Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' |
DECRETO 30 novembre 2000 |
Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi del decreto legislativo n. 303/1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000. |
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IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti", ed in particolare l'art. 1 concernente la costituzione di nuclei di valutazione di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici; Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, con i quali la dott.ssa Katia Bellillo e' stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 1997 - Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 1998, che fissa il contingente massimo della dotazione organica del Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 1994, recante la istituzione della segreteria della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, nell'ambito del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 maggio 1995, recante l'ampliamento del contingente della dotazione organica della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretariato generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre e 30 dicembre 1999, che hanno rispettivamente disciplinato l'autonoma gestione finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvato il bilancio della gestione finanziaria della medesima Presidenza per l'anno 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2000, con il quale e' stato da ultimo disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto, in particolare, l'art. 18 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento delle pari opportunita' quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' ed il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali; Considerato che, il medesimo precitato art. 18, comma 2, prevede che la segreteria della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna opera presso il Dipartimento delle pari opportunita'; Ravvisata la necessita' di procedere alla riorganizzazione interna delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata; Considerato che, il presente provvedimento non riguarda gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 8 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000; Decreta: Art. 1. Competenze 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997 ed individuato tra le strutture generali della medesima Presidenza dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, citati entrambi nelle premesse, provvede agli adempimenti riguardanti: a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunita'; b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonche' la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parita' e delle pari opportunita'; d) la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonche' di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) l'adozione delle iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunita'; h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti in materia di parita' e di pari opportunita' in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE; i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti; l) l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, citata nelle premesse. 2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunita', all'attivita' degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonche' al necessario coordinamento delle attivita' svolte dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e degli altri organi collegiali operanti in materia di parita' e di pari opportunita'. 3. Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunita'. |
| Art. 2. M i n i s t r o Il Ministro per le pari opportunita', di seguito indicato "Ministro", e' l'organo di Governo del Dipartimento. |
| Art. 3. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attivita' e dei risultati raggiunti. 2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000. 3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio per gli affari generali e per il personale, nonche' per le relazioni con il pubblico. 4. Il capo del Dipartimento, secondo le disposizioni impartite dal Ministro, cura i rapporti con il segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' con la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna. |
| Art. 4. Organizzazione 1. Il Dipartimento, ferma restando la possibilita' di modifica, da parte del Ministro, delle relative strutture ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 e nel rispetto del numero massimo di articolazioni dirigenziali assentite dall'art. 18, comma 2, del medesimo decreto, si articola in: a) ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e si articola nei seguenti servizi: 1) servizio per le politiche economiche e sociali; 2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali. b) ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita': provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) e l), e si articola nei seguenti servizi: 1) servizio per il coordinamento degli organismi di parita' e di pari opportunita'; 2) servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali; c) servizio per gli affari generali, personale e relazioni con il pubblico di cui al precedente art. 3, comma 3, provvede agli adempimenti concernenti gli affari generali e quelli relativi al personale ed alla gestione amministrativo-contabile nonche' quelli relativi alle relazioni con il pubblico; d) nucleo di valutazione di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici ex art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse: provvede agli adempimenti di cui all'art. 6 del presente decreto. 2. Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unita' operative di base di livello dirigenziale. |
| Art. 5. Segreteria della C.N.P.P.O. 1. La segreteria della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 opera presso il Dipartimento per le pari opportunita'. Alla segreteria sono attribuite le seguenti funzioni: a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro; ricerche legislative, giurisprudenziali e statistiche nonche' raccolta, esame e predisposizioni di documentazione attinenti all'attivita' della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro; verbalizzazione delle riunioni; esecuzione delle delibere e delle disposizioni della Commissione e della sua Presidente; b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro. 2. La segreteria di cui al comma 1 e' collocata, in posizione di autonomia funzionale all'operativita' della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, nell'ambito dell'ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita' - Servizio per il coordinamento degli organismi di parita' e di pari opportunita', che verifica l'esatto svolgimento degli adempimenti istruttori e delle procedure amministrativo-contabili espletati, in esecuzione dei deliberati della medesima Commissione, con utilizzazione dello stanziamento di cui al pertinente capitolo del centro di responsabilita' pari opportunita' del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. |
| Art. 6. Nucleo di valutazione 1. In attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse, ed in conformita' delle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 per la costituzione, presso le amministrazioni dello Stato e presso quelle regionali, di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici e' inserito, nella articolazione organizzativa del Dipartimento per le pari opportunita', il nucleo di valutazione con i seguenti compiti: supportare il ruolo del Dipartimento nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di programmi, progetti e politiche di intervento promossi e attuati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali, finanziati con risorse nazionali e comunitarie ai fini della verifica del rispetto del principio di pari opportunita'; stabilire linee di collegamento con i nuclei di valutazione costituiti presso le altre amministrazioni centrali e regionali; assicurare l'elaborazione, la raccolta e la diffusione di linee metodologiche e di analisi in grado di valorizzare e trasferire le migliori pratiche, elevare ed equilibrare il livello qualitativo delle politiche pubbliche di pari opportunita' e di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie. 2. I componenti del nucleo sono individuati, con provvedimento del Ministro per le pari opportunita', tra personale appartenente alla pubblica amministrazione ovvero tra esperti estranei alla pubblica amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con possibilita' di rinnovo. 3. Con successivo provvedimento verra' individuata la composizione del nucleo di valutazione tenendo anche conto delle risorse disponibili, la analitica declaratoria delle competenze ad esso demandate e verra' disciplinata la articolazione della segreteria tecnico-organizzativa quale relativa struttura di supporto. 4. Ai costi di funzionamento del nucleo di valutazione, si provvedera' con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a valere sulla quota di risorse assegnate, in sede CIPE, al Dipartimento per le pari opportunita' per la medesima finalizzazione. Alla disciplina delle spese di funzionamento di cui al presente comma si provvedera' con il decreto di cui al precedente comma 3. |
| Art. 7. Personale 1. Alla assegnazione di personale al Dipartimento, anche per le esigenze della commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, nei limiti dei contingenti fissati per il Dipartimento e per la segreteria della stessa commissione nazionale con i provvedimenti citati nelle premesse, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dall'art. 5 del piu' volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000. 2. Il presente decreto verra' inviato, per il successivo iter, al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio bilancio e ragioneria. Roma, 30 novembre 2000 Il Ministro: Bellillo |
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