| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000 |  
| Valutazione  delle  condizioni  economiche  dei  servizi  di  accesso disaggregato  a  livello  di  rete  locale  contenute nell'offerta di riferimento  di  Telecom Italia del 12 maggio 2000. (Deliberazione n. 14/00/CIR). |  
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           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI    Nella  seduta  della  Commissione  infrastrutture  e  reti del 21 dicembre 2000;    Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,  n. 318, recante: il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";    Visto   il   decreto  ministeriale  25  novembre  1997,  recante: "Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore delle  telecomunicazioni",  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;    Visto   il   decreto   ministeriale   23  aprile  1998,  recante: "Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle telecomunicazioni",   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 133 del 10 giugno 1998;    Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";    Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 97/33/CE  del  30  giugno  1997,  relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale   e   l'interoperabilita'  attraverso  l'applicazione  dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";    Vista  la  comunicazione  della Commissione europea COM(2000) 237 del  26  aprile  2000,  recante: "Unbundled Access to the local loop: enabling  the  competitive  provision  of  a full range of electronic communication  services including broadband multimedia and high speed internet";    Vista  la  raccomandazione  della Commissione europea 2000/417/EC del  25 maggio 2000, recante: "Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range  of  electronic  communications  services  including  broadband multimedia and high-speed internet";    Visto  il  "Regolamento  del  Parlamento  europeo e del Consiglio relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete locale" del 5 dicembre 2000;    Vista  la  propria  delibera  n.  1/CIR/98  del 25 novembre 1998, concernente:  "Valutazione  e  richiesta  di modifica dell'offerta di interconnessione  di  riferimento  di  Telecom  Italia  del 24 luglio 1998";    Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla  "Determinazione  degli  organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";    Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante: "Linee   guida   per   l'implementazione   dei   servizi  di  accesso disaggregato   a  livello  di  rete  locale  e  disposizioni  per  la promozione della diffusione dei servizi innovativi";    Vista la propria delibera n. 5/00/CIR, recante: "Monitoraggio del processo  di  implementazione  dei  servizi di accesso disaggregato a livello   di   rete   locale,   portabilita'  del  numero  e  carrier preselection";    Vista  la  propria  delibera  n. 11/00/CIR, recante: "Valutazione degli  aspetti  tecnici  e procedurali dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale del  12  maggio  2000  e  metodologia  di attribuzione degli spazi di co-locazione";    Vista   l'offerta   di  riferimento  per  i  servizi  di  accesso disaggregato pubblicata da Telecom Italia in data 12 maggio 2000;    Visti gli atti del procedimento;    Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';    Considerato quanto segue: 1. Il quadro normativo di riferimento. 1.1. Riferimenti normativi comunitari.    A livello comunitario, le direttive c.d. "Open Network Provision" (ONP) definiscono il quadro generale di riferimento per la disciplina delle  condizioni  d'accesso  alle  reti  di  telecomunicazioni ed ai servizi  di telefonia vocale degli organismi di telecomunicazioni. In tale  contesto,  le  direttive 97/33/CE (interconnessione) e 98/10/CE (telefonia  vocale),  intervenendo  in una fase avanzata del percorso verso  la  completa  apertura  alla  concorrenza  del  mercato  delle telecomunicazioni,  ed  adeguando  i  principi  ONP  ad  un  contesto liberalizzato, definiscono le regole ed i criteri per la fornitura di tale   accesso   da  parte  di  organismi  notificati  dall'Autorita' nazionale  di  regolamentazione come aventi notevole forza di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione.    In  particolare,  la  direttiva  98/10/CE  riserva alle Autorita' nazionali  di  regolamentazione  il  potere  di  "...  intervenire di propria  iniziativa in qualsiasi momento ove cio' sia giustificato ai fini  di  un'effettiva  concorrenza e/o interoperabilita' dei servizi (...),  per  definire condizioni d'accesso non discriminatorie eque e ragionevoli  (...)  e  garantire  il  massimo  beneficio  a tutti gli utenti"  e  assegna  alle  Autorita' nazionali di regolamentazione il compito   di   verificare   il   rispetto   del   principio   di  non discriminazione  da  parte  degli  organismi  notificati  "... quando utilizzano  la  rete telefonica pubblica fissa e, piu' in particolare qualsiasi  sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico" (art. 16, commi 4 e 7).    Nell'ambito  del  quadro regolamentare sopra richiamato, l'Unione Europea e' recentemente intervenuta per introdurre specifici obblighi di fornitura di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale in capo   agli   organismi  notificati,  con  il  duplice  obiettivo  di concludere   il   percorso   di  piena  apertura  del  mercato  delle telecomunicazioni   e   di   promuovere  la  diffusione  dei  servizi innovativi  a  larga banda. Tale impegno ha recentemente condotto, in data  5  dicembre  2000,  alla  emanazione  di  un  "Regolamento  del Parlamento  europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla  rete  locale",  direttamente  applicabile  negli Stati membri e finalizzato    ad    integrare    "il   quadro   normativo   per   le telecomunicazioni,   ed   in  particolare  le  direttive  97/33/CE  e 98/10/CE"  (considerando  15),  attraverso la disciplina dell'accesso disaggregato   alla  rete  locale  e  delle  risorse  connesse  degli operatori   notificati   come   aventi   notevole  forza  di  mercato nell'ambito  della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi  (ai sensi dell'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE).    Riguardo alla disciplina delle condizioni economiche di fornitura dei  servizi  di  accesso disaggregato, il regolamento stabilisce che "le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le risorse  connesse  devono  essere  trasparenti, non discriminatorie e basate  su  criteri  oggettivi  per  garantire  l'equita'"  e  devono permettere al fornitore dell'accesso di recuperare i "costi attinenti piu'   un  margine  di  profitto",  garantendo  lo  sviluppo  di  una concorrenza  leale,  e  sostenibile  nel lungo periodo, tenendo anche presente  l'obiettivo  di  promuovere  investimenti in infrastrutture alternative (considerando 11).    