisce all'Autorita' ampi poteri regolatori in tema di accesso alle infrastrutture, tra cui la possibilita' di definire "(...) criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, secondo criteri di non discriminazione" (art. 1, comma 6, lettera a, n. 7), nonche' la competenza di intervento per "garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazioni, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti" (art. 1, comma 6, lettera c, n. 2). Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, attribuisce all'Autorita' il compito di determinare le condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni (art. 22, comma 1, lettera d). Con specifico riferimento alle condizioni economiche, l'art. 5, comma 6, del medesimo decreto assegna all'Autorita' il potere di "intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie (...) e che si producano benefici per gli utenti (...)". I summenzionati principi regolamentari relativi alla definizione delle condizioni economiche, nonche' il principio di parita' di trattamento interno/esterno, sono puntualmente richiamati nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 in materia di licenze, laddove si impone a Telecom Italia (di seguito anche TI) la pubblicazione di condizioni di offerta relative all'interconnessione, all'accesso ed all'utilizzo della rete telefonica pubblica sufficientemente disaggregate, orientate ai costi e non discriminatorie nei confronti degli operatori, rispetto alla propria divisione autonoma interna. Il richiamo ai medesimi obblighi di disaggregazione, orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza e obiettivita' dell'offerta dei servizi di interconnessione ed accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni da parte di Telecom Italia e' contenuto nel decreto ministeriale 23 aprile 1998. Con specifico riferimento ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, la delibera 2/00/CIR dispone puntuali obblighi di fornitura in capo a Telecom Italia e prevede la pubblicazione di una offerta di riferimento in relazione alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura (art. 9); riguardo alle condizioni economiche, l'art. 8 prevede che esse siano calcolate sulla base della metodologia dei costi storici pienamente allocati, fermo restando l'allineamento della metodologia sulla base della revisione generale del sistema di contabilita' dei costi per l'interconnessione, prevista ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. 2. Le principali fasi dell'iter istruttorio A seguito della pubblicazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ha avviato un'analisi approfondita relativamente alle condizioni economiche contenute in tale offerta. L'attivita' di analisi e valutazione e' stata condotta avvalendosi anche del supporto della societa' di consulenza NERA (National Economic Research Associates). Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorita' ha promosso vari momenti di confronto con Telecom Italia; particolare approfondimento e' stato dedicato agli aspetti di critica metodologica rilevati dall'Autorita' circa le modalita' di definizione dei costi, sia in relazione alle componenti una tantum (costi di set up, costi di disattivazione etc), sia in relazione alle componenti ricorrenti (canoni mensili). Il confronto con Telecom Italia, e in particolare la valutazione delle controdeduzioni da quest'ultima rappresentate, hanno richiesto ulteriori approfondimenti. Tali approfondimenti hanno, in taluni casi, condotto ad una condivisione delle argomentazioni proposte da Telecom Italia e, conseguentemente, ad apportare modifiche alle valutazioni inizialmente elaborate in relazione a talune voci di costo. L'analisi istruttoria e' stata condotta con riferimento ai singoli servizi inclusi nell'offerta di riferimento: si e' proceduto, in primo luogo, all'analisi dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame, per poi procedere all'analisi dei servizi di accesso alla fibra, al servizio di co-locazione ed, infine, all'analisi dei servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso. Con particolare riferimento ai servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso, le informazioni inizialmente fornite da Telecom Italia non sono state ritenute sufficienti per una compiuta valutazione delle condizioni economiche proposte; si e' pertanto reso necessario un supplemento d'istruttoria, per richiedere alla societa' ulteriori informazioni e sviluppare ulteriori approfondimenti. Allo stato attuale, tali attivita' di valutazione non sono ancora concluse; ne consegue che la valutazione delle condizioni economiche relative a tali servizi sara' oggetto di un successivo provvedimento integrativo del presente. 