| Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 240 |  
| Ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000), coordinato  con  la  legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 306 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000), recante:  "Disposizioni  urgenti  per  l'avvio  dell'anno  scolastico 2000-2001". |  
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Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.                               Art. 1.           Disposizioni relative al personale della scuola
    1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di  cui  all'articolo  2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono  essere  disposte  in  piu' fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di  conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del  citato  articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli  scaglioni  di  graduatoria approvati in via definitiva in data successiva  al  31 agosto  2000  sono disposte, sui posti a tale fine disponibili  dal  1o settembre  2000,  nel corso dell'anno scolastico 2000-2001,  con  decorrenza ai fini giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento  della  sede dal 1o settembre 2001. I docenti nominati per  l'anno  scolastico  2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea,  fino  al  termine  delle attivita' didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla   data  indicata  nel  relativo  contratto  di  lavoro  a  tempo determinato,  anche  nel  caso  che  gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.  2. Sui posti disponibili dal 1o settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresi' disposte le assunzioni in ruolo  del  personale  incluso  nelle  graduatorie  approvate in data successiva  al  31 agosto  2000  e  comunque  entro  il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre  e  posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria  e  ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale  n.  153  del  30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  179  del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con   decorrenza   ai   fini   giuridici  dal  1o  settembre  2000  e raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001.  3.  Le  assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.  4.  Il  servizio  prestato  a  qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico  2000-2001  dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 e'  valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola   e  la  classe  di  concorso  per  cui  e'  stata  conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.  5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di  conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle   attivita'   didattiche,  e'  confermato  provvisoriamente  il personale  che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per  supplenza  annuale  o temporanea sino al termine delle attivita' didattiche.  Per  le  eventuali ulteriori disponibilita' il dirigente scolastico  conferisce  in via provvisoria supplenze temporanee sulla base  delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti  viciniori,  utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano  efficaci,  anche  ai  fini  della  sostituzione  dei docenti temporaneamente   assenti,   fino   alla   definizione   delle  nuove graduatorie  da  predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge  3 maggio  1999,  n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche  al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario,  ivi  compreso,  quello  nominato  dagli  enti locali. Il personale  nominato  in  via provvisoria ai sensi del presente comma, che  abbia  titolo  all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una  supplenza  annuale  o temporanea fino al termine delle attivita' didattiche  per  l'anno  scolastico 2000-2001, e' confermato all'atto della  nomina  da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.  6.  Le  graduatorie  provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore   scolastico,   di  cui  all'articolo 587  del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni  scolastici,  ha  prestato  servizio  nelle  scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali. ((  6-bis.  Sono  ammessi  alla  sessione  riservata  di esami di cui all'articolo 2,  comma  4,  della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che  hanno  maturato  i  requisiti  di servizio previsti dal medesimo comma   4   entro   il  27 aprile  2000,  data  di  scadenza  per  la presentazione  della domanda di partecipazione alla predetta sessione di   esami   fissata  dall'ordinanza  del  Ministero  della  pubblica istruzione  del  7 febbraio  2000,  n.  33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di  cui  al  presente  comma e' inserito a domanda previo superamento della  sessione  riservata  di  esami,  nelle graduatorie permanenti, all'atto  dell'integrazione  delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria banditi  nel  1999,  nel  medesimo scaglione di coloro che superano i predetti   concorsi.  Al maggiore  fabbisogno,  valutato  in  lire 38 miliardi  per  l'anno  2000,  per  il  completamento  della  predetta sessione  riservata  di  esami,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno 2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. )) ((  6-ter.  L'esame  di  Stato  che  si sostiene al termine del corso svolto  dalle  scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di  prova  concorsuale  ai  fini  dell'inserimento  nelle graduatorie permanenti   previste   dall'articolo 401   del  decreto  legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della  legge  3 maggio  1999,  n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica  istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  sono  stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia   il   possesso  delle  necessarie  conoscenze  disciplinari  sia l'avvenuta  acquisizione,  nella  scuola  di  specializzazione, delle competenze   professionali,   nonche'   le   relative   modalita'  di svolgimento.  Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le  modalita'  di  costituzione  delle commissioni, sia di ammissione alla  scuola  di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da   attribuire   al   risultato   dell'esame   finale  sia  ai  fini dell'inserimento  nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del  concorso,  per  esami  e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3  del  decreto  del Ministro della pubblica istruzione del  24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno  1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche  a  coloro  che  frequentano le scuole di specializzazione alla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a  domanda  nelle  graduatorie  permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis. ))  7.  I  periodi  sesto  e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge  23  dicembre  1998,  n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo  trascorso  in  tale  posizione e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i  docenti  e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano  titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di  servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un quinquennio.  In  caso  di  durata  superiore essi sono assegnati con priorita' ad una sede disponibile da loro scelta". ((  7-bis.  All'articolo  26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "un anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";    b)  dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con priorita' ad un sede disponibile di sua scelta". )) 
                                         Riferimenti normativi:              -  Si  riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 4, della          legge  3  maggio  1999,  n.  124  (Disposizioni  urgenti in          materia di personale scolastico):              "1.   Nella   prima   integrazione   delle  graduatorie          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico, come          sostituito  dall'art.  1,  comma  6,  della presente legge,          hanno  titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono          il  trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra          provincia:                a) i  docenti  che  siano  in  possesso dei requisiti          richiesti  dalle  norme previgenti per la partecipazione ai          soppressi concorsi per soli titoli;                b) i  docenti  che  abbiano  superato  le prove di un          precedente  concorso  per  titoli  ed esami o di precedenti          esami  anche  ai  soli  fini abilitativi, in relazione alla          medesima  classe  di  concorso o al medesimo posto, e siano          inseriti,  alla  data  di  entrata in vigore della presente          legge,  in  una  graduatoria per l'assunzione del personale          non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il          personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso,          per  titoli  ed  esami,  bandito anteriormente alla data di          entrata in vigore della presente legge.".              "4.    Contemporaneamente   all'indizione   del   primo          concorso,  per  titoli  ed  esami, dopo l'entrata in vigore          della   presente  legge,  e'  indetta,  con  ordinanza  del          Ministro  della pubblica istruzione, una sessione riservata          di   esami   per   il   conseguimento  dell'abilitazione  o          dell'idoneita'  richiesta  per  l'insegnamento nella scuola          materna,  nella scuola elementare e negli istituti e scuole          di  istruzione  secondaria  ed  artistica,  che  da' titolo          all'inserimento   nelle   graduatorie  permanenti,  secondo          quanto  previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi          i  docenti  non  abilitati,  nonche'  gli  insegnanti della          scuola  elementare,  gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte          applicata  e  il  personale  educativo  non  in possesso di          idoneita',  che  abbiano  prestato  servizio  di  effettivo          insegnamento   nelle   scuole   statali,  ivi  comprese  le          istituzioni  scolastiche  italiane all'estero, ovvero negli          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  legalmente          riconosciuti   o   pareggiati   o   nelle   scuole  materne          autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno          trecentosessanta  giorni  nel  periodo  compreso tra l'anno          scolastico  1989-1990  e la data di entrata in vigore della          presente   legge,   di  cui  almeno  centottanta  giorni  a          decorrere  dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve          essere  stato  prestato  per  insegnamenti corrispondenti a          posti  di  ruolo  o  relativi  a classi di concorso, con il          possesso  dello  specifico  titolo di studio richiesto. Nel          punteggio  finale  interverra',  a titolo di riconoscimento          della  professionalita'  acquisita  in  servizio, una quota          proporzionale  agli  anni  di  insegnamento  prestato nella          medesima  classe  di  concorso  o posto di ruolo. Gli esami          sono  preceduti  dalla  frequenza di un corso di durata non          superiore  a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della          metodologia  e  della  didattica  relative  alle discipline          comprese  nelle  classi di concorso. I corsi sono svolti da          docenti  universitari e da personale scolastico direttivo e          docente,  di provata capacita' ed esperienza professionale.          Gli  esami  consistono  in una prova scritta e in una prova          orale  volte  all'accertamento del possesso delle capacita'          didattiche  relativamente agli insegnamenti da svolgere. La          frequenza  del  corso  non comporta l'esonero dal servizio.          L'ordinanza  del  Ministro stabilisce anche le modalita' di          svolgimento  dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame          finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso.          La  commissione  esaminatrice  e'  composta  da docenti del          corso  ed e' presieduta da un commissario esterno di nomina          ministeriale.