Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 12 dicembre 2000
Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
Visto l'articolo 1 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha individuato, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;
Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo e le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;
Visto in particolare il comma 3, dell'articolo 3 citato, che prevede che ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui all'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto, altresi', l'articolo 4 del predetto decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce che vengano individuati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte da detti lavoratori, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Ritenuto di dover prevedere nell'ambito di ciascuna delle tariffe dei premi i riferimenti tariffari dei lavoratori dell'area dirigenziale;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 20 luglio 2000, n. 414, concernente "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalita' di applicazione";
Vista la delibera n. 35 del 7 novembre 2000 adottata, in via d'urgenza, dal Presidente dell'INAIL, di modifica della delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 12/PS/131003/DL38/2000(A37) del 4 ottobre 2000;
Vista la delibera n. 646 del 16 novembre 2000, del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, di ratifica della delibera n. 35 del 7 novembre 2000 adottata, in via d'urgenza dal Presidente dell'INAIL;

Decreta:
Art. 1.

Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto di cui formano parte integrante, le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le modalita' di applicazione, relative alle seguenti gestioni:
a) industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attivita' ausiliarie;
b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche: per le relative attivita' ausiliarie;
d) altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
Art. 2.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubbica 30 giugno 1965, n. 1124, in ciascuna delle tariffe di cui all'articolo 1 del presente decreto e' individuata nella voce 0725 la classificazione del personale dell'area dirigenziale che per le proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti o che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, effettua accessi in cantieri, opifici e simili, compreso, in ogni caso, l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2000
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000 Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 243
 
Tariffa di gestione industria
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Tariffa di gestione artigianato
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Tariffa di gestione terziario
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Tariffa di gestione altre attivita'
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Modalita' per l'applicazione delle tariffe
e per il pagamento dei premi assicurativi
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