Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 240
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000), coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 306 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000), recante: "Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni relative al personale della scuola

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in piu' fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1o settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attivita' didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1o settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresi' disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001.
3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.
4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 e' valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui e' stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attivita' didattiche, e' confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attivita' didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilita' il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso, quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, e' confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.
6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali. (( 6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma e' inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. )) (( 6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonche' le relative modalita' di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalita' di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis. ))
7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorita' ad una sede disponibile da loro scelta". (( 7-bis. All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "un anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con priorita' ad un sede disponibile di sua scelta". ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
"1. Nella prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge,
hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono
il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai
soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti
esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano
inseriti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale
non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso,
per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.".
"4. Contemporaneamente all'indizione del primo
concorso, per titoli ed esami, dopo l'entrata in vigore
della presente legge, e' indetta, con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata
di esami per il conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneita' richiesta per l'insegnamento nella scuola
materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole
di istruzione secondaria ed artistica, che da' titolo
all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo
quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi
i docenti non abilitati, nonche' gli insegnanti della
scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte
applicata e il personale educativo non in possesso di
idoneita', che abbiano prestato servizio di effettivo
insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le
istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli
istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente
riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne
autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno
trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno
scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno centottanta giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve
essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il
possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel
punteggio finale interverra', a titolo di riconoscimento
della professionalita' acquisita in servizio, una quota
proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella
medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami
sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non
superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della
metodologia e della didattica relative alle discipline
comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da
docenti universitari e da personale scolastico direttivo e
docente, di provata capacita' ed esperienza professionale.
Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova
orale volte all'accertamento del possesso delle capacita'
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La
frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio.
L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalita' di
svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame
finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso.
La commissione esaminatrice e' composta da docenti del
corso ed e' presieduta da un commissario esterno di nomina
ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni
per l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari
importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista
dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
alle apposite unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione.".
- Si riporta il testo dell'art. 554 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 554 (Accesso ai ruoli della terza e quarta
qualifica funzionale). - 1. Le assunzioni nei ruoli della
quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi
provinciali, per titoli, indetti annualmente nei limiti
delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi
sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, la quale indichera', fra l'altro, i titoli ed i
criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale A.T.A.
non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato,
senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei
ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la
partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in
cui si presta servizio alla data di pubblicazione del
bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato
almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in
qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono
stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la
qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al
presente articolo si prescinde dal limite massimo di eta'
previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono
effettuate tramite le apposite liste di collocamento
previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie
di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla
data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art.
587.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con
regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili
professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con
propria ordinanza, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli
di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica
professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma
1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di
ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che
presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel
posto spettante in base al punteggio complessivo riportato
e i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora
nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
nuovi titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda
di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di
cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti
disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti,
integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7, della legge
3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico):
"7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a princi'pi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.".
- Si riporta il testo dell'art. 587 del citato decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 587 (Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale
del lavoro). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali
per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore
alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento
delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento
delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.".
- Per il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 3
maggio 1999, n. 124, vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari):
"Art. 4 (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma
di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non
inferiore a due anni finalizzato alla formazione di
specialisti in settori professionali determinati, presso le
scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione
articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali
facolta' di magistero, le universita' provvedono alla
formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le
aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di
laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 8.
3. (abrogato).
4. Con lo stesso decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato
con le medesime modalita', di concerto altresi' con i
Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica,
sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al
comma 2 che in relazione a specifici profili professionali
danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione
per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero
danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico
impiego.".
- Si riporta il testo dell'art. 401 del citato decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito
dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124:
"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
relative ai concorsi, per soli titoli, del personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono
trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le
assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale, per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi
nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
secondo modalita' da definire con regolamento da adottare
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti
criteri: le procedure per l'aggiornamento e integrazione
delle graduatorie permanenti sono improntate a princi'pi di
semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono
gia' inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti
concorsi, per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie
provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente
competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative.".
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica
puo' avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e
dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
scientifici e professionali, nei limiti di un contingente
non superiore a cinquecento unita', determinato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono
attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui
all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono
essere disposte, ai sensi dell'art. 105 del citato testo
unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel
limite massimo di cento unita'. Alle associazioni
professionali del personale direttivo e docente ed agli
enti cooperativi da esse promossi, nonche' agli enti ed
istituzioni che svolgono, per loro finalita' istituzionale,
impegni nel campo della formazione e della ricerca
educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e
dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unita'. Le
assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle
presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica,
comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il
personale collocato fuori ruolo deve aver superato il
periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e'
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella
scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i
dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano
titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il
periodo di servizio prestato nella predetta posizione non
e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore
essi sono assegnati con priorita' ad una sede disponibile
da loro scelta. E' abrogato l'art. 456 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con eccezione dei commi 12, 13 e 14.".
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
"10. Possono essere disposti comandi di durata annuale
del personale di cui al comma 8 presso universita' degli
studi e altri istituti di istruzione superiore,
associazioni professionali del personale direttivo e
docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonche'
presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono,
per loro finalita' istituzionale, impegni nel campo della
formazione e in campo culturale e artistico, su loro
richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi
che hanno complessivamente durata superiore ad un
quinquennio scolastico comportano la perdita della sede di
titolarita'. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di
fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando
ai sensi del presente comma si sommano se fra gli stessi
non vi sia soluzione di continuita'. In tal caso il
personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con
priorita' ad una sede disponibile di sua scelta.".



 
Art. 2. Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a
decorrere dal 1o settembre 2000

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1o settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarita' a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione valutato (( in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000)), lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, nonche' agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. ))
3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, (( sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti,)) sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, (( sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti" )).



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 25-ter, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'art. 1 del
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59:
"Art. 25-ter (Inquadramento nei ruoli regionali dei
dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio). - 5.
I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per
mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero
sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati
fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione
mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della
formazione prevista dal presente articolo ovvero della
formazione di cui all'art. 28-bis. In tale ultimo caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima
applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai
fini economici dalla data di assegnazione ad una
istituzione scolastica autonoma.".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma
delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
istituti superiori per le industrie artistiche, dei
conservatori di musica e degli istituti musicali
pareggiati".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commisioni parlamentari competenti,
sono individuati i parametri per la definizione della
dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.".



 
Art. 2-bis
Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie

(( 1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 2, comma
6, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508:
"Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
e' finalizzata alla riforma delle accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e
degli istituti musicali pareggiati.".
"Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale). - (Omissis).
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'art. 1 e' regolato contrattualmente
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di
apposito comparto articolato in due distinte aree di
contrattazione, rispettivamente per il personale docente e
non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle
graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge
3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima
applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa
far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si
provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di
incarichi di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente
conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I
predetti incarichi di insegnamento non sono comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente
legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e'
inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in
godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo
periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad
esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito
nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.".



 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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