3. Valutazione delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia. 3.1. Servizio di accesso disaggregato alla rete in rame. 3.1.1. La proposta di Telecom Italia. Le condizioni economiche proposte per l'accesso alla rete in rame si compongono dei seguenti elementi: a) canoni mensili; b) costi una tantum; 1) costi di installazione; 2) altri costi addizionali una tantum. A) Canone mensile. Le componenti del canone mensile sono le seguenti: costi relativi agli apparati ed elementi di rete utilizzati, ivi inclusi gli ammortamenti ed il costo del capitale (pari al 12,5%). La metodologia adottata da Telecom Italia prevede l'identificazione degli specifici elementi di rete utilizzati per la fornitura del servizio di accesso disaggregato. In relazione ad ogni categoria di elemento di rete, la contabilita' regolatoria di Telecom Italia espone la relativa quota di ammortamento per il 1999. Per le componenti di rete condivise tra piu' servizi, viene considerata la quota parte relativa al singolo servizio in funzione di specifici driver di attribuzione. La somma di tutte le quote di ammortamento viene suddivisa per il numero totale di coppie in rame nella rete di accesso, ottenendo cosi' un costo annuale, dal quale si ricava infine il costo mensile. Per i servizi che utilizzano due coppie in rame (quali ad esempio il DECT o HDSL), tale costo viene moltiplicato per il numero di coppie che compongono il servizio. Nel caso dei servizi DECT, non vengono attribuiti i costi associati con gli elementi della rete di distribuzione non utilizzati; costi di "assurance", ovvero costi di manutenzione correttiva e di utilizzo dei sistemi operativi per l'accesso disaggregato alla rete locale (costi EDP). La contabilita' regolatoria di Telecom Italia presenta la voce di costo relativa all'insieme dei costi di manutenzione. Tale componente di costo e' stata ulteriormente suddivisa da Telecom Italia tra manutenzione preventiva e manutenzione correttiva, in base a stime della stessa societa'. Per pervenire ad una stima dei costi unitari, TI ha seguito due diverse metodologie di calcolo. Nel caso della manutenzione preventiva, il costo totale e' stato suddiviso per il numero totale di coppie in rame e per il numero di mesi nell'anno, applicando quindi un metodo del tipo "top down". Invece, nel caso della manutenzione correttiva, TI si e' avvalsa di un approccio di tipo "bottom-up", in base al quale i costi unitari si ottengono a partire dall'identificazione delle attivita' pertinenti al processo di manutenzione correttiva e dalla conseguente definizione del periodo di tempo necessario per lo svolgimento delle singole attivita', cui va applicato il costo orario della manodopera. Successivamente, il costo per intervento cosi' ottenuto viene moltiplicato per una stima della probabilita' di guasti, per anno, da cui si deriva il costo annuale e, di conseguenza, il costo mensile. Al riguardo, va osservato che Telecom Italia ha indicato tempi di risoluzione degli interventi e indici di guastabilita' differenziati tra PSTN, ISDN, ADSL, DECT e HDSL. Tuttavia, allorche' si tratta di definire i relativi costi unitari, nel caso delle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi PSTN, ISDN ed ADSL, Telecom Italia ha proposto un costo medio. Come si riporta nella tabella che segue, Telecom Italia ha inizialmente considerato differenti livelli di guastabilita', nonche' differenze nei costi di riparazione della coppia in funzione dell'utilizzo che ne viene fatto, per pervenire quindi a tre distinti costi mensili per POTS, ISDN e ADSL. Successivamente, in base ad una stima di Telecom Italia sul presunto utilizzo da parte degli operatori della coppia in rame (ovvero prevedendo che il 10% delle coppie verranno utilizzate per fornire servizi PSTN, il 30% per fornire servizi ISDN-BRA ed il 60% per fornire servizi ADSL), la stessa societa' Italia calcola un costo medio ponderato, pari a 5.168 lire; ----> Vedere immagine nel formato PDF <---- costi operativi, ovvero costi relativi alla manutenzione preventiva e costi per la pianificazione della rete. I costi relativi alla pianificazione della rete attribuiti ai servizi di accesso disaggregato sono stati calcolati identificando le funzioni aziendali che si occupano della pianificazione della rete di accesso in rame. Vengono pertanto identificati il numero di dipendenti in tali funzioni ed il relativo costo nonche' i costi addizionali relativi all'operativita' dei centri di lavoro. Il costo totale anche in questo caso viene suddiviso per il numero di coppie in rame e per il numero di mesi nell'anno; altri costi, ovvero costi relativi alle perdite su crediti, perdite per radiazioni ed attivita' di fatturazione. Con riferimento ai costi di fatturazione, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto tra il costo della fatturazione dei servizi di accesso ed il totale dei ricavi da accesso ottenuti tramite il processo di fatturazione; costi di struttura ovvero costi che non sono direttamente attribuibili al singolo servizio e che sono pertanto attribuiti in maniera proporzionale a tutti i servizi. Le categorie di costo