Particolare  rilievo  e'  dato  al  rispetto del principio di non discriminazione,  inteso come parita' di trattamento interno/esterno, laddove,   al  considerando  (12),  si  dispone  che  "gli  operatori notificati  devono  fornire  ai  terzi  le  informazioni  e l'accesso disaggregato  alle  medesime  condizioni e della medesima qualita' di quello   fornito  per  i  servizi  propri  o  per  le  loro  societa' consociate".    L'articolato  del  regolamento  fornisce  indicazioni puntuali in tema  di condizioni economiche; l'art. 3 comma 1, stabilisce obblighi precisi  in  capo agli operatori notificati, quali la pubblicazione e l'aggiornamento  di  un'offerta  di  riferimento relativa all'accesso disaggregato  e  alle risorse connesse, che comprenda alcuni elementi considerati  "di  base" (indicati nell'allegato al regolamento) e che risulti "sufficientemente disaggregata" affinche' il beneficiario non paghi  elementi  o  opzioni  di rete non necessari all'utilizzo della rete  richiesto. Il successivo comma 3, stabilisce che "gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi".    Sotto  il  profilo  della  attribuzione di competenze, infine, il regolamento  inquadra  le  disposizioni  da  esso  stesso  recate nel contesto    piu'    ampio    dell'applicazione   del   principio   di sussidiarieta',   in   quanto  finalizzate  a  realizzare  un  quadro normativo  armonizzato  a  livello comunitario per quanto concerne la disciplina  dell'accesso alla rete locale, sottolineando peraltro che tali disposizioni sono adottate "senza pregiudizio delle disposizioni nazionali   conformi   alla   normativa  che  prevedono  misure  piu' dettagliate  (...)"  (considerando 14, ultimo periodo e art. 1, comma 4).    Il  considerando (10), analizza il mercato dell'accesso alla rete locale,  sottolineando l'importanza dell'azione regolamentare, dovuta allo "squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore e quello dell'operatore   notificato   (...)"   e   attribuendo  all'Autorita' nazionale  di  regolamentazione  il potere di "intervenire di propria iniziativa   per   garantire   una  concorrenza  leale,  l'efficienza economica  e  il  massimo  vantaggio per gli utenti", nell'osservanza della  normativa  comunitaria.  In tale contesto, l'art. 4 stabilisce che  l'Autorita'  nazionale  di regolamentazione vigila "affinche' la fissazione  dei  prezzi  per  l'accesso disaggregato alla rete locale promuova una concorrenza leale e sostenibile" (comma 1);    Puo'  imporre  modifiche,  purche'  giustificate, all'"offerta di riferimento  per  l'accesso  disaggregato  alla rete locale e risorse connesse,  compresi  i  prezzi"  (comma 2, lettera a) e, infine, puo' "intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad assicurare   la   non   discriminazione,   una   concorrenza   leale, l'efficienza  economica e il massimo vantaggio per gli utenti" (comma 3). 1.2. Riferimenti normativi nazionali.    In  linea  con  il  quadro regolamentare comunitario, la legge n. 249/1997  conferisce  all'Autorita' ampi poteri regolatori in tema di accesso  alle  infrastrutture,  tra  cui  la possibilita' di definire "(...)  criteri  obiettivi  e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe   massime,   per  l'interconnessione  e  per  l'accesso  alle infrastrutture   di   telecomunicazioni,   secondo   criteri  di  non discriminazione"  (art.  1,  comma  6,  lettera a,  n. 7), nonche' la competenza  di  intervento  per "garantire l'applicazione delle norme legislative   sull'accesso   ai   mezzi   e  alle  infrastrutture  di comunicazioni,  anche  attraverso  la  predisposizione  di  specifici regolamenti" (art. 1, comma 6, lettera c, n. 2).    Il  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,   attribuisce   all'Autorita'   il  compito  di  determinare  le condizioni  di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni (art. 22,  comma  1,  lettera d). Con specifico riferimento alle condizioni economiche,   l'art.   5,  comma  6,  del  medesimo  decreto  assegna all'Autorita'  il  potere  di  "intervenire  in qualsiasi momento, di propria  iniziativa  o  su  richiesta  di una delle parti, al fine di garantire  che  le  condizioni  di  accesso  alla  rete  siano  eque, ragionevoli  e  non discriminatorie (...) e che si producano benefici per gli utenti (...)".    I  summenzionati principi regolamentari relativi alla definizione delle  condizioni  economiche,  nonche'  il  principio  di parita' di trattamento interno/esterno, sono puntualmente richiamati nel decreto ministeriale  25  novembre  1997  in  materia  di licenze, laddove si impone  a  Telecom  Italia  (di seguito anche TI) la pubblicazione di condizioni  di  offerta relative all'interconnessione, all'accesso ed all'utilizzo   della   rete   telefonica   pubblica  sufficientemente disaggregate,  orientate ai costi e non discriminatorie nei confronti degli operatori, rispetto alla propria divisione autonoma interna. Il richiamo  ai  medesimi  obblighi  di disaggregazione, orientamento ai costi,  non  discriminazione, trasparenza e obiettivita' dell'offerta dei  servizi  di  interconnessione  ed  accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni da parte di Telecom Italia e' contenuto nel decreto ministeriale 23 aprile 1998.    Con  specifico  riferimento  ai servizi di accesso disaggregato a livello  di  rete  locale,  la  delibera  2/00/CIR  dispone  puntuali obblighi  di  fornitura  in  capo  a  Telecom  Italia  e  prevede  la pubblicazione  di  una  offerta  di  riferimento  in  relazione  alle condizioni  tecniche  ed  economiche  di fornitura (art. 9); riguardo alle condizioni economiche, l'art. 8 prevede che esse siano calcolate sulla  base  della metodologia dei costi storici pienamente allocati, fermo  restando  l'allineamento  della  metodologia  sulla base della revisione   generale  del  sistema  di  contabilita'  dei  costi  per l'interconnessione,  prevista  ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. 2. Le principali fasi dell'iter istruttorio    A  seguito  della  pubblicazione  dell'offerta  di riferimento di Telecom  Italia per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ha avviato   un'analisi   approfondita   relativamente  alle  condizioni economiche  contenute  in  tale  offerta.  