| Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  
| DECRETO 2 gennaio 2001 |  
| Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           degli affari civili e delle libere professioni
    Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;  Vista l'istanza del sig. Rozzi Marin Aldo, nato il 12 agosto 1965 a Santiago  del Cile, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento  del  titolo  professionale  di "abogado" di cui e' in possesso,  come  attestato  dal Colegio de Abogados de Madrid (E) nel luglio  1997,  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di avvocato;  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di   "Licenciado   en   Derecho"  conseguito  presso  la  "Pontificia Universidad  Catolica  de  Chile"  il 3 settembre 1992 e riconosciuto equipollente  sia  in  Spagna dal Ministerio de Educacio'n y Ciencias nel  maggio  1993, che in Italia dall'Universita' degli studi di Pisa nel novembre 1997;  Considerato  che  ha  altresi'  conseguito il titolo di "Dottore in giurisprudenza"  in  data 10 novembre 1997 presso l'Universita' degli studi di Pisa;  Dato atto che il Rozzi ha dimostrato di possedere oltre tre anni di esperienza  professionale  in  Spagna,  in particolare dal 1o gennaio 1994 al 28 settembre 2000;  Ritenuto   di   conseguenza   che  il  percorso  professionale  del richiedente  soddisfi  quanto  richiesto  dall'art.  1,  comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, per i casi di formazione acquisita in Paesi non appartenenti alla Comunita' europea;  Viste le determinazioni della conferenze di servizi del 10 novembre 2000;  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;                              Decreta:                               Art. 1.  Al  sig.  Rozzi  Marin  Aldo, nato il 12 agosto 1965 a Santiago del Cile,    cittadino    italiano,    e'    riconosciuto    il    titolo accademico-professionale  di  cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.  |  
|   |                                 Art. 2.  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova volta  ad  accertare,  a  mezzo  di un colloquio, la conoscenza della seguente  materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento   della   prova   sono   indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.    Roma, 2 gennaio 2001                                  Il direttore generale: Hinna Danesi  |  
|   |                                                             Allegato A
      a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.    b) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.  |  
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