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del          presente  comma,  nel limite massimo di lire 36.630 milioni          per  l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari          importo   di   cui  all'autorizzazione  di  spesa  prevista          dall'art.  1,  comma  26,  della legge 28 dicembre 1995, n.          549,  che  vengono  conservate  in  bilancio  alla chiusura          dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate          alle  apposite  unita'  previsionali di base dello stato di          previsione del Ministero della pubblica istruzione.".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  554  del  decreto          legislativo  16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):              "Art.  554  (Accesso  ai  ruoli  della  terza  e quarta          qualifica  funzionale).  - 1. Le assunzioni nei ruoli della          quarta   qualifica   sono   effettuate   mediante  concorsi          provinciali,  per  titoli,  indetti  annualmente nei limiti          delle  vacanze  dell'organico,  dai provveditori agli studi          sulla  base  di  un'ordinanza  del  Ministro della pubblica          istruzione, la quale indichera', fra l'altro, i titoli ed i          criteri di valutazione.              2.  Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A.          non  di  ruolo,  con  almeno due anni di servizio prestato,          senza  demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei          ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la          partecipazione  al solo concorso indetto nella provincia in          cui  si  presta  servizio  alla  data  di pubblicazione del          bando.              3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato          almeno  due  anni  di  servizio,  in  tutto  o in parte, in          qualifiche  superiori a quelle per le quali i concorsi sono          stati  indetti,  ha titolo a partecipare ai concorsi per la          qualifica immediatamente inferiore.              4.  Ai  fini della partecipazione ai concorsi di cui al          presente  articolo  si prescinde dal limite massimo di eta'          previsto dalle vigenti disposizioni.              5.  Le  assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono          effettuate   tramite  le  apposite  liste  di  collocamento          previste  dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie          di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla          data  del  5 luglio  1988,  salvo quanto previsto dall'art.          587.              6.  I  titoli  di  studio  richiesti sono stabiliti con          regolamento.  Per  l'accesso  ai  posti relativi ai profili          professionali  di  collaboratore tecnico e di collaboratore          amministrativo,  il Ministro della pubblica istruzione, con          propria     ordinanza,     sentite     le    organizzazioni          sindacali maggiormente  rappresentative, individua i titoli          di  studio  da ritenere equivalenti al diploma di qualifica          professionale richiesto per l'ammissione al concorso.              7.  Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma          1  hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di          ciascuno  dei  successivi  concorsi.  A tal fine coloro che          presentano  la  domanda per la prima volta sono inclusi nel          posto  spettante in base al punteggio complessivo riportato          e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora          nominati,  hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad          ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei          nuovi  titoli,  purche' abbiano presentato apposita domanda          di  permanenza,  corredata  dei nuovi titoli nel termine di          cui al bando di concorso.              8.  Le  nomine  sono  disposte,  nei  limiti  dei posti          disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti,          integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.".              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7, della legge          3 maggio  1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di          personale scolastico):              "7.  Per  il conferimento delle supplenze temporanee di          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di          istituto.  I  criteri,  le  modalita'  e  i  termini per la          formazione  di tali graduatorie sono improntati a princi'pi          di   semplificazione  e  snellimento  delle  procedure  con          riguardo  anche  all'onere di documentazione a carico degli          aspiranti.".              -  Si riporta il testo dell'art. 587 del citato decreto          legislativo 16 aprile 1994, n. 297:              "Art.  587 (Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale          del  lavoro). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della          legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,          nel  caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali          per  cui  non  sia  richiesto un titolo di studio superiore          alla   scuola   dell'obbligo,  si  applicano  al  personale          amministrativo, tecnico ed ausiliario.              2.  Il  comma  1 si applica soltanto dopo l'esaurimento          delle  graduatorie permanenti compilate per il conferimento          delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.".              -  Per  il  testo  dell'art.  2, comma 4, della legge 3          maggio 1999, n. 124, vedasi nelle note all'art. 1.              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge          19 novembre   1990,   n.  341  (Riforma  degli  ordinamenti          didattici universitari):              "Art.  4 (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma          di   specializzazione  si  consegue,  successivamente  alla          laurea,  al  termine  di  un  corso  di studi di durata non          inferiore   a  due  anni  finalizzato  alla  formazione  di          specialisti in settori professionali determinati, presso le          scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente          della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.              2.   