L'attivita'  di  analisi e valutazione  e'  stata  condotta avvalendosi anche del supporto della societa' di consulenza NERA (National Economic Research Associates).    Nel  corso  del procedimento istruttorio, l'Autorita' ha promosso vari   momenti   di   confronto   con   Telecom  Italia;  particolare approfondimento   e'   stato   dedicato   agli   aspetti  di  critica metodologica   rilevati   dall'Autorita'   circa   le   modalita'  di definizione  dei  costi,  sia in relazione alle componenti una tantum (costi di set up, costi di disattivazione etc), sia in relazione alle componenti ricorrenti (canoni mensili).    Il  confronto con Telecom Italia, e in particolare la valutazione delle  controdeduzioni da quest'ultima rappresentate, hanno richiesto ulteriori  approfondimenti.  Tali  approfondimenti  hanno,  in taluni casi,  condotto  ad una condivisione delle argomentazioni proposte da Telecom  Italia  e,  conseguentemente,  ad  apportare  modifiche alle valutazioni  inizialmente  elaborate  in  relazione  a talune voci di costo.    L'analisi  istruttoria  e'  stata  condotta  con  riferimento  ai singoli servizi inclusi nell'offerta di riferimento: si e' proceduto, in  primo luogo, all'analisi dei servizi di accesso disaggregato alla rete  in  rame,  per poi procedere all'analisi dei servizi di accesso alla  fibra,  al servizio di co-locazione ed, infine, all'analisi dei servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso.    Con  particolare  riferimento  ai  servizi  di  canale numerico e prolungamento  dell'accesso,  le informazioni inizialmente fornite da Telecom  Italia  non sono state ritenute sufficienti per una compiuta valutazione delle condizioni economiche proposte; si e' pertanto reso necessario un supplemento d'istruttoria, per richiedere alla societa' ulteriori  informazioni  e sviluppare ulteriori approfondimenti. Allo stato   attuale,  tali  attivita'  di  valutazione  non  sono  ancora concluse;  ne consegue che la valutazione delle condizioni economiche relative  a tali servizi sara' oggetto di un successivo provvedimento integrativo del presente. 3.  Valutazione  delle  condizioni  economiche  proposte  da  Telecom Italia. 3.1. Servizio di accesso disaggregato alla rete in rame. 3.1.1. La proposta di Telecom Italia.    Le condizioni economiche proposte per l'accesso alla rete in rame si compongono dei seguenti elementi:      a) canoni mensili;      b) costi una tantum;      1) costi di installazione;      2) altri costi addizionali una tantum. A) Canone mensile.    Le componenti del canone mensile sono le seguenti:      costi  relativi  agli  apparati ed elementi di rete utilizzati, ivi  inclusi  gli  ammortamenti  ed  il  costo  del capitale (pari al 12,5%).   La   metodologia   adottata   da   Telecom  Italia  prevede l'identificazione  degli specifici elementi di rete utilizzati per la fornitura  del servizio di accesso disaggregato. In relazione ad ogni categoria di elemento di rete, la contabilita' regolatoria di Telecom Italia  espone  la relativa quota di ammortamento per il 1999. Per le componenti  di  rete condivise tra piu' servizi, viene considerata la quota  parte  relativa  al  singolo servizio in funzione di specifici driver  di  attribuzione.  La somma di tutte le quote di ammortamento viene  suddivisa per il numero totale di coppie in rame nella rete di accesso, ottenendo cosi' un costo annuale, dal quale si ricava infine il  costo  mensile.  Per  i servizi che utilizzano due coppie in rame (quali  ad esempio il DECT o HDSL), tale costo viene moltiplicato per il  numero di coppie che compongono il servizio. Nel caso dei servizi DECT, non vengono attribuiti i costi associati con gli elementi della rete di distribuzione non utilizzati;      costi di "assurance", ovvero costi di manutenzione correttiva e di  utilizzo  dei  sistemi  operativi per l'accesso disaggregato alla rete  locale  (costi  EDP).  La  contabilita'  regolatoria di Telecom Italia  presenta  la  voce di costo relativa all'insieme dei costi di manutenzione.   Tale  componente  di  costo  e'  stata  ulteriormente suddivisa   da   Telecom   Italia   tra   manutenzione  preventiva  e manutenzione  correttiva,  in base a stime della stessa societa'. Per pervenire  ad  una stima dei costi unitari, TI ha seguito due diverse metodologie  di  calcolo.  Nel caso della manutenzione preventiva, il costo  totale  e'  stato  suddiviso per il numero totale di coppie in rame  e  per il numero di mesi nell'anno, applicando quindi un metodo del  tipo "top down". Invece, nel caso della manutenzione correttiva, TI  si  e'  avvalsa  di  un approccio di tipo "bottom-up", in base al quale  i  costi  unitari  si ottengono a partire dall'identificazione delle  attivita'  pertinenti al processo di manutenzione correttiva e dalla  conseguente definizione del periodo di tempo necessario per lo svolgimento delle singole attivita', cui va applicato il costo orario della  manodopera.  Successivamente,  il  costo  per intervento cosi' ottenuto  viene  moltiplicato  per  una  stima  della probabilita' di guasti,   per  anno,  da  cui  si  deriva  il  costo  annuale  e,  di conseguenza,  il costo mensile. Al riguardo, va osservato che Telecom Italia  ha indicato tempi di risoluzione degli interventi e indici di guastabilita'  differenziati  tra  PSTN,  ISDN,  ADSL,  DECT  e HDSL. Tuttavia,  allorche'  si tratta di definire i relativi costi unitari, nel  caso delle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi PSTN,  ISDN  ed ADSL, Telecom Italia ha proposto un costo medio. Come si  riporta  nella  tabella che segue, Telecom Italia ha inizialmente considerato  differenti  livelli di guastabilita', nonche' differenze nei  costi  di riparazione della coppia in funzione dell'utilizzo che ne viene fatto, per pervenire quindi a tre distinti costi mensili per POTS,  ISDN  e ADSL. Successivamente, in base ad una stima di Telecom Italia sul presunto utilizzo da parte degli operatori della coppia in rame  (ovvero  prevedendo che il 10% delle coppie verranno utilizzate per  fornire  servizi PSTN, il 30% per fornire servizi ISDN-BRA ed il 60%  per  fornire servizi ADSL), la stessa societa' Italia calcola un costo medio ponderato, pari a 5.168 lire;            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----      costi   operativi,  ovvero  costi  relativi  alla  manutenzione preventiva e costi per la pianificazione della rete. I costi relativi alla  pianificazione  della  rete  attribuiti  ai  servizi di accesso disaggregato sono stati calcolati identificando le funzioni aziendali che  si  occupano della pianificazione della rete di accesso in rame. Vengono  pertanto  identificati  il  numero  di  dipendenti  in  tali funzioni  ed  il  relativo costo nonche' i costi addizionali relativi all'operativita'  dei  centri  di  lavoro.  