Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 gennaio 2001
Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica. (Ordinanza n. 3103).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Considerato che nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, gestito dal Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica, prorogato al 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000;
Viste le ordinanze n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio 1997, n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 in data 4 agosto 1999, n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 in data 6 luglio 2000;
Vista la sentenza n. 377/2000 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, ripristinando le competenze dello Stato in materia di rifornimento idrico per le isole minori delle regioni a statuto speciale;
Visto l'esito della riunione del 28 novembre 2000 tenutasi presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza di rappresentanti della Regione siciliana, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della difesa e del Dipartimento della protezione civile dalla quale e' emersa la necessita', in ottemperanza al ripristino delle competenze dello Stato, della riorganizzazione delle procedure per il rifornimento idrico nelle isole minori senza le quali permane la condizione di straordinarieta' per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto l'impegno a promuovere nel piu' breve tempo possibile e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno 2001 l'emanazione di una norma che, tenuto conto delle motivazioni di cui alla sentenza n. 377/2000 della Corte costituzionale, individui i soggetti competenti per l'espletamento del servizio di approvvigionamento idrico delle isole minori delle regioni a statuto speciale e che regolamenti l'attivita' di rifornimento idrico predetto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo e finanziario, previa intesa in sede di commissione paritetica Stato regione ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale della regione siciliana;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo propria la proposta avanzata dalla Regione siciliana di realizzare in sinergia con le amministrazioni dello Stato un programma integrato sul ciclo delle acque per le isole minori ha, nella predetta riunione, assunto l'impegno entro lo stesso quadrimestre di avviare parallelamente un ulteriore tavolo di concertazione;
Considerato che si rende necessario assicurare il rifornimento idrico potabile alle popolazioni delle isole minori della Sicilia;
Considerato che si rende necessario provvedere alla emanazione di una norma transitoria che disciplini la materia per il periodo strettamente necessario alla riattivazione delle procedure tecnico-amministrative e finanziarie di competenza statale in materia;
Sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Regione siciliana;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della Regione siciliana prosegue fino al 30 aprile 2001 nella funzione di Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e nella realizzazione degli interventi previsti nelle stesse ordinanze.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, predispone il piano di approvvigionamento idrico delle isole minori relativo al primo quadrimestre 2001 che dovra' essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile preliminarmente alla sua attuazione. L'Ente acquedotti siciliani e' autorizzato a prorogare i contratti stipulati nel secondo semestre dell'anno 2000 con le ditte aggiudicatarie del servizio di trasporto, agli stessi patti, oneri e condizioni;
2. La Marina militare prosegue con propri mezzi navali ad espletare il servizio di trasporto reso durante gli anni 1999 e 2000;
3. Il Commissario delegato, avvalendosi dell'Ente acquedotti siciliani, previa dichiarazione di pubblica utilita' da parte dello stesso Commissario, provvede all'appalto dei lavori di riparazione e di completamento della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza n. 3043 come modificato nell'art. 3, comma 3 dell'ordinanza n. 3061, utilizzando le risorse gia' destinate e le economie di cui alle precedenti ordinanze;
4. L'Ente acquedotti siciliani, sulla base delle segnalazioni del gruppo di vigilanza di cui all'art. 4 dell'ordinanza 30 giugno 2000, n. 3061, predispone ed attua, previa autorizzazione da parte del Commissario delegato, un progetto per la manutenzione e la realizzazione delle opere di controllo dei volumi idrici trasportati ai comuni beneficiari del servizio di approvvigionamento idrico, che dovra' essere sottoposto al parere del Comitato tecnico amministrativo ex ordinanza 1o luglio 1997, n. 2621, per l'approvazione in linea tecnica prima della attuazione.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato definisce lo studio e la relativa progettazione finalizzata a creare e/o migliorare nuovi o gia' esistenti punti di appresamento e di approdo, al fine di ottimizzare le operazioni di carico e scarico dell'acqua potabile destinata al rifornimento idrico delle isole minori, potendosi avvalere allo scopo di amministrazioni pubbliche, dell'Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo o di altre strutture universitarie, laboratori di ricerca pubblici e privati. Il Commissario delegato, utilizzando le somme residue della gestione degli anni 1999 e 2000, realizza, avvalendosi di enti pubblici, le opere previste nel progetto che dovra', preliminarmente, essere sottoposto al parere del comitato tecnico amministrativo ex ordinanza 1o luglio 1997, n. 2621, per l'approvazione in linea tecnica-amministrativa.
 
Art. 4.
1. Per l'attivita' prevista nella presente ordinanza e' assegnata al Commissario delegato la somma di lire 3,6 miliardi che verra' erogata secondo le modalita' indicate dall'art. 5 dell'ordinanza 30 giugno 2000, n. 3061. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.1.1.3 "Fondo della protezione civile" (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che sara' reintegrato per pari importo dallo stesso Ministero.
2. Il Commissario delegato definisce entro il 31 luglio 2001 i rapporti economici con le imprese aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico reso nel primo quadrimestre 2001, rendiconta al Dipartimento della protezione civile sia i volumi idrici trasportati sia le attivita' e le spese complessivamente sostenute od impegnate, tenendo in conto i rientri tariffari.
 
Art. 5.
1. Oltre alle deroghe di cui alla ordinanza n. 2914 e successive modifiche ed integrazioni, e' disposta la deroga alle leggi regionali ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 strettamente collegate alla normativa statale gia' oggetto di deroga.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.
 
Art. 7.
1. Per quanto non modificato dalla presente ordinanza resta in vigore quanto disposto dall'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2001
Il Ministro: Bianco
 
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