Con   una  specifica  scuola  di  specializzazione          articolata  in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed          i  dipartimenti  interessati,  ed in particolare le attuali          facolta'  di  magistero,  le  universita'  provvedono  alla          formazione,   anche   attraverso   attivita'  di  tirocinio          didattico,   degli   insegnanti  delle  scuole  secondarie,          prevista dalle norme del relativo stato giuridico.              L'esame  finale  per  il  conseguimento  del diploma ha          valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le          aree  disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di          laurea.    I    diplomi    rilasciati   dalla   scuola   di          specializzazione  costituiscono  titolo  di  ammissione  ai          corrispondenti  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle          scuole secondarie.              2-bis.  Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,          comma 8.              3. (abrogato).              4.   Con   lo   stesso  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  di  cui al comma 3 o con altro decreto adottato          con  le  medesime  modalita',  di  concerto  altresi' con i          Ministri  di grazia e giustizia e per la funzione pubblica,          sono  determinati  i  diplomi di specializzazione di cui al          comma  2 che in relazione a specifici profili professionali          danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione          per  l'esercizio  delle  corrispondenti  professioni ovvero          danno  titolo  per  l'accesso  alla  dirigenza nel pubblico          impiego.".              -  Si riporta il testo dell'art. 401 del citato decreto          legislativo   16 aprile   1994,  n.  297,  come  sostituito          dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124:              "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie          relative  ai  concorsi,  per  soli  titoli,  del  personale          docente  della scuola materna, elementare e secondaria, ivi          compresi  i  licei  artistici  e  gli istituti d'arte, sono          trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le          assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.              2.  Le  graduatorie  permanenti  di cui al comma 1 sono          periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che          hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale, per          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi          nella graduatoria permanente.              3.  Le  operazioni  di  cui  al comma 2 sono effettuate          secondo  modalita'  da definire con regolamento da adottare          con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo          la  procedura  prevista  dall'art.  17,  commi 3 e 4, della          legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel rispetto dei seguenti          criteri:  le  procedure  per l'aggiornamento e integrazione          delle graduatorie permanenti sono improntate a princi'pi di          semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa          salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono          gia' inclusi in graduatoria.              4.  La  collocazione  nella  graduatoria permanente non          costituisce    elemento   valutabile   nei   corrispondenti          concorsi, per titoli ed esami.              5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto          dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie          compilate  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio          1988,  n.  140,  convertito, con modificazioni, dalla legge          4 luglio   1988,  n.  246,  e  trasformate  in  graduatorie          nazionali  dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,          n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          6 ottobre   1988,   n.   426,   nonche'  delle  graduatorie          provinciali  di  cui  agli  articoli  43  e  44 della legge          20 maggio 1982, n. 270.              6.  La  nomina  in  ruolo  e'  disposta  dal  dirigente          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente          competente.              7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di          cui  all'art.  440  si applicano anche al personale docente          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.              8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta  la          decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa          e' stata conferita.              9.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano,          con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo          dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello          Stato e delle altre istituzioni educative.".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 26, comma 8, della          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica          per  la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal          decreto qui pubblicato:              "8.  L'amministrazione scolastica centrale e periferica          puo'  avvalersi,  per  i  compiti connessi con l'attuazione          dell'autonomia   scolastica,   dell'opera   di   docenti  e          dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,          scientifici  e  professionali, nei limiti di un contingente          non superiore a cinquecento unita', determinato con decreto          del  Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica.  Presso  gli enti e le associazioni che svolgono          attivita'   di   prevenzione   del  disagio  psico-sociale,          assistenza,   cura,   riabilitazione   e  reinserimento  di          tossicodipendenti  e che risultano iscritti all'albo di cui          all'art.  116  del  testo  unico  approvato con decreto del          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono          essere  disposte,  ai  sensi dell'art. 105 del citato testo          unico,  assegnazioni  di docenti e dirigenti scolastici nel          limite   massimo   di   cento   unita'.  