Il  costo totale anche in questo  caso viene suddiviso per il numero di coppie in rame e per il numero di mesi nell'anno;      altri  costi,  ovvero  costi  relativi alle perdite su crediti, perdite  per radiazioni ed attivita' di fatturazione. Con riferimento ai  costi  di  fatturazione, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto tra  il  costo della fatturazione dei servizi di accesso ed il totale dei ricavi da accesso ottenuti tramite il processo di fatturazione;      costi  di  struttura  ovvero  costi  che  non sono direttamente attribuibili  al  singolo  servizio e che sono pertanto attribuiti in maniera  proporzionale  a  tutti  i  servizi.  Le  categorie di costo incluse sono le seguenti:        1) sviluppo dell'immagine aziendale;        2)  costi di segretariato generale - rapporto istituzionali e con l'autorita' di regolamentazione;        3) costi amministrativi e finanziari;        4) oneri fiscali;        5) costi relativi alle attivita' di strategia, pianificazione e supervisione;        6)  costi  relativi  al personale, organizzazione e controllo qualita';        7) management condiviso. B) Costi una tantum.    Con  riferimento  a  tali categorie di costo, occorre evidenziare che   tali   costi   non  derivano  direttamente  dalla  contabilita' regolatoria  e,  pertanto,  al fine di individuarne il costo, Telecom Italia   ha   proceduto  ad  un'analisi  delle  attivita'  necessarie all'attivazione  del  servizio  di  accesso disaggregato alla rete in rame,  sia con riferimento ad una coppia attiva che ad una coppia non attiva.  Per ogni attivita', e' stato specificato il tempo necessario allo  svolgimento  ed  applicato  il  costo  orario del personale. Al totale  derivante e' stato applicato un mark up che tiene conto delle attivita'  indirette  (10%),  ed  i  costi  relativi  all'utilizzo di immobili,  energia,  ecc. (29%), oltre che i costi indiretti di staff (21%).  Tale  valutazione e' stata effettuata con riferimento a tutte le  voci  di  costo  una tantum contenute nell'offerta di riferimento ovvero:      1) contributo installazione;      2) altri contributi una tantum:        a) interventi a vuoto;        b)  identificazione  della  coppia  che  causa interferenza e rimozione della stessa;        c) contributo disattivazione;        d) qualificazione coppia per ADSL. 3.1.2. Le valutazioni dell'Autorita'. A) Canone mensile.    Di seguito, si riportano le osservazioni relative alle componenti di  costo  per cui si sono registrate significative differenze tra la proposta di Telecom Italia e la valutazione dell'Autorita'. Costi di manutenzione correttiva.    La  delibera  2/00/CIR prevede che i costi dei servizi di accesso disaggregato  alla  rete  locale  siano  basati sulla metodologia dei costi  storici  pienamente  distribuiti.  La  metodologia adottata da Telecom  Italia per la stima dei costi di manutenzione correttiva non e'  pienamente  coerente con tale approccio, per cui si e' seguito un diverso  metodo. In breve, si sono utilizzati i costi di manutenzione correttiva   che   Telecom   Italia  ha  desunto  dalla  contabilita' regolatoria,  suddividendoli  per  il  numero  di  coppie in rame: il valore  di  costo  che  ne risulta e' notevolmente inferiore a quello proposto da Telecom Italia.    L'Autorita' ritiene che la metodologia adottata da Telecom Italia presenti alcune criticita':      1) Telecom Italia ha stimato i costi di manutenzione correttiva da  applicare  ai diversi servizi di accesso disaggregato per la rete in  rame,  basandosi  in parte sulla propria esperienza, ma adottando diverse  ipotesi  previsionali,  in  contrasto  -  quindi  -  con  la metodologia dei costi storici pienamente distribuiti;      2)  le  ipotesi  adottate  da Telecom Italia con riferimento ai maggiori   costi   di  manutenzione  relativi  alle  coppie  in  rame utilizzate  per  la  fornitura dei servizi ADSL sembrano eccessive in quanto  prevedono percentuali di guastabilita' superiori di 3 volte a quelle  relative  alla rete PSTN. Tali ipotesi inoltre sono basate su rilevazioni  effettuate  da Telecom Italia all'inizio del 2000, su un campione di riferimento limitato;      3)  le  stime  di  costo  previste da Telecom Italia si basano, inoltre,  su  ipotesi  del  tutto  presuntive  circa l'utilizzo delle coppie  in  rame  da  parte degli operatori licenziatari. L'Autorita' ritiene  non  corretto tale approccio, in quanto contempla il rischio di  imputare  una  quota di costo non giustificato agli operatori che richiedono  i  servizi  di  accesso disaggregato, e quindi, in ultima istanza, di disincentivare la fornitura di tali servizi.    Alla   luce  di  tali  considerazioni,  ed  in  coerenza  con  la metodologia   di   riferimento   prevista  dalla  delibera  2/00/CIR, l'Autorita'  ritiene  necessaria l'adozione dei costi di manutenzione correttiva  desunti  dalla  contabilita' regolatoria, con riferimento alle  coppie  in  rame utilizzate per la fornitura di servizi POTS ed ISDN.  Al  riguardo,  in  merito all'opportunita' di prevedere canoni mensili  differenziati  tra  PSTN/ISDN  ed ADSL, la scelta di Telecom Italia  di offrire un servizio di "coppia general purpose" non appare pienamente  coerente  con  la  necessita'  di qualificare comunque in seguito  tale  coppia per l'impiego ADSL, in quanto la qualificazione potrebbe  avere  esito  negativo.  L'Autorita' ritiene, inoltre, poco fondata  la  preoccupazione di Telecom Italia di utilizzi impropri da parte degli OLO delle coppie richieste, ovvero che alcuni OLO possano utilizzare  per  la  fornitura di servizi ADSL coppie non qualificate per  tale  uso.  Si prende, tuttavia, atto che tali costi non tengono conto  di eventuali maggiori tassi di guastabilita' e dei conseguenti maggiori  costi  di manutenzione, in relazione alle coppie utilizzate per  la fornitura di servizi ADSL. L'Autorita' ritiene, pertanto, che il   riconoscimento  in  via  cautelativa  di  un  maggior  costo  di manutenzione relativo alle coppie in rame utilizzate per la fornitura di  servizi ADSL possa essere ammesso, solo con specifico riferimento a  tali  coppie  e  solo  a  condizione di prevedere un meccanismo di conguaglio  a  fine  anno.  Con  riferimento  a  tale fattispecie, si ritiene   ammissibile   prevedere  una  maggiorazione  del  tasso  di guastabilita' non superiore al 100% rispetto alle linee PSTN ed ISDN.    