incluse sono le seguenti: 1) sviluppo dell'immagine aziendale; 2) costi di segretariato generale - rapporto istituzionali e con l'autorita' di regolamentazione; 3) costi amministrativi e finanziari; 4) oneri fiscali; 5) costi relativi alle attivita' di strategia, pianificazione e supervisione; 6) costi relativi al personale, organizzazione e controllo qualita'; 7) management condiviso. B) Costi una tantum. Con riferimento a tali categorie di costo, occorre evidenziare che tali costi non derivano direttamente dalla contabilita' regolatoria e, pertanto, al fine di individuarne il costo, Telecom Italia ha proceduto ad un'analisi delle attivita' necessarie all'attivazione del servizio di accesso disaggregato alla rete in rame, sia con riferimento ad una coppia attiva che ad una coppia non attiva. Per ogni attivita', e' stato specificato il tempo necessario allo svolgimento ed applicato il costo orario del personale. Al totale derivante e' stato applicato un mark up che tiene conto delle attivita' indirette (10%), ed i costi relativi all'utilizzo di immobili, energia, ecc. (29%), oltre che i costi indiretti di staff (21%). Tale valutazione e' stata effettuata con riferimento a tutte le voci di costo una tantum contenute nell'offerta di riferimento ovvero: 1) contributo installazione; 2) altri contributi una tantum: a) interventi a vuoto; b) identificazione della coppia che causa interferenza e rimozione della stessa; c) contributo disattivazione; d) qualificazione coppia per ADSL. 3.1.2. Le valutazioni dell'Autorita'. A) Canone mensile. Di seguito, si riportano le osservazioni relative alle componenti di costo per cui si sono registrate significative differenze tra la proposta di Telecom Italia e la valutazione dell'Autorita'. Costi di manutenzione correttiva. La delibera 2/00/CIR prevede che i costi dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale siano basati sulla metodologia dei costi storici pienamente distribuiti. La metodologia adottata da Telecom Italia per la stima dei costi di manutenzione correttiva non e' pienamente coerente con tale approccio, per cui si e' seguito un diverso metodo. In breve, si sono utilizzati i costi di manutenzione correttiva che Telecom Italia ha desunto dalla contabilita' regolatoria, suddividendoli per il numero di coppie in rame: il valore di costo che ne risulta e' notevolmente inferiore a quello proposto da Telecom Italia. L'Autorita' ritiene che la metodologia adottata da Telecom Italia presenti alcune criticita': 1) Telecom Italia ha stimato i costi di manutenzione correttiva da applicare ai diversi servizi di accesso disaggregato per la rete in rame, basandosi in parte sulla propria esperienza, ma adottando diverse ipotesi previsionali, in contrasto - quindi - con la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti; 2) le ipotesi adottate da Telecom Italia con riferimento ai maggiori costi di manutenzione relativi alle coppie in rame utilizzate per la fornitura dei servizi ADSL sembrano eccessive in quanto prevedono percentuali di guastabilita' superiori di 3 volte a quelle relative alla rete PSTN. Tali ipotesi inoltre sono basate su rilevazioni effettuate da Telecom Italia all'inizio del 2000, su un campione di riferimento limitato; 3) le stime di costo previste da Telecom Italia si basano, inoltre, su ipotesi del tutto presuntive circa l'utilizzo delle coppie in rame da parte degli operatori licenziatari. L'Autorita' ritiene non corretto tale approccio, in quanto contempla il rischio di imputare una quota di costo non giustificato agli operatori che richiedono i servizi di accesso disaggregato, e quindi, in ultima istanza, di disincentivare la fornitura di tali servizi. Alla luce di tali considerazioni, ed in coerenza con la metodologia di riferimento prevista dalla delibera 2/00/CIR, l'Autorita' ritiene necessaria l'adozione dei costi di manutenzione correttiva desunti dalla contabilita' regolatoria, con riferimento alle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi POTS ed ISDN. Al riguardo, in merito all'opportunita' di prevedere canoni mensili differenziati tra PSTN/ISDN ed ADSL, la scelta di Telecom Italia di offrire un servizio di "coppia general purpose" non appare pienamente coerente con la necessita' di qualificare comunque in seguito tale coppia per l'impiego ADSL, in quanto la qualificazione potrebbe avere esito negativo. L'Autorita' ritiene, inoltre, poco fondata la preoccupazione di Telecom Italia di utilizzi impropri da parte degli OLO delle coppie richieste, ovvero che alcuni OLO possano utilizzare per la fornitura di servizi ADSL coppie non qualificate per tale uso. Si prende, tuttavia, atto che tali costi non tengono conto di eventuali maggiori tassi di guastabilita' e dei conseguenti maggiori costi di manutenzione, in relazione alle coppie utilizzate per la fornitura di servizi ADSL. L'Autorita' ritiene, pertanto, che il riconoscimento in via cautelativa di un