Alle  associazioni          professionali  del  personale  direttivo  e docente ed agli          enti  cooperativi  da  esse  promossi, nonche' agli enti ed          istituzioni che svolgono, per loro finalita' istituzionale,          impegni   nel   campo  della  formazione  e  della  ricerca          educativa  e  didattica, possono essere assegnati docenti e          dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unita'. Le          assegnazioni  di cui al presente comma, ivi comprese quelle          presso  l'amministrazione scolastica centrale e periferica,          comportano  il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il          personale  collocato  fuori  ruolo  deve  aver  superato il          periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e'          valido  a tutti gli effetti come servizio di istituto nella          scuola.  All'atto  del  rientro  in  ruolo  i  docenti  e i          dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano          titolari  al  momento  del  collocamento  fuori ruolo se il          periodo  di  servizio prestato nella predetta posizione non          e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore          essi  sono  assegnati con priorita' ad una sede disponibile          da  loro  scelta.  E'  abrogato  l'art. 456 del testo unico          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,          con eccezione dei commi 12, 13 e 14.".              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 26, comma 10, della          legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto          qui pubblicato:              "10.  Possono essere disposti comandi di durata annuale          del  personale  di  cui al comma 8 presso universita' degli          studi   e   altri   istituti   di   istruzione   superiore,          associazioni   professionali   del  personale  direttivo  e          docente  ed  enti  cooperativi  da  esse  promossi, nonche'          presso  enti,  istituzioni  o amministrazioni che svolgono,          per  loro  finalita' istituzionale, impegni nel campo della          formazione  e  in  campo  culturale  e  artistico,  su loro          richiesta  e con oneri interamente a loro carico. I comandi          che   hanno   complessivamente   durata   superiore  ad  un          quinquennio  scolastico comportano la perdita della sede di          titolarita'. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di          fuori  ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando          ai  sensi  del  presente comma si sommano se fra gli stessi          non  vi  sia  soluzione  di  continuita'.  In  tal  caso il          personale,  alla  cessazione  del comando, e' assegnato con          priorita' ad una sede disponibile di sua scelta.".
                           |  
|   |                                 Art. 2. Disposizioni  per  la  piena  attuazione  dell'autonomia scolastica a                   decorrere dal 1o settembre 2000
    1.  I  capi  di  istituto  di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1  del  decreto  legislativo  6  marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo  di  formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti   dalla  stessa  disposizione,  sono  inquadrati  nei  ruoli regionali   dei   dirigenti   scolastici   e  assumono  la  qualifica dirigenziale  alla  data  del  1o  settembre  2000,  con attribuzione nominale  della  sede di titolarita' a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.  2.  Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche  avviato  dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto  tecnologico  all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto  dalla  presente  disposizione  valutato  ((  in  lire  69,5 miliardi  per  l'anno  2000)),  lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire   180   miliardi   per   l'anno   2002,   si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((  2-bis.  Al  fine  di  favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare  la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare alle accademie  di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli  enti  locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire  3  miliardi  per  gli  anni  2001  e  2002. Agli stessi fini il Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e'  autorizzato  ad  erogare  ad istituti di alta formazione musicale finanziati  in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza   in  ambito  nazionale,  nonche'  agli  enti  finanziatori obbligati  alla  manutenzione  dei  conservatori,  la somma di lire 2 miliardi  per  ciascuno  degli  anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi  per  l'anno  2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi   per  l'anno  2002,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno 2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. ))  3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti,  infine,  i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di    destinazione   comporta   l'utilizzabilita'   della   dotazione finanziaria,  indifferentemente,  per  spese  in  conto capitale e di parte  corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso d'anno.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione, di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  ((  sentito  il  parere delle commissioni parlamentari  competenti,))  sono  individuati  i  parametri  per  la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura  tale  da  consentire l'acquisizione  da  parte  delle  istituzioni scolastiche dei beni di consumo  e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di    insegnamento-apprendimento   nei   vari   gradi   e   tipologie dell'istruzione.  La  stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire  anche  i  finanziamenti  attualmente  allocati in capitoli diversi  da  quelli  intitolati  al  funzionamento  amministrativo  e didattico,  e'  spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base   del   tasso  di  inflazione  programmata.  In  sede  di  prima determinazione,   la   dotazione   perequativa  e'  costituita  dalle disponibilita'  finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La  dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso  di  inflazione  programmata  e  di parametri socio-economici e ambientali  individuati  di  concerto  dai  Ministri  della  pubblica istruzione   e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  ((  sentito  il  parere  delle  commissioni  parlamentari competenti" )). 
