Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 29 dicembre 2000
Autorizzazione all'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo ad espletare attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale.

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera "Ospeda1i riuniti" di Bergamo in data 24 novembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 16 giugno 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti:
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999, del Ministro della sanita' che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie site al primo piano del quartiere operatorio, gia' autorizzate per eseguire trapianti di fegato, e presso le sale operatorie dell'U.O. di cardiochirurgia, gia' autorizzate per eseguire trapianti di cuore e di cuore-polmone, nell'ambito dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Gridelli dott. Bruno Giovanni, primario U.O. di chirurgia 3o - centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo;
Colledan dott. Michele, primario U.O. di chirurgia 2o dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo;
Ferrazzi dott. Paolo, primario U.O. di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo;
Segalin dott. Andrea, dirigente medico U.O. di chirurgia 3o dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo;
Lucianetti dott. Alessandro, dirigente medico U.O. di chirurgia 3o dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo;
Spada dott. Marco, dirigente medico U.O. di chirurgia 3o dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo;
Gamba dott. Armando, dirigente medico U.O. di chirurgia 3o dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo;
Terzi dott. Amedeo, dirigente medico U.O. di chirurgia 3o dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2000
p. Il direttore: Ballacci
 
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