maggior costo di manutenzione relativo alle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi ADSL possa essere ammesso, solo con specifico riferimento a tali coppie e solo a condizione di prevedere un meccanismo di conguaglio a fine anno. Con riferimento a tale fattispecie, si ritiene ammissibile prevedere una maggiorazione del tasso di guastabilita' non superiore al 100% rispetto alle linee PSTN ed ISDN. Il maggior tasso di guastabilita' proposto da Telecom Italia per le coppie utilizzate per la fornitura di servizi ADSL, non e' stato ritenuto applicabile per le seguenti ragioni: il tasso calcolato per ADSL e' basato su dati relativi ad una sperimentazione iniziale di Telecom Italia, che quindi si ritengono statisticamente poco significativi sia per il fatto che si riferiscono ad un processo ancora nella fase iniziale, ma anche perche' legati ad un processo completamente svolto all'interno di Telecom Italia. Una valutazione piu' corretta dovrebbe tenere conto del vero processo, che coinvolge l'unbundling e quindi l'attivita' e i sistemi di altri operatori, che agendo preventivamente potrebbero, ad esempio, diminuire significativamente la percentuale di segnalazioni di guasto; si ritiene, inoltre, che l'analisi delle possibili cause di guasto, che giustificherebbero a priori la grande differenza dei tassi di guastabilita', presenti alcune criticita'. In particolare, alcuni elementi si riferiscono ad eventi eliminabili nella fase di qualificazione (presenza di interferenze permanenti), altri ad eventi rari e di lungo periodo che sono difficilmente valutabili su piccoli numeri e nella fase iniziale di una attivita', per altri infine non e' chiara la correttezza dell'inserimento nella valutazione di guastabilita'. Ad esempio, una microinterruzione dovuta a stiramento del cavo e' un guasto legato alla manipolazione della rete da parte di Telecom Italia, e non e' chiaro se debba essere una causa di costo di manutenzione che in ultima analisi ricade sull'OLO. Quindi, potrebbe essere necessario eliminare dal conteggio alcuni guasti se le cause relative, una volta note, non fossero imputabili a eventi esterni o comunque indipendenti dall'attivita' di Telecom Italia. In conclusione, si ritiene che la differenza dei tassi di guastabilita', in condizioni stabili e misurata sull'effettivo servizio di accesso disaggregato possa essere significativamente inferiore a quella considerata, nonche' maggiormente in linea con i confronti internazionali. Di conseguenza, appare opportuno prevedere un tasso di guastabilita' inferiore a quello proposto da Telecom Italia, riservandosi una periodica correzione in presenza di informazioni statistiche raccolte nella fase di esercizio del servizio di accesso disaggregato; informazioni che hanno tra l'altro il pregio di non essere contestabili in quanto in possesso sia di Telecom Italia sia degli OLO. A fine anno, alla luce della reale incidenza degli interventi di manutenzione correttiva sulle coppie in rame utilizzate dagli operatori licenziatari per la fornitura di servizi ADSL, potra' essere previsto un meccanismo di conguaglio tra Telecom Italia e gli operatori che hanno usufruito del servizio di accesso disaggregato per la fornitura di servizi ADSL. Altri costi. L'Autorita' ha ritenuto non appropriata l'attribuzione ai costi di accesso disaggregato della componente relativa alle perdite su crediti, in quanto tale voce andrebbe correttamente attribuita alle attivita' commerciali. L'Autorita' non ritiene la metodologia proposta da Telecom Italia per il calcolo dei costi di fatturazione agli OLO pienamente soddisfacente in quanto i costi di fatturazione per OLO sono di natura diversa rispetto a quelli che Telecom Italia sostiene per l'utenza finale. In primo luogo, sono rivolti ad un numero estremamente ridotto di clienti, ovvero gli OLO, ed in secondo luogo, non presentano elementi di variabilita' paragonabili a quelli di cui occorre tenere conto per fatturare correttamente il cliente finale che utilizza numerosi servizi che hanno differenti modalita' di fatturazione (a tempo con prezzi diversi, con o senza lo scatto alla risposta, flat, ecc.) ed i cui prezzi variano frequentemente nel tempo. Il loro costo quindi dovrebbe pertanto essere sostanzialmente inferiore rispetto ai primi. Costi di struttura. L'Autorita' ha ritenuto non ammissibile all'interno dei costi di struttura la quota relativa allo sviluppo dell'immagine aziendale. L'esclusione di tali costi determina la modifica della percentuale dei costi di struttura attribuibile ai diversi servizi dall'8,6% all'8,2%. B) Costi una tantum. L'Autorita' ritiene che i costi una tantum, unitamente ai costi mensili, rivestano un ruolo fondamentale per permettere una reale implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Alcune esperienze internazionali hanno evidenziato che lo sviluppo dell'accesso disaggregato nonostante canoni di noleggio mensili