                                         Riferimenti normativi:              -  Si  riporta  il testo dell'art. 25-ter, comma 5, del          decreto    legislativo    3    febbraio    1993,    n.   29          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della          legge  23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'art. 1 del          decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59:              "Art.  25-ter  (Inquadramento  nei  ruoli regionali dei          dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio). - 5.          I  capi  d'istituto  che rivestano l'incarico di Ministro o          Sottosegretario  di  Stato, ovvero siano in aspettativa per          mandato  parlamentare  o  amministrativo o siano in esonero          sindacale,  distaccati,  comandati,  utilizzati o collocati          fuori  ruolo  possono  assolvere  all'obbligo di formazione          mediante  la frequenza di appositi moduli nell'ambito della          formazione  prevista  dal  presente  articolo  ovvero della          formazione  di  cui  all'art.  28-bis.  In tale ultimo caso          l'inquadramento  decorre  ai  fini  giuridici  dalla  prima          applicazione  degli  inquadramenti  di cui al comma 1 ed ai          fini   economici   dalla   data   di  assegnazione  ad  una          istituzione scolastica autonoma.".              -  La  legge  21 dicembre  1999, n. 508, reca: "Riforma          delle  accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli          istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei          conservatori   di   musica   e   degli   istituti  musicali          pareggiati".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 21, comma 5, della          legge  15 marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo per il          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per          la  semplificazione  amministrativa),  come  modificato dal          decreto qui pubblicato:              "5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,          sentito il parere delle commisioni parlamentari competenti,          sono  individuati  i  parametri  per  la  definizione della          dotazione   finanziaria   ordinaria   delle  scuole.  Detta          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a          garantire       l'efficacia       del      processo      di          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il          parere delle commissioni parlamentari competenti.".
                           |  
|   |                               Art. 2-bis          Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie
  ((  1.  Le  elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al  personale  delle  istituzioni  di  cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  sono  indette entro trenta giorni dalla attivazione  dell'apposito  comparto  di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge. )) 
                                         Riferimenti normativi:              -  Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 2, comma          6, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508:              "Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge          e'  finalizzata alla riforma delle accademie di belle arti,          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale          di   arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le          industrie  artistiche  (ISIA), dei conservatori di musica e          degli istituti musicali pareggiati.".              "Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e          musicale). - (Omissis).              6.   Il   rapporto   di   lavoro  del  personale  delle          istituzioni  di cui all'art. 1 e' regolato contrattualmente          ai  sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nell'ambito di          apposito  comparto  articolato  in  due  distinte  aree  di          contrattazione,  rispettivamente per il personale docente e          non  docente.  Limitatamente  alla  copertura  dei posti in          organico  che  si  rendono  disponibili  si fa ricorso alle          graduatorie  nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine          e  grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,          n.  297,  come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge          3 maggio  1999,  n.  124,  le  quali,  integrate  in  prima          applicazione  a  norma  del  citato  art.  3, comma 2, sono          trasformate  in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze          didattiche  derivanti dalla presente legge cui non si possa          far   fronte  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,  si          provvede    esclusivamente   mediante   l'attribuzione   di          incarichi  di  insegnamento  di  durata  non  superiore  al          quinquennio,   rinnovabili,   anche   ove   temporaneamente          conferiti  a  personale  incluso nelle predette graduatorie          nazionali.  Dopo  l'esaurimento  di  tali  graduatorie, gli          incarichi  di insegnamento sono attribuiti con contratti di          durata   non   superiore  al  quinquennio,  rinnovabili.  I          predetti   incarichi  di  insegnamento  non  sono  comunque          conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale          docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui          all'art.  1  alla  data di entrata in vigore della presente          legge  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato, e'          inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,          mantenendo  le  funzioni  e  il  trattamento complessivo in          godimento.  Salvo  quanto stabilito nel secondo e nel terzo          periodo   del   presente   comma,  nei  predetti  ruoli  ad          esaurimento  e'  altresi'  inquadrato il personale inserito          nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto          dopo la data di entrata in vigore della presente legge.".
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    1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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