Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 9 gennaio 2001 |
Proroga del termine di presentazione da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori, relativi alle domande del bando 2000 della legge n. 488/1992, per il settore industria, riguardanti i programmi di investimento diversi dai grandi progetti delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali); Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati fissati, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo successivamente differito al 31 ottobre 2000 con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, i termini di presentazione delle domande del bando relativo al "settore industria" per l'anno 2000 dei programmi di investimento diversi dai "grandi progetti" delle sole regioni dell'obiettivo 1; Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le banche concessionarie inviino le risultanze istruttorie tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine finale di presentazione delle domande e, pertanto, per il richiamato bando, entro il 29 gennaio 2001; Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana con la quale viene richiesta la proroga del suddetto termine finale in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute e delle novita' recentemente introdotte nella normativa che hanno riflesso nell'attivita' istruttoria; Ritenute condivisibili le considerazioni addotte; Considerato che l'art. 6, comma 3-bis, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero di domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi agevolati, possa prorogare, per non piu' di trenta giorni, il termine finale di invio delle risultanze istruttorie; Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'Associazione bancaria italiana anche al fine di assicurare in via prioritaria lo svolgimento dell'attivita' istruttoria in modo puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa; Decreta: Articolo unico Il termine finale di invio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del "settore industria" per l'anno 2000 dei programmi di investimento diversi dai "grandi progetti" delle sole regioni dell'obiettivo 1, gia' fissato al 29 gennaio 2001, e' prorogato al 28 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2001 Il Ministro: Letta |
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