relativamente bassi e' stato frenato da contributi una tantum eccessivamente onerosi per gli operatori, al punto da condizionare i relativi piani di investimento. Nell'ambito dell'attivita' istruttoria, anche attraverso un confronto tecnico internazionale, sono state valutate le tempistiche proposte da Telecom Italia, e si e' valutato che, in alcuni casi, i tempi indicati da Telecom Italia fossero eccessivi e non giustificati, pervenendo quindi a stime ritenute maggiormente ragionevoli. Telecom Italia ha argomentato che ipotesi di efficientamento quali quelle proposte dall'Autorita' non siano coerenti con la metodologia dei costi storici pienamente allocati. L'Autorita' non condivide tale tesi, soprattutto con riferimento alle attivita' una tantum, per le quali la stima del costo non e' direttamente desumibile dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia, ma inevitabilmente frutto di stime da parte di Telecom Italia, anche se in parte basate sull'esperienza effettuata da Telecom Italia per attivita' analoghe. Contributi di attivazione. Nelle due tabelle che seguono, viene riportata la valutazione dell'Autorita' sui tempi di lavoro connessi alle attivita' di installazione. CONTRIBUTO ATTIVAZIONE COPPIA ATTIVA IN RAME ----> Vedere immagine nel formato PDF <---- CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PER HDSL ----> Vedere immagine nel formato PDF <---- Le tabelle sopra esposte, come le successive, contengono l'indicazione dei tempi per lo svolgimento delle attivita' i quali, valorizzati con il costo orario del personale, forniscono i costi diretti imputabili al singolo servizio. A tali costi, Telecom Italia aggiunge una quota addizionale del 10% che tiene conto di altre tipologie di attivita' inerenti al singolo servizio, ottenendo cosi' il totale dei costi diretti. A quest'ultimo, vengono ulteriormente aggiunti i costi relativi agli immobili, energia ecc., in misura del 29% dei costi diretti, nonche' i costi relativi ad altre attivita' indirette (staff), nella misura del 21% dei costi diretti. Vengono infine considerati i costi di EDP e di set-up per EDP, ed al totale dei costi viene applicato il coefficiente dei costi di struttura. Oltre alla revisione dei tempi sopra indicati, sono state portate modifiche relativamente all'applicazione dei costi di struttura pari all'8,2% rispetto all'8,6% proposto da Telecom Italia. Inoltre, il costo di struttura era stato erroneamente applicato da Telecom Italia ai costi EDP inclusivi del costo del capitale, e pertanto e' stata apportata la relativa correzione. CONTRIBUTO ATTIVAZIONE COPPIA NON ATTIVA IN RAME ----> Vedere immagine nel formato PDF <---- Le motivazioni alla base della riduzione dei tempi relativi alle singole attivita' sono analoghe a quelle riportate per il contributo attivazione della coppia attiva. L'attivita' relativa alla verifica commerciale non viene effettuata in questo caso, mentre e' necessaria l'attivita' di fattibilita' tecnica e le attivita' di installazione tecnica richiedono piu' tempo. Altri contributi una tantum. Alla determinazione dei costi per le attivita' una tantum si perviene moltiplicando la quantita' di tempo stimata per lo svolgimento di tali attivita' per la remunerazione del personale addetto. La tariffa cosi' ottenuta viene, poi, maggiorata, per riflettere costi addizionali associati con l'attivita'. La tariffa adottata e' 1,6 volte maggiore rispetto a quella utilizzata nella stima dei costi di manutenzione correttiva e contributi attivazione: a) contributo una tantum per la qualificazione della linea ADSL: l'analisi istruttoria ha condotto a ritenere adeguate le tempistiche proposte da Telecom Italia per lo svolgimento di tale attivita', per cui non si e' ritenuto opportuno apportare revisioni ai tempi indicati. Le uniche modifiche, pertanto, riguardano la revisione del costo del personale e l'applicazione del coefficiente dei costi di struttura dell'8,2% rispetto all'8,6% proposto da Telecom Italia. Si osserva che, in questo caso, Telecom Italia ha utilizzato un costo del personale leggermente piu' elevato di quello proposto per la determinazione di altri costi; b) identificazione di una coppia che causa interferenza e rimozione della coppia: le uniche modifiche riguardano la revisione dei costi strutturali. L'attivita' istruttoria non ha fornito evidenze che indicassero la necessita' di una revisione dei tempi indicati da Telecom Italia per l'identificazione della coppia (circa 5 ore); c) contributo di disattivazione della coppia in rame: il costo stimato da Telecom Italia per l'attivita' di disattivazione risulta maggiore di quello proposto per l'attivita' di attivazione. Considerata la specularita' delle due attivita', si ritiene opportuno utilizzare il costo per l'attivazione della coppia attiva come riferimento per la definizione del costo di disattivazione della coppia in rame. Si evidenzia, inoltre, che le attivita' per la