Il  maggior tasso di guastabilita' proposto da Telecom Italia per le  coppie  utilizzate per la fornitura di servizi ADSL, non e' stato ritenuto applicabile per le seguenti ragioni:      il  tasso  calcolato per ADSL e' basato su dati relativi ad una sperimentazione  iniziale  di Telecom Italia, che quindi si ritengono statisticamente   poco   significativi   sia  per  il  fatto  che  si riferiscono  ad  un  processo  ancora  nella  fase iniziale, ma anche perche'  legati  ad  un  processo completamente svolto all'interno di Telecom  Italia.  Una valutazione piu' corretta dovrebbe tenere conto del  vero processo, che coinvolge l'unbundling e quindi l'attivita' e i  sistemi di altri operatori, che agendo preventivamente potrebbero, ad   esempio,   diminuire   significativamente   la   percentuale  di segnalazioni di guasto;      si  ritiene,  inoltre,  che  l'analisi delle possibili cause di guasto,  che  giustificherebbero  a  priori  la grande differenza dei tassi  di  guastabilita', presenti alcune criticita'. In particolare, alcuni  elementi  si  riferiscono ad eventi eliminabili nella fase di qualificazione (presenza di interferenze permanenti), altri ad eventi rari  e di lungo periodo che sono difficilmente valutabili su piccoli numeri  e  nella fase iniziale di una attivita', per altri infine non e'  chiara  la  correttezza  dell'inserimento  nella  valutazione  di guastabilita'.  Ad esempio, una microinterruzione dovuta a stiramento del  cavo  e' un guasto legato alla manipolazione della rete da parte di Telecom Italia, e non e' chiaro se debba essere una causa di costo di  manutenzione  che  in  ultima  analisi  ricade  sull'OLO. Quindi, potrebbe  essere  necessario eliminare dal conteggio alcuni guasti se le  cause  relative,  una volta note, non fossero imputabili a eventi esterni o comunque indipendenti dall'attivita' di Telecom Italia.    In  conclusione,  si  ritiene  che  la  differenza  dei  tassi di guastabilita',   in  condizioni  stabili  e  misurata  sull'effettivo servizio  di  accesso  disaggregato  possa  essere significativamente inferiore  a  quella considerata, nonche' maggiormente in linea con i confronti  internazionali. Di conseguenza, appare opportuno prevedere un  tasso  di  guastabilita'  inferiore  a quello proposto da Telecom Italia,   riservandosi   una  periodica  correzione  in  presenza  di informazioni   statistiche  raccolte  nella  fase  di  esercizio  del servizio  di accesso disaggregato; informazioni che hanno tra l'altro il  pregio  di  non  essere contestabili in quanto in possesso sia di Telecom  Italia  sia  degli  OLO.  A fine anno, alla luce della reale incidenza degli interventi di manutenzione correttiva sulle coppie in rame  utilizzate  dagli  operatori  licenziatari  per la fornitura di servizi  ADSL, potra' essere previsto un meccanismo di conguaglio tra Telecom  Italia  e  gli operatori che hanno usufruito del servizio di accesso disaggregato per la fornitura di servizi ADSL. Altri costi.    L'Autorita'  ha  ritenuto non appropriata l'attribuzione ai costi di  accesso  disaggregato  della  componente relativa alle perdite su crediti,  in  quanto tale voce andrebbe correttamente attribuita alle attivita'   commerciali.   L'Autorita'  non  ritiene  la  metodologia proposta  da  Telecom Italia per il calcolo dei costi di fatturazione agli  OLO  pienamente soddisfacente in quanto i costi di fatturazione per  OLO  sono di natura diversa rispetto a quelli che Telecom Italia sostiene  per  l'utenza  finale.  In  primo luogo, sono rivolti ad un numero estremamente ridotto di clienti, ovvero gli OLO, ed in secondo luogo,  non presentano elementi di variabilita' paragonabili a quelli di  cui  occorre  tenere conto per fatturare correttamente il cliente finale  che  utilizza numerosi servizi che hanno differenti modalita' di  fatturazione  (a  tempo con prezzi diversi, con o senza lo scatto alla risposta, flat, ecc.) ed i cui prezzi variano frequentemente nel tempo.  Il loro costo quindi dovrebbe pertanto essere sostanzialmente inferiore rispetto ai primi. Costi di struttura.    L'Autorita'  ha ritenuto non ammissibile all'interno dei costi di struttura  la  quota  relativa allo sviluppo dell'immagine aziendale. L'esclusione  di  tali  costi determina la modifica della percentuale dei  costi  di  struttura  attribuibile  ai diversi servizi dall'8,6% all'8,2%. B) Costi una tantum.    L'Autorita'  ritiene  che i costi una tantum, unitamente ai costi mensili,  rivestano  un  ruolo  fondamentale per permettere una reale implementazione   dei   servizi   di   accesso  disaggregato.  Alcune esperienze   internazionali   hanno   evidenziato   che  lo  sviluppo dell'accesso  disaggregato  nonostante  canoni  di  noleggio  mensili relativamente  bassi  e'  stato  frenato  da  contributi  una  tantum eccessivamente  onerosi per gli operatori, al punto da condizionare i relativi piani di investimento.    Nell'ambito   dell'attivita'  istruttoria,  anche  attraverso  un confronto  tecnico internazionale, sono state valutate le tempistiche proposte  da  Telecom Italia, e si e' valutato che, in alcuni casi, i tempi   indicati   da   Telecom   Italia   fossero  eccessivi  e  non giustificati,   pervenendo   quindi  a  stime  ritenute  maggiormente ragionevoli.    Telecom  Italia  ha  argomentato  che  ipotesi di efficientamento quali  quelle  proposte  dall'Autorita'  non  siano  coerenti  con la metodologia  dei  costi  storici pienamente allocati. L'Autorita' non condivide  tale  tesi, soprattutto con riferimento alle attivita' una tantum,  per  le  quali  la  stima  del  costo  non  e'  direttamente desumibile  dalla  contabilita'  regolatoria  di  Telecom  Italia, ma inevitabilmente  frutto di stime da parte di Telecom Italia, anche se in  parte  basate  sull'esperienza  effettuata  da Telecom Italia per attivita' analoghe. Contributi di attivazione.    Nelle  due  tabelle  che  seguono, viene riportata la valutazione dell'Autorita'  sui  tempi  di  lavoro  connessi  alle  attivita'  di installazione.            CONTRIBUTO ATTIVAZIONE COPPIA ATTIVA IN RAME            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----                   CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PER HDSL            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----    Le   tabelle   sopra  esposte,  come  le  successive,  contengono l'indicazione  dei  tempi per lo svolgimento delle attivita' i quali, valorizzati  con  il  costo  orario del personale, forniscono i costi diretti  imputabili al singolo servizio. A tali costi, Telecom Italia aggiunge  una  quota  addizionale  del  10%  che tiene conto di altre tipologie  di attivita' inerenti al singolo servizio, ottenendo cosi' il  totale  dei  costi diretti. A quest'ultimo, vengono ulteriormente aggiunti  i costi relativi agli immobili, energia ecc., in misura del 29%  dei  costi  diretti, nonche' i costi relativi ad altre attivita' indirette  (staff),  nella  misura del 21% dei costi diretti. Vengono infine  considerati  i costi di EDP e di set-up per EDP, ed al totale dei costi viene applicato il coefficiente dei costi di struttura.    