| Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2000, n. 425 |  
| Regolamento  recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica  l'allegato  I  della  direttiva  79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Vista  la  direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, che  modifica  la  direttiva  79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;  Visto  l'articolo  3  della  legge  5  febbraio  1999, n. 25 (legge comunitaria 1998);  Vista  la  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, recante norme per la protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo venatorio, e in particolare l'articolo 1;  Visto  l'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;  Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali;
                                E m a n a il seguente regolamento:                               Art. 1.  1.  In  relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo  particolare  e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile  1979,  di  cui all'articolo  1  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal   riferimento  all'Allegato  I  della  direttiva  97/49/CE  della Commissione  del  29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 223 del 13 agosto 1997.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 1o dicembre 2000
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche                              comunitarie                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle                              politiche agricole e forestali                              Bordon, Ministro dell'ambiente                              Fassino, Ministro della giustizia                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari                              regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46 
                                         Avvertenza:              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai          sensi   dell'art.   10,  comma  3  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli          atti legislativi qui trascritti.              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).          Note alle premesse:                -   L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.                La  direttiva  97/49/CE  e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L223 del 13 agosto          1997.                La  direttiva 79/409/CEE e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L103 del 25 aprile          1979.                La  legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria          1998"                L'art. 3, della citata legge, cosi' recita:                "Art.  3  (Attuazione  di  direttive  comunitarie con          regolamento  autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui          all'allegato   C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a          quelli  enunciati  nelle  lettere  b),  e), f), g) e h) del          comma 1 dell'art. 2.              2.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 5, comma 1,          della  legge  9 marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al          comma  1 possono altresi', per tutte le materie non coperte          da   riserva   assoluta  di  legge,  dare  attuazione  alle          direttive   che  costituiscono  modifica,  aggiornamento  o          completamento delle direttive comprese nell'allegato C.              3.   Ove   le   direttive  cui  essi  danno  attuazione          prescrivano   di   adottare  discipline  sanzionatorie,  il          Governo  puo'  prevedere nei regolamenti di cui al comma 1,          per  le  fattispecie  individuate  dalle  direttive stesse,          adeguate   sanzioni  amministrative,  che  dovranno  essere          determinate   in  ottemperanza  ai  principi  stabiliti  in          materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.              -  La  legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: "Norme per          la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma e per il          prelievo venatorio".              L'art. 1, della citata legge, cosi' recita:              "Art.  1  (Fauna selvatica). - 1. La fauna selvatica e'          patrimonio   indisponibile   dello  Stato  ed  e'  tutelata          nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.              2.  L'esercizio  dell'attivita' venatoria e' consentito          purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della          fauna   selvatica   e  non  arrechi  danno  effettivo  alle          produzioni agricole.              3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare          norme  relative  alla  gestione  ed alla tutela di tutte le          specie  della  fauna selvatica in conformita' alla presente          legge,  alle  convenzioni  internazionali ed alle direttive          comunitarie.  Le  regioni  a statuto speciale e le province          autonome  provvedono  in base alle competenze esclusive nei          limiti   stabiliti  dai  rispettivi  statuti.  Le  province          attuano  la  disciplina  regionale  ai  sensi dell'art. 14,          comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.              4.  Le  direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile          1979,  85/411/CEE  della  Commissione  del 25 luglio 1985 e          91/244/CEE  della  Commissione  del  6 marzo  1991,  con  i          relativi   allegati,  concernenti  la  conservazione  degli          uccelli  selvatici,  sono integralmente recepite ed attuate          nei  modi  e  nei  termini previsti dalla presente legge la          quale  costituisce  inoltre attuazione della Convenzione di          Parigi  del  18 ottobre  1950,  resa  esecutiva  con  legge          24 novembre  1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del          19 settembre  1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,          n. 503.              5.  Le  regioni  e  le  province autonome in attuazione          delle  citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE          provvedono  ad  istituire  lungo  le  rotte  di  migrazione          dell'avifauna,  segnalate  dall'Istituto  nazionale  per la          fauna  selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla          data  di  entrata  in  vigore della presente legge, zone di          protezione    finalizzate    al    mantenimento   ed   alla          sistemazione,  conforme  alle  esigenze  ecologiche,  degli          habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono          al  ripristino  dei  biotopi distrutti e alla creazione dei          biotopi.   Tali   attivita'  concernono  particolarmente  e          prioritariamnente le specie di cui all'elenco allegato alla          citata  direttiva  79/409/CEE, come sostituito dalle citate          direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle          regioni  e  delle  province  autonome  per  un anno dopo la          segnalazione  da parte dell'Istituto nazionale per la fauna          selvatica,  provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa,          il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro          dell'ambiente.              6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  trasmettono          annualmente  al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e          al   Ministro  dell'ambiente  una  relazione  sulle  misure          adottate   ai   sensi  del  comma  5  e  sui  loro  effetti          rilevabili.              7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n 86,          il   Ministro   per   il   coordinamento   delle  politiche          comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e          delle  foreste  e  con il Ministro dell'ambiente, verifica,          con  la  collaborazione  delle  regioni  e  delle  province          autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio          nazionale  di  cui all'art. 8 e l'Istituto nazionale per la          fauna  selvatica,  lo  stato  di conformita' della presente          legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli          atti  emanati  dalle  istituzioni  delle  Comunita' europee          volti alla conservazione della fauna selvatica.              La  legge  23 agosto  1988,  n.  400, reca: "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del Consiglio dei Ministri".              L'art. 17, comma 2, della citata legge cosi' recita:              "2.  - Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di  legge prevista dalla Commissione, per le quali le legge          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle          norme regolamentari.          Note all'art. 1.              Per la direttiva 79/409/CEE vedi note alle premesse.              Per  il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992,          n. 157, vedi note alle premesse.              Per la direttiva 97/49/CE vedi note alle premesse.
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