disattivazione delle linee per GNR sono analoghe a quelle previste per gli altri casi citati; l'unico elemento variabile e' costituito, per PBX analogici e ISDN BRA o di grandi dimensioni, dal numero di linee attestate al PBX. Pertanto, il costo relativo alla disattivazione di coppie GNR puo' variare esclusivamente in funzione del numero di linee coinvolte nella disattivazione, fermo restando che, in questi casi, le attivita' di tipo organizzativo e gestionale devono essere corrisposte una volta sola; d) interventi a vuoto: ai fini della stima del costo relativo ad una richiesta di manutenzione di un guasto che poi si rivela inesistente, Telecom Italia utilizza la propria stima del costo della manutenzione correttiva, sostituendo l'attivita' "intervento per la correzione del guasto" con "ispezione senza l'occorrenza di un guasto", con un tempo associato di 60 minuti. L'attivita' istruttoria, oltre a riscontrare un errore di calcolo, ha condotto a definire una stima per i costi relativi a tali tipologie di intervento, apportando alcune modifiche ai tempi proposti da Telecom Italia. 3.2 Condizioni economiche del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica. Le componenti di costo presentate da Telecom Italia sono le seguenti: a) canone mensile; b) costi di attivazione; c) contributo di disattivazione. L'analisi istruttoria ha evidenziato che Telecom Italia ha utilizzato i dati di contabilita' relativi al 1998 per la definizione dei costi associati alla fornitura del servizio di accesso disaggregato alla fibra ottica. A supporto di tale scelta, Telecom Italia ha evidenziato che, a causa di modifiche apportate alla metodologia di contabilita' dei costi in relazione all'esercizio 1999, i relativi dati non forniscono un grado di disaggregazione sufficiente a tali fini. Pertanto, Telecom Italia ha scelto di utilizzare i dati di costo derivanti dalla contabilita' regolatoria per il 1998, che conteneva un maggiore livello di disaggregazione dei costi. Al riguardo, si evidenzia che tale approccio puo' produrre impatti significativi sui costi associati alla fornitura del servizio. In particolare, in tale ottica, l'utilizzo di dati 1998 potrebbe portare una sovrastima dei costi in quanto non tiene conto dei recuperi di efficienza conseguiti nel 1999, ne' delle economie di scala connesse all'incremento delle linee installate. D'altro canto, bisognerebbe considerare gli aumenti prodottisi nel 1999 per il costo del personale e dell'affitto degli immobili, ovvero per voci rilevanti nella determinazione dei costi di installazione e manutenzione delle infrastrutture. Ne consegue che la stima degli impatti conseguenti alla potenziale concomitanza dei due effetti sopra descritti e' di difficile quantificazione. Per tale ragione, nel momento in cui si assumono i dati riferiti alla contabilita' 1998, si pone in capo a TI l'obbligo di una disaggregazione della contabilita' 2000, tale da consentire l'utilizzo di tali dati per la formulazione delle condizioni economiche del listino per tutti i servizi di accesso disaggregato 2001. A) Il canone mensile. E' costituito dai seguenti elementi di costo: costi relativi alle risorse di rete, ivi inclusi gli ammortamenti ed il costo del capitale: i dati relativi all'ammortamento sono desunti dalla contabilita' regolatoria. L'attivita' istruttoria ha evidenziato come elemento di criticita' quello dell'allocazione dei costi associati con i cavidotti sottoterranei. La metodologia adottata da Telecom Italia per l'attribuzione di tali costi ai diversi servizi e' la seguente: 1) i costi dei cavodotti sono distinti tra la rete di accesso in rame e la rete in fibra, sulla base del valore di ammortamento netto dei cavi presenti in rete. Tuttavia, nel caso della rete in fibra, la contabilita' regolatoria di Telecom Italia prevede l'allocazione dei costi dei cavodotti alla sola rete di trasporto; 2) a questo punto, al fine di individuare una stima dei costi di cavodotti per la rete di accesso in fibra, Telecom Italia utilizza il rapporto tra chilometri cavo nella rete in fibra e chilometri cavo nella rete in rame. Al riguardo, si osserva che questo processo di attribuzione dei costi non appare il piu' appropriato, in quanto l'attribuzione dei costi alla rete d'accesso in fibra viene realizzata utilizzando un driver che non distingue tra rete di accesso e rete di trasporto. L'Autorita' ritiene che, dal prossimo listino, il corretto criterio di attribuzione dei costi dei cavodotti per la rete di accesso in fibra assuma come driver la proporzione di fibra presente nei cavodotti utilizzati per la rete di accesso in fibra in rapporto a quelli utilizzati per la rete di trasporto; costi di manutenzione correttiva e preventiva: la contabilita' regolatoria di Telecom Italia identifica i costi totali di manutenzione per la rete di trasporto, ma non isola i costi specifici all'operativita' della rete in fibra ottica. Pertanto, Telecom