Oltre alla revisione dei tempi sopra indicati, sono state portate modifiche  relativamente all'applicazione dei costi di struttura pari all'8,2%  rispetto  all'8,6%  proposto da Telecom Italia. Inoltre, il costo di struttura era stato erroneamente applicato da Telecom Italia ai  costi  EDP  inclusivi del costo del capitale, e pertanto e' stata apportata la relativa correzione.          CONTRIBUTO ATTIVAZIONE COPPIA NON ATTIVA IN RAME            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----    Le  motivazioni alla base della riduzione dei tempi relativi alle singole  attivita' sono analoghe a quelle riportate per il contributo attivazione  della  coppia attiva. L'attivita' relativa alla verifica commerciale non viene effettuata in questo caso, mentre e' necessaria l'attivita'  di  fattibilita' tecnica e le attivita' di installazione tecnica richiedono piu' tempo. Altri contributi una tantum.    Alla  determinazione  dei  costi  per  le attivita' una tantum si perviene   moltiplicando   la  quantita'  di  tempo  stimata  per  lo svolgimento  di  tali  attivita'  per  la remunerazione del personale addetto.  La  tariffa  cosi'  ottenuta  viene,  poi,  maggiorata, per riflettere  costi  addizionali  associati con l'attivita'. La tariffa adottata  e'  1,6  volte  maggiore rispetto a quella utilizzata nella stima dei costi di manutenzione correttiva e contributi attivazione:      a)  contributo  una  tantum  per  la qualificazione della linea ADSL:  l'analisi  istruttoria  ha  condotto  a  ritenere  adeguate le tempistiche  proposte  da  Telecom  Italia per lo svolgimento di tale attivita',  per  cui non si e' ritenuto opportuno apportare revisioni ai  tempi  indicati.  Le  uniche  modifiche,  pertanto, riguardano la revisione  del  costo del personale e l'applicazione del coefficiente dei  costi  di  struttura  dell'8,2%  rispetto  all'8,6%  proposto da Telecom  Italia.  Si  osserva  che, in questo caso, Telecom Italia ha utilizzato  un costo del personale leggermente piu' elevato di quello proposto per la determinazione di altri costi;      b)  identificazione  di  una  coppia  che  causa interferenza e rimozione  della  coppia: le uniche modifiche riguardano la revisione dei   costi  strutturali.  L'attivita'  istruttoria  non  ha  fornito evidenze  che  indicassero  la  necessita' di una revisione dei tempi indicati  da Telecom Italia per l'identificazione della coppia (circa 5 ore);      c)  contributo di disattivazione della coppia in rame: il costo stimato  da  Telecom Italia per l'attivita' di disattivazione risulta maggiore   di   quello   proposto  per  l'attivita'  di  attivazione. Considerata la specularita' delle due attivita', si ritiene opportuno utilizzare  il  costo  per  l'attivazione  della  coppia  attiva come riferimento  per  la  definizione  del  costo di disattivazione della coppia  in  rame.  Si  evidenzia,  inoltre,  che  le attivita' per la disattivazione  delle  linee  per GNR sono analoghe a quelle previste per  gli altri casi citati; l'unico elemento variabile e' costituito, per  PBX  analogici  e ISDN BRA o di grandi dimensioni, dal numero di linee   attestate   al   PBX.   Pertanto,   il  costo  relativo  alla disattivazione  di coppie GNR puo' variare esclusivamente in funzione del  numero  di  linee coinvolte nella disattivazione, fermo restando che,  in questi casi, le attivita' di tipo organizzativo e gestionale devono essere corrisposte una volta sola;      d)  interventi  a vuoto: ai fini della stima del costo relativo ad  una  richiesta  di  manutenzione  di  un guasto che poi si rivela inesistente, Telecom Italia utilizza la propria stima del costo della manutenzione  correttiva,  sostituendo l'attivita' "intervento per la correzione  del  guasto"  con  "ispezione  senza  l'occorrenza  di un guasto",   con   un   tempo   associato  di  60  minuti.  L'attivita' istruttoria,  oltre a riscontrare un errore di calcolo, ha condotto a definire  una  stima  per  i  costi  relativi  a  tali  tipologie  di intervento,  apportando alcune modifiche ai tempi proposti da Telecom Italia. 3.2  Condizioni  economiche del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica.    Le  componenti  di  costo  presentate  da  Telecom Italia sono le seguenti:      a) canone mensile;      b) costi di attivazione;      c) contributo di disattivazione.    L'analisi  istruttoria  ha  evidenziato  che  Telecom  Italia  ha utilizzato i dati di contabilita' relativi al 1998 per la definizione dei   costi   associati   alla  fornitura  del  servizio  di  accesso disaggregato  alla  fibra  ottica. A supporto di tale scelta, Telecom Italia  ha  evidenziato  che,  a  causa  di  modifiche apportate alla metodologia  di  contabilita'  dei  costi  in relazione all'esercizio 1999,  i  relativi  dati  non  forniscono un grado di disaggregazione sufficiente  a  tali  fini.  Pertanto,  Telecom  Italia  ha scelto di utilizzare  i  dati di costo derivanti dalla contabilita' regolatoria per il 1998, che conteneva un maggiore livello di disaggregazione dei costi.  Al  riguardo,  si  evidenzia che tale approccio puo' produrre impatti   significativi   sui  costi  associati  alla  fornitura  del servizio.  In  particolare,  in  tale ottica, l'utilizzo di dati 1998 potrebbe  portare  una sovrastima dei costi in quanto non tiene conto dei recuperi di efficienza conseguiti nel 1999, ne' delle economie di scala  connesse all'incremento delle linee installate. D'altro canto, bisognerebbe considerare gli aumenti prodottisi nel 1999 per il costo del   personale  e  dell'affitto  degli  immobili,  ovvero  per  voci rilevanti   nella   determinazione   dei  costi  di  installazione  e manutenzione  delle  infrastrutture.  Ne  consegue che la stima degli impatti  conseguenti  alla  potenziale  concomitanza  dei due effetti sopra  descritti  e'  di difficile quantificazione. Per tale ragione, nel  momento  in  cui  si  assumono i dati riferiti alla contabilita' 1998,  si  pone  in  capo a TI l'obbligo di una disaggregazione della contabilita'  2000, tale da consentire l'utilizzo di tali dati per la formulazione  delle  condizioni  economiche  del  listino per tutti i servizi di accesso disaggregato 2001. A) Il canone mensile.    