Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2000, n. 425
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998);
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e in particolare l'articolo 1;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
1. In relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 223 del 13 agosto 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1o dicembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Fassino, Ministro della giustizia
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La direttiva 97/49/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L223 del 13 agosto
1997.
La direttiva 79/409/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L103 del 25 aprile
1979.
La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998"
L'art. 3, della citata legge, cosi' recita:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del
comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte
da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle
direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1,
per le fattispecie individuate dalle direttive stesse,
adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere
determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: "Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio".
L'art. 1, della citata legge, cosi' recita:
"Art. 1 (Fauna selvatica). - 1. La fauna selvatica e'
patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata
nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito
purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della
fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle
produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare
norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le
specie della fauna selvatica in conformita' alla presente
legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive
comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei
limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province
attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14,
comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e
91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i
relativi allegati, concernenti la conservazione degli
uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate
nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la
quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di
Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge
24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del
19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,
n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione
delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE
provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la
fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla
sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono
al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei
biotopi. Tali attivita' concernono particolarmente e
prioritariamnente le specie di cui all'elenco allegato alla
citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate
direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle
regioni e delle province autonome per un anno dopo la
segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa,
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure
adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti
rilevabili.
7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n 86,
il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica,
con la collaborazione delle regioni e delle province
autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale di cui all'art. 8 e l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, lo stato di conformita' della presente
legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli
atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee
volti alla conservazione della fauna selvatica.
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
L'art. 17, comma 2, della citata legge cosi' recita:
"2. - Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Commissione, per le quali le legge
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
Note all'art. 1.
Per la direttiva 79/409/CEE vedi note alle premesse.
Per il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, vedi note alle premesse.
Per la direttiva 97/49/CE vedi note alle premesse.



 
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