Italia ha utilizzato dati desunti dal proprio sistema operativo di rete, denominato NAMAS, che identifica i costi operativi e di manutenzione associati con la fibra ottica. Preso atto del percorso finora seguito da TI per individuare tali costi, l'Autorita', da un lato, impone a TI di distinguere in contabilita' regolatoria i costi di manutenzione per la fibra ottica in rete d'accesso da quelli in rete di trasporto; dall'altro, rileva che il sistema NAMAS non costituisce parte della contabilita' regolatoria di Telecom Italia, e che, conseguentemente, i costi che derivano da tale sistema non sono stati oggetto di certificazione; altri costi operativi, ovvero costi di pianificazione della rete: i costi di pianificazione della rete associati con la rete in fibra sono identificati da Telecom Italia isolando le funzioni aziendali che si occupano specificatamente della pianificazione della rete in fibra. La pianificazione della rete non comporta alcuna suddivisione dei costi tra diverse componenti e servizi di rete e, pertanto, si ritiene corretta l'identificazione da parte di Telecom Italia dei costi di pianificazione della rete con riferimento alle 2 fibre. Con riferimento alle 4 fibre, Telecom Italia ha assunto che l'utilizzo di altre 2 fibre comporti il doppio dei costi di pianificazione. Cio' implicherebbe che la pianificazione della rete sia dipendente dal numero di fibre richieste per ogni collegamento. Si ritiene che il numero di collegamenti sia il criterio piu' appropriato per l'attribuzione di tale voce di costo, e che pertanto i costi di pianificazione della rete siano gli stessi con riferimento a collegamenti di 2 o 4 fibre; costi di struttura: Telecom Italia ha utilizzato un'incidenza di tali costi (8,6%) analogo a quello nel caso della rete in rame. Tuttavia, dal momento che i dati utilizzati nei calcoli relativi alla rete in fibra fanno riferimento al 1998, anno in cui i costi di struttura erano pari al 6,7%, si e' ritenuto opportuno utilizzare il dato relativo al 1998; altri costi, quali i costi di fatturazione verso OLO: per i costi di fatturazione verso OLO, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto tra il costo della fatturazione associato ai servizi di accesso ed il totale ricavi da accesso ottenuti dal processo di fatturazione. Al riguardo, si ritiene preferibile l'utilizzo di una metodologia che isoli analiticamente i costi delle specifiche attivita' sottostanti il processo di fatturazione. Tuttavia, data l'indisponibilita' di tali informazioni, si accolgono i risultati dell'analisi di Telecom Italia, con l'indicazione che non si ritiene che i costi di fatturazione dei collegamenti a 4 fibre siano di molto superiori a quelli relativi ai collegamenti a 2 fibre. B) Costi di attivazione. Analogamente a quanto descritto per la rete in rame, nell'ambito dell'attivita' istruttoria sono stati analizzati i tempi proposti da Telecom Italia per le singole attivita' relative all'attivazione del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica e sono state apportate, laddove ritenuto appropriato, alcune modifiche, come si evince dalla tabella sottostante: ----> Vedere immagine nel formato PDF <----
C) Costi di disattivazione. Nel corso dell'attivita' istruttoria di verifica dei costi, Telecom Italia ha rivisto verso il basso le stime dei tempi necessari alle attivita' di disattivazione relativamente alle 2 fibre. In seguito, sono stati analizzati i tempi stimati da Telecom Italia ed e' stata condotta una valutazione della ragionevolezza delle ipotesi adottate, i cui risultati sono riportati nella tabella sottostante: ----> Vedere immagine nel formato PDF <----
3.3. Servizio di co-locazione. I costi proposti da Telecom Italia si compongono di due principali categorie: a) canoni annui di affitto; b) costi fissi di installazione. Telecom Italia espone all'interno dell'offerta di riferimento esclusivamente la prima componente di costi, in quanto per la seconda ritiene che tali costi debbano essere valutati caso per caso. A) Canoni annui. Telecom Italia propone due diversi costi di affitto in funzione della tipologia di co-locazione richiesta: co-locazione all'interno dell'edificio di centrale Telecom Italia, ovvero co-locazione all'esterno dell'edificio, ma all'interno del recinto di centrale. Il costo dell'affitto e' calcolato da Telecom Italia facendo riferimento ai prezzi di mercato, desunti da una rivista specializzata nel settore denominata "Consulente immobiliare". I costi proposti da Telecom Italia per l'energia, condizionamento, gestione dei locali e servizi di sicurezza sono analoghi a quelli proposti per il servizio di co-locazione contenuto nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 1999. L'Autorita' ritiene tuttavia opportuno eliminare dai costi annui richiesti ad altri operatori i costi relativi alla manutenzione delle aree verdi, in quanto non pertinenti al servizio di co-locazione richiesto. B) Studio