E' costituito dai seguenti elementi di costo:      costi   relativi   alle   risorse  di  rete,  ivi  inclusi  gli ammortamenti   ed   il   costo   del   capitale:   i   dati  relativi all'ammortamento   sono   desunti   dalla  contabilita'  regolatoria. L'attivita'  istruttoria  ha  evidenziato come elemento di criticita' quello   dell'allocazione   dei   costi  associati  con  i  cavidotti sottoterranei.   La   metodologia  adottata  da  Telecom  Italia  per l'attribuzione di tali costi ai diversi servizi e' la seguente:        1) i costi dei cavodotti sono distinti tra la rete di accesso in  rame  e  la  rete in fibra, sulla base del valore di ammortamento netto  dei  cavi  presenti  in rete. Tuttavia, nel caso della rete in fibra,   la   contabilita'  regolatoria  di  Telecom  Italia  prevede l'allocazione dei costi dei cavodotti alla sola rete di trasporto;        2) a questo punto, al fine di individuare una stima dei costi di cavodotti per la rete di accesso in fibra, Telecom Italia utilizza il rapporto tra chilometri cavo nella rete in fibra e chilometri cavo nella rete in rame.    Al  riguardo,  si osserva che questo processo di attribuzione dei costi  non  appare  il piu' appropriato, in quanto l'attribuzione dei costi  alla  rete  d'accesso in fibra viene realizzata utilizzando un driver  che  non  distingue  tra rete di accesso e rete di trasporto. L'Autorita'  ritiene  che, dal prossimo listino, il corretto criterio di  attribuzione  dei  costi  dei cavodotti per la rete di accesso in fibra  assuma  come  driver  la  proporzione  di  fibra  presente nei cavodotti  utilizzati  per  la rete di accesso in fibra in rapporto a quelli utilizzati per la rete di trasporto;      costi  di manutenzione correttiva e preventiva: la contabilita' regolatoria   di   Telecom   Italia  identifica  i  costi  totali  di manutenzione per la rete di trasporto, ma non isola i costi specifici all'operativita' della rete in fibra ottica. Pertanto, Telecom Italia ha  utilizzato  dati  desunti  dal proprio sistema operativo di rete, denominato  NAMAS, che identifica i costi operativi e di manutenzione associati con la fibra ottica. Preso atto del percorso finora seguito da  TI  per individuare tali costi, l'Autorita', da un lato, impone a TI di distinguere in contabilita' regolatoria i costi di manutenzione per la fibra ottica in rete d'accesso da quelli in rete di trasporto; dall'altro,  rileva  che il sistema NAMAS non costituisce parte della contabilita'  regolatoria di Telecom Italia, e che, conseguentemente, i  costi  che  derivano  da  tale  sistema  non sono stati oggetto di certificazione;      altri  costi  operativi,  ovvero  costi di pianificazione della rete:  i  costi di pianificazione della rete associati con la rete in fibra  sono  identificati  da  Telecom  Italia  isolando  le funzioni aziendali che si occupano specificatamente della pianificazione della rete  in  fibra.  La  pianificazione  della  rete non comporta alcuna suddivisione  dei  costi  tra diverse componenti e servizi di rete e, pertanto,  si  ritiene corretta l'identificazione da parte di Telecom Italia  dei costi di pianificazione della rete con riferimento alle 2 fibre.  Con  riferimento  alle 4 fibre, Telecom Italia ha assunto che l'utilizzo  di  altre  2  fibre  comporti  il  doppio  dei  costi  di pianificazione.  Cio'  implicherebbe che la pianificazione della rete sia  dipendente  dal numero di fibre richieste per ogni collegamento. Si  ritiene  che  il  numero  di  collegamenti  sia  il criterio piu' appropriato  per l'attribuzione di tale voce di costo, e che pertanto i costi di pianificazione della rete siano gli stessi con riferimento a collegamenti di 2 o 4 fibre;      costi  di  struttura: Telecom Italia ha utilizzato un'incidenza di  tali  costi  (8,6%) analogo a quello nel caso della rete in rame. Tuttavia, dal momento che i dati utilizzati nei calcoli relativi alla rete  in  fibra  fanno  riferimento  al  1998, anno in cui i costi di struttura  erano pari al 6,7%, si e' ritenuto opportuno utilizzare il dato relativo al 1998;      altri  costi,  quali  i  costi di fatturazione verso OLO: per i costi  di  fatturazione  verso  OLO,  Telecom Italia ha utilizzato il rapporto  tra  il  costo  della  fatturazione associato ai servizi di accesso  ed  il  totale  ricavi  da  accesso ottenuti dal processo di fatturazione.  Al  riguardo, si ritiene preferibile l'utilizzo di una metodologia   che  isoli  analiticamente  i  costi  delle  specifiche attivita'  sottostanti  il  processo  di fatturazione. Tuttavia, data l'indisponibilita'  di  tali  informazioni,  si accolgono i risultati dell'analisi  di Telecom Italia, con l'indicazione che non si ritiene che i costi di fatturazione dei collegamenti a 4 fibre siano di molto superiori a quelli relativi ai collegamenti a 2 fibre. B) Costi di attivazione.    Analogamente  a quanto descritto per la rete in rame, nell'ambito dell'attivita'  istruttoria sono stati analizzati i tempi proposti da Telecom  Italia per le singole attivita' relative all'attivazione del servizio  di  accesso  disaggregato  alla rete in fibra ottica e sono state apportate, laddove ritenuto appropriato, alcune modifiche, come si evince dalla tabella sottostante:            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----
   C) Costi di disattivazione.    Nel  corso  dell'attivita'  istruttoria  di  verifica  dei costi, Telecom Italia ha rivisto verso il basso le stime dei tempi necessari alle  attivita'  di  disattivazione  relativamente  alle  2 fibre. In seguito,  sono  stati analizzati i tempi stimati da Telecom Italia ed e'  stata condotta una valutazione della ragionevolezza delle ipotesi adottate, i cui risultati sono riportati nella tabella sottostante:            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----