di fattibilita'. La determinazione del costo relativo allo studio di fattibilita' si basa sulla previsione del numero di ore uomo necessarie per eseguire lo studio, valorizzate con il costo medio orario del personale. La valutazione di Telecom Italia delle attivita' richieste e' contenuta nella seguente tabella: ----> Vedere immagine nel formato PDF <---- Viene aggiunta, inoltre, una quota che tiene conto dei costi di trasporto del personale. Tale quota e' di L. 45.414, che rappresentano un viaggio medio di 30 km in area metropolitana per un totale di 6 viaggi ed un costo di trasporto di L. 252,3 per km. Ne deriva un costo complessivo dello studio di fattibilita' di L. 7.753.414, approssimato a L. 7.755.000. Al riguardo, si osserva che il costo degli studi di fattibilita' diminuirebbe se Telecom Italia disponesse di piante e mappe dettagliate delle proprie centrali. Tali piante ridurrebbero, infatti, la necessita' di visite ai siti da parte del personale, permettendo lo svolgimento del lavoro presso gli uffici di Telecom Italia, realizzando in tal modo rilevanti economie sia in termini di personale, sia in relazione al numero di viaggi necessari. E' altresi' opportuno evidenziare che il costo dello studio di fattibilita' rappresenta un costo che va condiviso tra tutti gli operatori che richiederanno il servizio di co-locazione nel singolo sito. Piu' in generale, e' da rilevare che la predisposizione di sale condivise, a fronte della richiesta di anche un solo operatore, conduce alla realizzazione di spazi e di opere che vengono utilizzate anche dai successivi operatori che richiedono quegli spazi. Costi di installazione del servizio di co-locazione: la maggior parte dei costi di installazione e predisposizione degli spazi di co-locazione saranno stimati da Telecom Italia caso per caso. L'Autorita' ritiene, tuttavia, che il costo relativo alla formazione del personale sulle "Regole per la condotta all'interno degli edifici Telecom Italia" non sia necessario, in quanto e' sufficiente la predisposizione di linee guida da fornire agli operatori.
Delibera: Art. 1. Condizioni economiche per l'accesso disaggregato alla rete in rame 1. Il contributo di cui all'art. 20 della legge n. 448/1998 e' abolito. 2. Le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato alla rete in rame sono modificate come segue: Tab. 1 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame Tab. 2 - Contributi impianto relativi alla fornitura di coppie in rame Tab. 3 - Contributi aggiuntivi relativi alla fornitura di coppie in rame Tab. 4 - Contributi di disattivazione Tab. 5 - Condizioni economiche relative alla eliminazione delle interferenze in ambiente cavo ----> Vedere immagine nel formato PDF <---- 3. Il contributo per la qualificazione della coppia per uso ADSL di cui alla tabella 3 del comma precedente puo' essere addebitato solo nel caso in cui la coppia non sia stata gia' qualificata. 4. Il contributo di disattivazione, di cui alla tabella 4 del comma precedente, puo' essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario. |
| Art. 2. Condizioni economiche per l'accesso disaggregato alla rete in fibra ottica 1. Le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra sono modificate come segue: Tab. 1 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di collegamenti in fibra Tab. 2 - Contributi impianto relativi alla fornitura di collegamenti in fibra Tab. 3 - Contributi di disattivazione ----> Vedere immagine nel formato PDF <---- 2. Il contributo di disattivazione di cui alla tabella 3 del comma precedente puo' essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario. |
| Art. 3. Condizioni economiche per il servizio di co-locazione 1. Le condizioni economiche per il servizio di co-locazione sono modificate come segue: a) eliminazione del contributo per la manutenzione delle aree di verde; b) eliminazione del contributo per formazione del personale. 2. Il costo dello studio di fattibilita' e' pari a L. 7.755.000 e deve essere suddiviso tra tutti gli operatori che manifestano interesse verso un singolo sito. |
| Art. 4. Disposizioni finali 1) Si dispone quanto segue: a) le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto retroattivo dalla data di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale del 12 maggio 2000; b) telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale per il 2001 entro il 31 marzo 2001; c) le condizioni economiche del servizio di canale numerico e servizio di prolungamento dell'accesso costituiranno oggetto di separato provvedimento entro febbraio 2001; d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente; e) avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 1997. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 21 dicembre 2000 Il presidente Cheli Il commissario relatore Monaci Il segretario degli organi collegiali Belati |
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