   3.3. Servizio di co-locazione.    I   costi  proposti  da  Telecom  Italia  si  compongono  di  due principali categorie:      a) canoni annui di affitto;      b) costi fissi di installazione.    Telecom  Italia  espone  all'interno  dell'offerta di riferimento esclusivamente la prima componente di costi, in quanto per la seconda ritiene che tali costi debbano essere valutati caso per caso. A) Canoni annui.    Telecom  Italia  propone due diversi costi di affitto in funzione della  tipologia  di co-locazione richiesta: co-locazione all'interno dell'edificio   di   centrale  Telecom  Italia,  ovvero  co-locazione all'esterno dell'edificio, ma all'interno del recinto di centrale. Il costo dell'affitto e' calcolato da Telecom Italia facendo riferimento ai  prezzi  di  mercato,  desunti  da  una  rivista specializzata nel settore denominata "Consulente immobiliare".    I    costi    proposti   da   Telecom   Italia   per   l'energia, condizionamento,  gestione  dei  locali  e  servizi di sicurezza sono analoghi  a quelli proposti per il servizio di co-locazione contenuto nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 1999.    L'Autorita'  ritiene tuttavia opportuno eliminare dai costi annui richiesti ad altri operatori i costi relativi alla manutenzione delle aree  verdi,  in  quanto  non  pertinenti al servizio di co-locazione richiesto. B) Studio di fattibilita'.    La  determinazione del costo relativo allo studio di fattibilita' si  basa  sulla  previsione  del  numero  di  ore uomo necessarie per eseguire  lo  studio,  valorizzate  con  il  costo  medio  orario del personale. La valutazione di Telecom Italia delle attivita' richieste e' contenuta nella seguente tabella:            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----    Viene  aggiunta,  inoltre, una quota che tiene conto dei costi di trasporto   del   personale.   Tale   quota   e'  di  L. 45.414,  che rappresentano  un viaggio medio di 30 km in area metropolitana per un totale  di  6  viaggi ed un costo di trasporto di L. 252,3 per km. Ne deriva   un   costo  complessivo  dello  studio  di  fattibilita'  di L. 7.753.414, approssimato a L. 7.755.000.    Al  riguardo, si osserva che il costo degli studi di fattibilita' diminuirebbe   se   Telecom  Italia  disponesse  di  piante  e  mappe dettagliate   delle   proprie  centrali.  Tali  piante  ridurrebbero, infatti,  la  necessita'  di  visite  ai siti da parte del personale, permettendo  lo  svolgimento  del lavoro presso gli uffici di Telecom Italia,  realizzando in tal modo rilevanti economie sia in termini di personale, sia in relazione al numero di viaggi necessari.    E'  altresi'  opportuno  evidenziare che il costo dello studio di fattibilita'  rappresenta  un  costo  che  va condiviso tra tutti gli operatori  che  richiederanno il servizio di co-locazione nel singolo sito. Piu' in generale, e' da rilevare che la predisposizione di sale condivise,  a  fronte  della  richiesta  di  anche un solo operatore, conduce alla realizzazione di spazi e di opere che vengono utilizzate anche dai successivi operatori che richiedono quegli spazi.    Costi  di  installazione del servizio di co-locazione: la maggior parte  dei  costi  di  installazione e predisposizione degli spazi di co-locazione  saranno  stimati  da  Telecom  Italia  caso  per  caso. L'Autorita'  ritiene, tuttavia, che il costo relativo alla formazione del personale sulle "Regole per la condotta all'interno degli edifici Telecom  Italia"  non  sia  necessario,  in  quanto e' sufficiente la predisposizione di linee guida da fornire agli operatori.
                                Delibera:                               Art. 1. Condizioni economiche per l'accesso disaggregato alla rete in rame    1.  Il  contributo  di cui all'art. 20 della legge n. 448/1998 e' abolito.    2.   Le   condizioni   economiche  per  il  servizio  di  accesso disaggregato alla rete in rame sono modificate come segue:    Tab.  1  -  Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame    Tab. 2 - Contributi impianto relativi alla fornitura di coppie in rame    Tab.  3 - Contributi aggiuntivi relativi alla fornitura di coppie in rame    Tab. 4 - Contributi di disattivazione    Tab.  5  - Condizioni economiche relative alla eliminazione delle interferenze in ambiente cavo            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----  3. Il contributo per la qualificazione della coppia per uso ADSL di cui  alla  tabella 3 del comma precedente puo' essere addebitato solo nel caso in cui la coppia non sia stata gia' qualificata.  4. Il contributo di disattivazione, di cui alla tabella 4 del comma precedente,  puo'  essere  addebitato  solo  nel caso in cui la linea disattivata  rimanga  non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda  l'attivazione  del  servizio  verso  Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario.  |  
|   |                                 Art. 2. Condizioni  economiche  per l'accesso disaggregato alla rete in fibra                               ottica  1. Le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra sono modificate come segue:    Tab. 1 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di collegamenti in fibra    Tab.   2   -  Contributi  impianto  relativi  alla  fornitura  di collegamenti in fibra    Tab. 3 - Contributi di disattivazione            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----    2.  Il  contributo  di  disattivazione  di cui alla tabella 3 del comma precedente puo' essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata  rimanga  non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda  l'attivazione  del  servizio  verso  Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario.  |  
|   |                                 Art. 3.        Condizioni economiche per il servizio di co-locazione    1.  Le condizioni economiche per il servizio di co-locazione sono modificate come segue:      a)  eliminazione  del contributo per la manutenzione delle aree di verde;      b) eliminazione del contributo per formazione del personale.    2. Il costo dello studio di fattibilita' e' pari a L. 7.755.000 e deve  essere  suddiviso  tra  tutti  gli  operatori  che  manifestano interesse verso un singolo sito.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Disposizioni finali    1) Si dispone quanto segue:      a)  le  disposizioni  di  cui  al  presente provvedimento hanno effetto  retroattivo  dalla  data  di  pubblicazione  dell'Offerta di Riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale del 12 maggio 2000;      b)   telecom   Italia  e'  tenuta  a  pubblicare  l'offerta  di riferimento  per  l'accesso disaggregato alla rete locale per il 2001 entro il 31 marzo 2001;      c)  le  condizioni economiche del servizio di canale numerico e servizio  di  prolungamento  dell'accesso  costituiranno  oggetto  di separato provvedimento entro febbraio 2001;      d)  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  contenute nella presente  delibera  comporta  l'applicazione  delle sanzioni previste dalla normativa vigente;      e)  avverso  il  presente  provvedimento  puo'  essere proposto ricorso  al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 1997.    Il  presente  provvedimento  e'  notificato alla societa' Telecom Italia  s.p.a. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.      Roma, 21 dicembre 2000                         Il presidente Cheli                   Il commissario relatore Monaci            Il segretario degli organi collegiali Belati  |  
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